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Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 27 ottobre 2017- Enna

Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 27 ottobre 2017

– Rinnovo della concessione rilasciata all’azienda faunistico-venatoria Monaco, sita in agro di Nicosia. pag. 9
– Graduatorie dei medici specialisti e veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna, valide per l’anno 2017 pag. 71
– Proroga della gestione commissariale straordinaria della Commissione provinciale per l’artigianato di Palermo ed Enna pag. 87


DECRETO 28 settembre 2017.
Rinnovo della concessione rilasciata all’azienda faunistico-venatoria
Monaco, sita in agro di Nicosia.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme
sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008,
Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo n. 49, comma
1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6
e s.m.i.”;
Visto il D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo
rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura
ha affidato al dott. Salvatore Gufo l’incarico di
dirigente del servizio 3 Gestione faunistica del territorio;
Visto il D.P.Reg. n. 132 del 24 gennaio 2017, con il
quale il Presidente della Regione ha conferito alla dott.ssa
Di Trapani Dorotea l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;
Visto il D.D.G. n. 96 del 23 febbraio 2017, con il quale
il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo
rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura
ha confermato l’incarico di cui al citato
D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016 ed è conferita la delega
relativamente alle competenze assegnate dalla legge regionale
n. 10/2000, articolo 7, comma 1, lettere e) e f);
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive
modifiche ed integrazioni, recante: “Norme per la
protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e
per la regolamentazione dell’esercizio venatorio. Disposizioni
per il settore agricolo e forestale”;
Visto, in particolare, l’art. 25 della predetta legge
regionale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A. n. 571 del 5 marzo 1998 di approvazione
dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione
delle aziende faunistico-venatorie di cui all’art. 25 della
legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.R.S. n. 1793 del 28 dicembre 2016, con il
quale sono stati modificati i criteri e gli orientamenti
generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di
aziende faunistico-venatorie;
Visto il D.D.G. n. 2154 del 26 settembre 2007, con il
quale è stata istituita l’azienda faunistico-venatoria
Monaco sita in agro del comune di Nicosia, estesa complessivamente
Ha 336.56.03;
Vista la richiesta di rinnovo della predetta azienda faunistico-venatoria
presentata dal sig. Piscitello Giuseppe,
nato a Caronia il 5 aprile 1950, nella qualità di titolare
concessionario responsabile della stessa azienda faunistico-venatoria
ed assunta dal Servizio per il territorio –
Ripartizione faunistico-venatoria di Enna con protocollo
n. 400/UOB/RIP del 12 luglio 2017;
Vista la nota del citato Servizio per il territorio di
Enna n. prot. 500 del 6 settembre 2017, che trasmette la
richiesta di rinnovo dell’azienda faunistico-venatoria
Monaco;
Visto il verbale di istruttoria redatto dall’istruttore
direttivo Pregadio Gianfranco in data 6 settembre 2017, n.
prot. 49
Visto il parere di merito riportante il n. di protocollo
499 del 6 settembre 2017, con il quale il dirigente della
Ripartizione faunistico-venatoria di Enna dott. Guarnaccia
Filippo esprime parere favorevole per il rinnovo dell’Azienda
faunistico venatoria Monaco;
Vista la documentazione a corredo della richiesta
sopra citata;
Vista l’autocertificazione sottoscritta dal sig. Piscitello
Giuseppe, come sopra generalizzato, dalla quale si rileva,
tra l’altro, che nei confronti dello stesso non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche
ed integrazioni;
Ritenuto di dovere accogliere la richiesta di rinnovo
dell’azienda faunistico-venatoria Monaco sita in agro del
comune di Nicosia;
Visto il comma 8 dell’articolo n. 25 della legge regionale
1 settembre 1997, n. 33, il quale stabilisce che alla scadenza
del decennio l’autorizzazione può essere rinnovata
previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio;
Considerato che è nell’interesse dell’Amministrazione
procedere al rinnovo della concessione dell’azienda faunistico-venatoria
in quanto la priorità delle AFV è quella di
intervenire per il mantenimento, l’organizzazione ed il
miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell’incremento
della fauna selvatica;
Ritenuto, pertanto, di potere rinnovare la concessione
dell’azienda faunistico-venatoria Monaco sita in agro di
Nicosia, nelle more dell’acquisizione del parere del
Comitato regionale faunistico-venatorio;
Visto il D.D.S. n. 2883 del 13 giugno 2013 di individuazione
di una zona stabile di addestramento, allenamento e
gare per cani di tipo “B” nel comune di Nicosia (EN) contrada
Monaco all’interno dell’omonima azienda faunistico-venatoria;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del
Presidente della Regione n. 18 del 17 settembre 2001, nelle
zone di addestramento, allenamento e gare per cani stabili
di tipo “B” non è consentita l’attività venatoria;
Visto l’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21 e s.m.i., concernente l’obbligo di pubblicazione dei
decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;
Ravvisata la necessità di dovere assolvere l’obbligo di
pubblicazione previsto dall’articolo 68 della legge regionale
12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1
In conformità alle premesse, è rinnovata, fino al 25
settembre 2027, la concessione dell’azienda faunisticovenatoria
Monaco, sita in agro del comune di Nicosia.
Art. 2
Sono approvati i programmi dell’azienda faunisticovenatoria
Monaco, per il quinquennio 2017/2022 fermo
restando l’obbligo di rispettare le disposizioni del calendario
venatorio vigente.
Art. 3
Al signor Piscitello Giuseppe, nato a Caronia il 5 aprile
1950, nella qualità di titolare concessionario è fatto obbligo
di presentare, prima della scadenza del quinto anno
dalla concessione rilasciata con il presente provvedimento,
i piani indicati al comma 3 dell’articolo 25 della legge
regionale n. 33/97.
Art. 4
L’eventuale richiesta di rinnovo della concessione
dovrà essere presentata al Servizio per il territorio di
Enna – U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche –
Ripartizione faunistico-venatoria prima della scadenza.
Art. 5
Nell’azienda faunistico-venatoria Monaco non è consentita
l’immissione di fauna selvatica alloctona per la
Sicilia e non è consentito il ripopolamento di Lepre italica
(Lepus corsicanus) nonché di Coturnice siciliana
(Alectoris graeca whitakeri).
Art. 6
L’eventuale immissione di conigli selvatici può essere
effettuata esclusivamente a seguito di eccessivo depaupe-
ramento causato da fattori non imputabili al prelievo
venatorio.
Art. 7
Gli eventuali ripopolamenti di conigli selvatici devono
essere effettuati previa autorizzazione della U.O. 3 –
Gestione risorse naturalistiche Ripartizione faunisticovenatoria
di Enna ed esclusivamente con individui provenienti
da allevamenti siciliani riconosciuti e/o con individui
provenienti da zone di cattura del territorio siciliano.
Art. 8
Nella zona di addestramento, allenamento e gare per
cani stabile di tipo “B” ricadente all’interno dell’azienda
faunistico-venatoria istituita con D.D.S. n. 2883 del 13 giugno
2013 è vietato:
a) l’esercizio venatorio;
b) l’utilizzo di richiami acustici di qualsiasi genere e
tipo;
c) immettere nella zona di addestramento, allenamento
e gare esemplari di cinghiale (Sus scrofa), Lepre
europea (Lepus europaeus) e chukar (Alectoris chukar);
d) utilizzare, ove consentito, nelle gare, negli addestramenti
e negli allenamenti, selvaggina di allevamento
appartenente alle specie cacciabili, che non sia stata sottoposta
a controllo sanitario prima dell’immissione e che
non sia in possesso di caratteristiche e peculiarità tali da
non costituire, ove dovesse sfuggire all’abbattimento al
recupero, pericolo di inquinamento genetico e/o di immissione;
e) effettuare, dal 10 aprile al 20 maggio incluso, l’addestramento,
l’allenamento e le gare per cani da caccia
nelle quali è previsto l’abbattimento della fauna. Durante
tale periodo possono essere autorizzate esclusivamente
gare a valenza regionale, nazionale e internazionale in cui
è previsto l’abbattimento della fauna, purché alla manifestazione
sia presente un dipendente della Ripartizione
faunistico-venatoria oppure due guardie venatorie volontarie;
f) effettuare durante la stagione venatoria nei giorni
di martedì e venerdì l’addestramento, l’allenamento e le
gare per cani nelle quali è previsto l’abbattimento della
fauna.
Art. 9
L’inadempienza agli obblighi derivanti dall’applicazione
delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui
al D.A. n. 571 del 17 marzo 1998, del D.R.S. n. 1793 del 28
dicembre 2016, agli obblighi assunti, la mancata osservanza
dei divieti e delle prescrizioni derivanti dal presente
provvedimento nonché l’inadempienza alle eventuali
norme che l’Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere,
comporta la revoca della concessione.
Art. 10
La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, in
ottemperanza a quanto disposto dall’Assessorato regionale
dell’economia – Dipartimento regionale finanze e credito,
con circolari prot. n. 9846 e 9847 del 2 luglio 2010, è
obbligata a subordinare il rilascio del presente provvedimento
assoggettato a tassa alla produzione, da parte del
richiedente, della quietanza di pagamento del tributo (art.
2, D.P.R. n. 641/72) ed alla verifica dell’esattezza della
misura corrisposta, nonché del corretto versamento alla
Regione siciliana quale ente impositore destinatario del
gettito.
Art. 11
La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto, copia del quale,
unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto
ufficio, a disposizione degli interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 settembre 2017.
GUFO
(2017.40.2589)021


ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 26 settembre 2017.
Graduatorie dei medici specialisti e veterinari aspiranti
al conferimento di incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria
provinciale di Enna, valide per l’anno 2017.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari
ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e
psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 17 dicembre
2015;
Viste le graduatorie dei medici specialisti e dei veterinari
aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali
dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna valide per l’anno
2017, approvate dal direttore generale dell’Azienda con
delibera n. 731 del 14 settembre 2017;
Ritenuto di prendere atto delle succitate graduatorie
per la conseguente pubblicazione;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la
protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte della P.A.;
Viste le norme in materia di trasparenza e pubblicità
dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
delle graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei
veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali
dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna valide
per l’anno 2017, che fanno parte integrante del presente
decreto, approvate dal direttore generale della stessa con
delibera n. 731 del 14 settembre 2017.
Art. 2
Le graduatorie potranno essere utilizzate ai sensi
dell’A.C.N. 17 dicembre 2015 per il conferimento di incarichi
ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l’assegnazione
di incarichi provvisori per la copertura dei turni
resisi vacanti e per l’attribuzione di incarichi ambulatoriali
a tempo determinato ed indeterminato.
Il presente decreto e le allegate graduatorie saranno
trasmessi al responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti nel sito istituzionale ed alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione.
Palermo, 26 settembre 2017.
TOZZO


Proroga della gestione commissariale straordinaria della
Commissione provinciale per l’artigianato di Palermo ed
Enna.
Con decreto n. 2222/3.S del 3 ottobre 2017 dell’Assessore per le
attività produttive, la gestione commissariale straordinaria della
Commissione provinciale per l’artigianato di Palermo ed Enna affida
gno alla forestazione e all’imboschimento”, è prorogato al 20 dicembre
2017.
(2017.42.2784)003

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