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Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 13 aprile 2018: Valguarnera, Centuripe, Pietraperzia

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 13 aprile 2018:
DECRETO PRESIDENZIALE 29 marzo 2018.
Approvazione del nuovo statuto dell’Ente parco minerario
Floristella Grottacalda.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
di concerto con
L’ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
E L’IDENTITÀ SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e
s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Regione dell’1
dicembre 1992, con cui è stato approvato lo statuto
dell’Ente parco minerario Floristella Grottacalda;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8/GR.VSG.
dell’8 febbraio 1995, con cui sono apportate modifiche
al sistema dei controlli dell’Ente, attribuendo le funzioni
di vigilanza e tutela all’Assessorato regionale dei
beni culturali;
Visto l’art. 39, comma 4, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9, come sostituito dal comma 7 dell’art. 18
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, con cui è stato
disposto che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della medesima legge regionale, fermo restando il
numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore
regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze
degli organi degli enti sottoposti a controllo e vigilanza del
proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto
un componente in rappresentanza delle istituzioni o
delle associazioni rappresentative di interessi economici e
sociali;
Visto il D.A. n. 3081 del 18 luglio 2016, con cui
l’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana,
ai sensi dell’art. 39, comma 4, della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9, come sostituito dal comma 7 dell’art.
18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, ha modificato,
fra l’altro, le rappresentanze del consiglio di cui al
comma 1 dell’art. 5 dello statuto, approvato con decreto
del Presidente della Regione dell’1 dicembre 1995
dell’Ente parco minerario Floristella Grottacalda;
Considerato pertanto, che occorre modificare lo statuto
dell’Ente parco minerario Floristella Grottacalda adeguandolo
alle disposizioni di cui al D.A. n. 3081 del 18
luglio 2016 e contestualmente adeguarlo alle vigenti normative;
Vista la deliberazione n. 503 del 30 ottobre 2017, con
la quale la Giunta di Governo ha apprezzato la proposta di
modifica dello statuto di cui alla nota prot. n. 3804 del 26
ottobre 2017 dell’Assessore regionale per i beni culturali e
l’identità siciliana;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni in premessa descritte che qui si
intendono integralmente trascritte, lo statuto dell’Ente
parco minerario Floristella Grottacalda, approvato con
decreto del Presidente della Regione dell’1 dicembre 1992,
è sostituito con il testo di cui all’allegato al presente
provvedimento.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
Palermo, 29 marzo 2018.
MUSUMECI
SGARBI
Allegato
STATUTO DELL’ENTE PARCO MINERARIO
FLORISTELLA GROTTACALDA
Art. 1
Natura giuridica
1. L’Ente parco minerario Floristella Grottacalda, di seguito
denominato “Ente Parco”, istituito ai sensi dell’art. 6 della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 17, è ente di diritto pubblico.
2. Partecipano alla gestione dell’Ente Parco: la Regione siciliana,
il libero Consorzio dei comuni di Enna e i comuni di Enna, Aidone,
Piazza Armerina e Valguarnera.
3. L’Ente Parco ha sede nel territorio di Enna, presso i locali
della direzione ex Miniera Floristella.
Art. 2
Confini
1. I confini territoriali dell’Ente Parco sono quelli individuati
nell’allegata cartografia scala 1:2.000 facente parte integrante dei
DD.AA. nn. 1841 del 5 agosto 1990 e 2659 del 2 novembre 1990
dell’Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica
istruzione di vincolo e tutela dell’area mineraria Floristella già
di proprietà dell’Ente minerario siciliano (E.M.S.) e della circostante
area forestata del demanio della Regione siciliana.
2. Per effetto del comma 2° dell’art. 6 della legge regionale 15
maggio 1971, n. 17, all’Ente Parco sono stati conferiti da parte
dell’Ente minerario siciliano, con le modalità di cui all’art. 10 della
legge regionale 8 novembre 1988, n, 34, i beni mobili e immobili di
sua proprietà.
