Elezioni regionali. Glorioso, Venezia e lo spettro dell’ineleggibilità

Com’era prevedibile l’avvenuta presentazione delle liste di candidati alle elezioni regionali del prossimo 5 novembre ha provocato un vespaio di polemiche che non lascia presagire nulla di buono. Ad accalorare il clima, già di suo teso in alcune forze politiche per i noti dissidi interni, si è aggiunta la querelle in ordine alla presunta ineleggibilità dei componenti del c.d.a della società di regolamentazione dei rifiuti (SRR) Armando Glorioso e Fabio Venezia. A quanto pare, a differenza del Sindaco di Nissoria, la questione ha contribuito alla esclusione del Sindaco di Troina dalle liste presentate dal PD e dai suoi alleati.

Ne parliamo con Massimo Greco.

In giro si dice che la presunta ineleggibilità dei due Sindaci, di cui uno solo candidato per uno scranno all’ARS, derivi dalla norma che vieta l’eleggibilità di amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con potere di organizzazione e coordinamento del personale di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti a suo controllo o vigilanza. Cosa s’intende per ente sottoposto a controllo o vigilanza della Regione?

La funzione di controllo consiste nel potere della Regione di sindacare, a fine di riparazione o di prevenzione, e in vista della salvaguardia degli interessi sui quali è chiamata a vigilare, l’operato di altri enti o organi. La funzione di vigilanza implica un rapporto organizzatorio diverso e più tenue del rapporto gerarchico e non è caratterizzata dal controllo sull’attività amministrativa già svolta, ponendosi piuttosto come indirizzo all’attività da svolgersi.

I Comuni a quale categoria appartengono?

Gli enti locali (Province e Comuni) non possono farsi rientrare nel concetto di enti pubblici regionali o vigilati dalla Regione, trattandosi di enti autonomi dotati oggi di copertura costituzionale.

E quindi se i Comuni non sono sottoposti a controllo e vigilanza della Regione non lo sono neanche i moduli societari da questi costituiti per la gestione di servizi pubblici locali?

A parte il fatto che le società d’ambito non sono state costituite volontariamente dai Comuni ma in forza di un obbligo associativo previsto dal legislatore, le nuove società di regolamentazione dei rifiuti, pur essendo centri di imputazione di diritti e di obblighi, autonomi e distinti, risultano certamente sottoposte a controllo e vigilanza dei Comuni soci ma l’attuale quadro normativo le sottopone a controllo e vigilanza anche della Regione, sia in forza delle specifiche previsioni contenute nella l.r. n. 9/2010 (approvazione dotazione organica; verifica di conformità del piano d’ambito; potere sostitutivo) che della normativa emergenziale in materia di rifiuti. Ma vi è di più, alla Regione inerisce un potere-dovere sostitutivo assai più ampio di quello relativo alle sole inadempienze nella gestione del servizio. Infatti l’art. 172 del Codice dell’Ambiente disciplina il potere sostitutivo della Regione proprio quanto agli inadempimenti dell’Autorità d’ambito nelle procedure di affidamento delle gestioni. E l’esercizio del potere sostitutivo della Regione non costituisce un’ordinaria manifestazione di attività di gestione, ma è una tipica espressione dell’indirizzo politico-amministrativo del Governo regionale, in quanto destinato a incidere sulle prerogative del Comune.

Ma quale sarebbe il senso di una siffatta causa d’ineleggibilità?

La normativa è diretta ad evitare un conflitto, anche potenziale, tra l’interesse che l’amministratore della SRR controllato deve tutelare e quello che deve tutelare l’eletto alla carica della Regione controllante, sicché il concetto di vigilanza va inteso nel senso di comprendere ogni forma d’ingerenza o di controllo della Regione nell’attività della SRR controllata, atteso che il concetto di vigilanza deve esser interpretato nella sua accezione più lata, quindi non in modo limitativo con riferimento ai soli tipici controlli tutori e di legittimità o a quelli sostitutivi sugli organi (che pure ci sono), potendo invece il relativo potere concretizzarsi anche in controlli di più ampia e diversa natura e potendo esso discendere non soltanto dalla legge ordinaria ma, come per il caso che ci occupa, di quella emergenziale.

Scusi, ma i limiti al costituzionale diritto di elettorato passivo non dovrebbero essere interpretati restrittivamente?

Certamente, ma nell’ambito del principio costituzionale dell’imparzialità rientra anche la trasparenza dei comportamenti tenuti dai soggetti chiamati alle cariche elettive e la garanzia che essi perseguano gli interessi generali senza commistioni impropri o confusione di ruoli. Pertanto il necessario rigore ermeneutico nell’interpretazione delle norme sulle cause d’ineleggibilità o d’incompatibilità deve essere coordinato con l’esigenza di non privare di ogni contenuto il precetto normativo diretto a realizzare valori pure assistiti da tutela costituzionale. E comunque questo è solo il mio parere.

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