Enna. L’assenza di controlli logora la gestione dei rifiuti
di Massimo Greco
L’ultima tegola in ordine di tempo caduta sulla testa della gestione integrata dei rifiuti in provincia di Enna è stata provocata dall’intervento dell’Autorità Giudiziaria, costretta a promuovere l’azione penale nei confronti di coloro che si sono rifiutati di consegnare i centri comunali di raccolta al Comune di Enna dopo un mirato esposto presentato dal Sindaco di Enna. Anche questa volta il potere giudiziario è stato costretto ad intervenire, censurando il potere esecutivo reo di non essere riuscito a curare gli interessi pubblici alla cui cura risulta preposto. Anche questa volta ci piace sottolineare la questione di fondo che caratterizza il caos generatosi nella gestione dei rifiuti in Sicilia: l’assenza di controlli esterni. Infatti, l’omissione (o il rifiuto) di un pubblico ufficiale (o di un incaricato di pubblico servizio) di adottare atti obbligatori per legge deve essere accertato e sanzionato all’interno del medesimo potere esecutivo, anche a costo di sostituirsi all’ente inadempiente. Ma in questi 15 anni di gestione integrata dei rifiuti questo meccanismo non solo non ha mai funzionato ma ha contribuito a generare un debito che in Sicilia sta raggiungendo la drammatica cifra di 2 miliardi di euro. Un doveroso esercizio del potere sostitutivo dell’organo di controllo e vigilanza avrebbe salvaguardato quegli interessi unitari compromessi dall’inerzia amministrativa. E la colpa di tutto questo è certamente imputabile all’inadeguatezza della classe politica regionale e locale che ha governato queste dinamiche, ma anche ad uno sprovveduto legislatore regionale, incapace d’introdurre regole chiare ed istituzionalmente sostenibili. L’esercizio del potere sostitutivo infatti, costituendo un’eccezione rispetto al normale svolgimento di attribuzioni degli enti locali definite dalla legge, sono possibili al ricorrere congiunto di due presupposti. Da una lato occorre che esso sia previsto e disciplinato dalla legge e dall’altro è necessario che in concreto il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di governo della Regione, o sulla base di una decisione di questo, con congrue garanzie procedimentali. Per casistiche come quella oggetto dell’intervento della Procura della Repubblica di Enna, il potere legislativo regionale non è stato fin qui capace di prevedere un legittimo esercizio del potere sostitutivo in capo alla Regione per inadempienze delle società d’ambito. Nè, d’altra parte, è ipotizzabile risolvere la problematica con lo strumento della denuncia penale che, qualora fondata, si esaurisce solo nel perseguimento penale di chi ha commesso il reato e non certo per surrogare ovvero orientare comportamenti amministrativi che rimangono in capo al potere esecutivo nelle sue diverse e complesse articolazioni.