Art. 3
Finalità
1. L’Ente Parco ha il compito di provvedere alla gestione del
Parco minerario al fine di perseguire:
a) la protezione, conservazione e difesa del complesso minerario
zolfifero ricadente nel territorio di cui al precedente art. 2;
b) il recupero del palazzo Pennisi sito nell’area mineraria
Floristella;
c) la protezione, conservazione e difesa del paesaggio e dell’ambiente
naturale dell’area mineraria in sé e dell’area circostante forestata;
d) la riqualificazione dei valori etno-antropologici e naturali presenti
nel Parco minerario e la ricostituzione di quelli degradati;
e) il corretto uso e assetto del territorio costituente il Parco, programmando
e progettando gli interventi finalizzati alla protezione,
difesa, riqualificazione e ricostituzione, realizzando le opere direttamente
o con delega agli enti locali interessati all’area mineraria
oggetto dell’intervento;
f) lo sviluppo delle attività produttive e lavorative compatibili
alle finalità dell’Ente Parco;
g) l’uso sociale e pubblico dei beni ambientali, favorendo le attività
culturali, ricreative e turistiche compatibili con le esigenze prioritarie
di tutela;
h) lo sviluppo dell’attività di ricerca etno-antropologica finalizzata
all’investigazione, esame, catalogazione, conservazione della
«società mineraria» e della tecnologia per una riscoperta della «cultura
mineraria» degli strumenti e delle strutture produttive, nonché
dei modi di vivere il luogo e il rapporto di lavoro;
i) l’attività di sperimentazione universitaria in materia di architettura
e di archeologia industriale;
l) le attività didattiche di conoscenza e di ricerca per le scuole di
ogni ordine e grado
Art. 4
Organi
1. Sono organi dell’Ente Parco:
a) il presidente;
b) il consiglio del Parco;
c) il revisore dei conti.
Art. 5
Il presidente
1. Il presidente dell’Ente Parco è nominato con decreto del
Presidente della Regione come previsto dall’art. 6, comma 4, della
legge regionale 15 maggio 1991, n. 17.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente Parco ed
esercita le seguenti funzioni:
a) indirizza e coordina l’attività dell’Ente Parco, assume le iniziative
idonee al raggiungimento delle finalità istitutive; esplica le funzioni
che gli sono delegate dal consiglio, emana gli atti a lui espressamente
demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto
e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla
ratifica del consiglio nella seduta successiva;
b) convoca e presiede il consiglio dell’Ente Parco determinandone
gli argomenti da trattare;
c) riferisce al consiglio in merito al bilancio di previsione, alle
relative variazioni e al bilancio consuntivo, predisposti dai competenti
uffici dell’Ente;
d) provvede alla destinazione del personale, disponendone l’assegnazione
ai vari uffici;
e) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del consiglio del
Parco e sull’andamento dell’Ente;
f) firma le istruzioni e le circolari.
3. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato
una sola volta.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative
funzioni sono esercitate dal vice-presidente.
5. Il vice-presidente adotta, inoltre, tutti i provvedimenti che per
delega del presidente sono attribuiti alla sua competenza.
Art. 6
Il consiglio
1. – Il consiglio dell’Ente Parco è costituito:
a) dal presidente dell’Ente Parco che lo presiede;
b) da un rappresentante dell’Assessorato regionale dei beni culturali
e dell’identità siciliana, scelto tra i dirigenti dei ruoli regionali,
nominato dall’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana;
c) da un rappresentante legale del libero consorzio dei comuni di
Enna e dei comuni di Enna, Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera
quale soggetto istituzionale in seno al consiglio, nominato
dall’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana sulla
base della designazione effettuata dai presidenti degli organi consiliari
delle medesime AA.LL. nell’ambito di un’apposita conferenza
indetta dal presidente del consiglio dell’Ente Parco;
2. Partecipano ai lavori del consiglio, con voto consultivo, i soggetti
istituzionali delle medesime AA.LL. non risultati eletti nell’ambito
dei lavori della conferenza, nonché il Soprintendente per i beni
culturali e ambientali di Enna per l’espletamento delle funzioni di
supporto tecnico-scientifico.
