sabato , Febbraio 8 2025

Enna: sui parcheggi riservati alla Prefettura si va allo scontro

La questione dei parcheggi di Piazza Garibaldi riservati al personale della Prefettura sta generando non poche polemiche e non solo nell’opinione pubblica. Sembra ufficiale la posizione formalizzata nei giorni scorsi dall’Amministrazione Di Pietro, per il tramite dell’Assessore Scillia, finalizzata ad  indurre il Comandante dei Vigili Urbani – autore del provvedimento/privilegio – a ritornare sui propri passi.

In attesa di avere aggiornamenti ne parliamo con Massimo Greco.

 

Il Comandante dei VV.UU. sembra resistere anche al richiamo della sua Amministrazione…

 

Siamo in un ambito prettamente gestionale e quindi le decisioni sono di competenza esclusiva dei dirigenti del Comune sia nel bene che nel male. E in questo specifico caso, al netto di uno specifico approfondimento che ovviamente non abbiamo fatto sulla contestata ordinanza, non mi sembra che siamo in presenza di un atto illegittimo ma di un atto inopportuno.

 

Questo cosa cambia?

 

Cambia perché un atto illegittimo può essere impugnato ed annullato dal Giudice amministrativo, quello inopportuno no, perché la P.A. ha un potere discrezionale insindacabile se adeguatamente motivato. Bisogna però aggiungere che il concetto di “opportunità”, che pure caratterizza molti atti di competenza dirigenziale, si presta maggiormente al potere d’indirizzo politico dell’Amministrazione e alle sue direttive.

 

Ma se il Comandante non dovesse revocare l’ordinanza potrebbe farlo il Segretario comunale

 

Al Segretario comunale sono affidati compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi del Comune, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Di talché, nel nuovo ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale non rientra più nel novero dei dirigenti dell’amministrazione locale. Ne consegue che il Segretario comunale non può considerarsi una figura gerarchicamente sovraordinata alla dirigenza nè, tanto meno, titolare di poteri di sostituzione rectius avocazione nei confronti della medesima. Nè ricorre l’ipotesi estrema dell’urgenza nell’adozione di un atto amministrativo obbligatorio e vincolato proprio perché la revoca di detta ordinanza sarebbe, al pari della medesima ordinanza da revocare, un atto ad elevata discrezionalità.

Quindi il Comandante dei VV.UU. può permettersi di non adeguarsi ad una direttiva politica dell’Amministrazione senza rischiara un procedimento disciplinare?

Attenzione a non confondere il rispetto di una direttiva politica con la responsabilità dirigenziale che implica il corretto adempimento degli altri obblighi che discendono dal rapporto di lavoro con il Comandante dei VV.UU. (diligenza, perizia, correttezza e buona fede). In questa circostanza è più verosimile configurare una responsabilità dirigenziale per mancata osservanza di una direttiva politica su un ambito che, pur essendo annoverabile nell’attività gestionale, risente non poco di valutazioni più propriamente politiche. In sede di verifica dei risultati questo nodo verrebbe inevitabilmente al pettine.

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