3. Il consiglio elegge nel suo seno il vice-presidente e il segretario.
Il segretario redige i verbali delle adunanze che, approvati nella
stessa o successiva adunanza, vengono sottoscritti dal presidente e
dal segretario medesimo.
4. In caso di mancata designazione di alcuni dei membri del consiglio
entro tre mesi dalla richiesta del presidente, il consiglio è costituito
da quelli già designati purché in numero non inferiore a due.
5. Il consiglio esercita le seguenti attribuzioni: a) adotta il regolamento
dell’Ente Parco;
a) approva i piani di gestione e i programmi di valorizzazione;
b) delibera le destinazioni e le modalità di impiego delle assegnazioni
finanziarie stanziate;
c) raccoglie dati, promuove studi e iniziative atti a favorire la
conoscenza, il miglioramento e lo sviluppo del Parco minerario
Floristella Grottacalda;
d) approva il regolamento di organizzazione con la specificazione
degli organici e la disciplina del personale;
e) approva il regolamento interno di funzionamento;
f) approva, previo parere del revisore dei conti, il bilancio preventivo
e consuntivo;
g) ratifica i provvedimenti adottati dal presidente nei casi di
urgenza;
h) si pronuncia sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso
sottoposte per iniziativa del presidente.
6. I membri del consiglio dell’Ente Parco durano in carica cinque
anni e possono essere riconfermati una volta sola.
7. Il consiglio dell’Ente Parco è convocato almeno una volta ogni
bimestre, per determinazione del presidente o di chi ne fa le veci o su
richiesta motivata della maggioranza dei componenti del consiglio, o
del revisore dei conti limitatamente alle questioni di propria competenza.
L’avviso di convocazione, con l’indicazione del giorno, dell’ora
e del luogo dell’adunanza e degli affari da trattare, deve essere spedito
almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso
di urgenza, almeno 48 ore prima dell’adunanza. È recapitato a mano,
a mezzo raccomandata postale o posta elettronica certificata al domicilio
eletto da ciascun consigliere e, in difetto, presso la sede del
comune di residenza.
8. Per la validità delle adunanze del consiglio e delle deliberazioni,
in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più
uno dei consiglieri in carica.
9. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
10. Ove l’adunanza del consiglio non abbia luogo per mancanza
del numero prescritto, si procede alla seconda convocazione per un
giorno successivo a quello firmato per la prima.
11. In seconda convocazione il consiglio delibera sugli affari che
avrebbero dovuto essere trattati nella prima.
12. I componenti del consiglio devono essere dichiarati decaduti
dalla carica qualora, per più di tre volte consecutive e senza giustificato
motivo, si astengono dal partecipare alle adunanze del consiglio
stesso.
13. La decadenza è dichiarata dall’Assessore regionale per i beni
culturali e l’identità siciliana su proposta motivata del consiglio, previa
contestazione all’interessato.
14. Il consigliere di cui alla lett. c) del comma 1 decade immediatamente
dall’incarico di membro del consiglio dell’Ente Parco in caso
di cessazione dalla carica elettiva all’interno dell’Ente di provenienza,
con conseguente rinnovo della designazione e nuova nomina. Il consiglio
prende atto della decadenza nella prima riunione utile.
15. In caso di decesso, dimissioni di un consigliere o comunque
di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione
dura in carica per il periodo residuo di nomina del membro sostituito.
16. Le dimissioni del consigliere devono essere presentate in
forma scritta all’Ente Parco e indirizzate al consiglio e all’Assessore
regionale per i beni culturali e l’identità siciliana. La presa d’atto
avviene nella prima riunione utile del consiglio.
Art. 7
Revisore dei conti
1. Il revisore dei conti esercita il controllo amministrativo e contabile
sugli atti di amministrazione dell’Ente Parco, verifica la legittimità
e la regolarità dell’attività, nonché l’osservanza delle disposizioni
di legge e del presente statuto.
2. Il revisore deve essere scelto tra i nominativi inclusi in appositi
albi dei revisori previsti dalle leggi vigenti e viene nominato con
decreto dell’Assessore. Qualora l’albo riguardi soggetti esterni
all’Amministrazione regionale, deve essere sentito il preventivo parere
della commissione legislativa permanente dell’Assemblea regionale
siciliana per le questioni istituzionali, come disposto dall’art. 1
della legge regionale n. 35 del 20 aprile 1976.
3. Egli dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato.
4. Il revisore accompagna con una relazione i bilanci presentati
dal consiglio dell’Ente Parco.
5. Il revisore può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute
del consiglio.
Art. 8
Comitato tecnico-scientifico
1. Il consiglio dell’Ente Parco si avvale di un comitato tecnicoscientifico
con soli compiti consultivi nominato con decreto
dell’Assessore composto da:
a) il soprintendente per i beni culturali e ambientali della provincia
di Enna;
b) un rappresentante del Dipartimento regionale dello sviluppo
rurale e territoriale;
c) un geologo;
d) un esperto in archeologia industriale;
e) un rappresentante del Dipartimento regionale dell’energia;
f) da tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste
più rappresentative del territorio.
2. Con il decreto di cui al precedente comma, viene altresì designato
tra i componenti il presidente del comitato.
3. I predetti componenti non devono essere titolari di interessi in
conflitto con le finalità dell’Ente Parco.
4. Il comitato tecnico-scientifico esprime pareri su ogni questione
riguardante i valori ambientali, etno-antropologici, culturali e
sullo sviluppo delle potenzialità del Parco.
5. Detti pareri sono obbligatori e vincolanti quando riguardano
il regolamento operativo del Parco.
6. I membri del comitato tecnico-scientifico durano in carica
cinque anni e possono essere riconfermati.
Art. 9
Direttore del Parco
1. Il direttore dell’Ente Parco è nominato dal consiglio previo
concorso pubblico per titoli con le modalità previste dal regolamento
organico del personale.
2. Il direttore è responsabile della conservazione del Parco e
dell’esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del presidente.
3. Il direttore, inoltre, esercita le seguenti funzioni:
a) sovraintende al complesso degli uffici e dei servizi dell’ente e
ne coordina l’attività, impartisce le direttive e ne verifica l’attuazione
e propone al presidente i provvedimenti necessari per il migliore funzionamento
degli stessi;
b) sovraintende al personale e ne propone al presidente l’assegnazione
ai vari uffici e servizi;
c) firma i mandati di pagamento;
d) esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono nell’ambito
del Parco in rapporto alle esigenze di tutela;
e) esercita la vigilanza sui servizi eventualmente affidati a soggetti,
in forma singola o associata, nonché a società, enti ed altri;
f) partecipa alle sedute del consiglio dell’Ente Parco con voto
consultivo;
g) predispone il bilancio di previsione e il rendiconto generale;
h) esercita gli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione,
così come previsto dalla normativa vigente;
i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dal presente
statuto e dal regolamento deliberato nella prima riunione del consiglio
successiva all’insediamento.
Art. 10
Indennità di carica e gettoni di presenza
1. Per le indennità di carica e i gettoni di presenza eventualmente
spettanti ai componenti del consiglio, del comitato tecnico-scientifico
e al revisore dei conti dell’Ente Parco, si rinvia alle norme vigenti.
Art. 11
Gestione finanziaria
1. Il bilancio di previsione, vistato dal revisore dei conti, è adottato
dal consiglio dell’Ente Parco entro il 31 ottobre dell’anno precedente
e inviato all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana che lo approva previo parere dell’Assessorato regionale
dell’economia.
2. Il rendiconto generale, vistato dal revisore dei conti, è adottato
dal consiglio dell’Ente Parco entro il 30 aprile dell’anno successivo
all’esercizio di riferimento e inviato all’Assessorato regionale dei beni
culturali e dell’identità siciliana che lo approva previo parere
dell’Assessorato regionale dell’economia.
3. Le entrate dell’Ente Parco sono costituite da:
a) redditi di beni costituenti il patrimonio dell’Ente;
b) i proventi derivanti dall’art. 6, comma 7, della legge regionale
15 maggio 1991, n. 17;
c) proventi dell’esercizio di attività ordinaria dell’Ente, ivi com-
presi eventuali corrispettivi per i servizi forniti;
d) dotazioni finanziarie che annualmente sono deliberate dagli
enti locali facenti parte del consiglio, per le spese di impianto, di esercizio
e per il raggiungimento delle finalità istitutive;
e) eventuali interventi finanziari derivanti da erogazioni della
Regione, dello Stato, della Comunità europea e di enti pubblici e soggetti
privati.
4. Le spese sono impegnate e pagate dagli organi di amministrazione
dell’Ente Parco, secondo le competenze stabilite dalla legge, dal
presente statuto e dal regolamento.
5. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle
vigenti normative in materia di bilancio e contabilità.
Art. 12
Contratti
1. Alle opere, alle forniture, alle locazioni e ai servizi in genere si
provvede con contratti secondo le norme e le procedure previste dalle
leggi regionali e statali in materia e dal regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
2. I contratti sono stipulati in forma pubblica, amministrativa, o
privata, secondo le disposizioni di legge.
Art. 13
Controlli
1. Le deliberazioni del consiglio del Parco sono trasmesse, entro
10 giorni dall’adozione, all’Assessorato regionale dei beni culturali e
dell’identità siciliana, che entro 30 giorni dalla ricezione può, con
provvedimento motivato, pronunciare l’annullamento per vizio di
legittimità o chiederne il riesame per ragioni di merito.
2. Le deliberazioni divengono esecutive trascorso il termine indicato
senza che sia intervenuto provvedimento da parte dell’organo
che esercita la vigilanza, ovvero in pendenza del termine quando
l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
comunichi di avere vistato la deliberazione.
3. Se, prima della scadenza del termine di cui ai commi precedenti,
l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
chiede chiarimenti, pareri o altri elementi integrativi di giudizio,
le delibere divengono esecutive se non ne viene pronunciato l’annullamento
entro 20 giorni dalla ricezione degli elementi integrativi del
giudizio.
4. Compete all’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità
siciliana il potere di disporre verifiche o ispezioni ordinarie.
5. Qualora gli organi dell’Ente omettano, sebbene diffidati, o non
siano in grado di compiere atti obbligatori per legge, vi provvede
l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana a
mezzo di commissari ad acta.
6. In caso di gravi e ripetute irregolarità degli organi dell’Ente è
in facoltà del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore
regionale per i beni culturali e l’identità siciliana, dichiarare la decadenza
del presidente e/o disporre lo scioglimento del consiglio, nominando
un commissario straordinario per un periodo non superiore a
tre mesi.
7. Entro tale termine dovrà provvedersi alla ricostituzione degli
organi ordinari.
Art. 14
Personale
1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Ente
Parco può avvalersi di personale delle Amministrazioni che parteci-
pano alla gestione, previa stipula di apposito accordo.
(2018.13.836)007


ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Finanziamento e contestuale impegno per la realizzazione
di un intervento del libero Consorzio comunale di Enna
relativo al Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Patto per
il Sud.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 269 del 14 febbraio
2018, registrato in data 13 marzo 2018 alla Ragioneria centrale dell’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità, è stato finanziato e
contestualmente assunto l’impegno relativo ai lavori di sistemazione
ed ammodernamento della S.P. 109 ex S.R. 9 “Pietraperzia-PalateMandreforte-Piano
Sinopoli” e della S.P. 96 “Pietraperzia-Ponte
Besaro” per il libero Consorzio comunale di Enna, relativo al Fondo
di sviluppo e coesione 2014-2020 – Patto del Sud, identificato con il
CUP G44E07000200006 e con il cod. Caronte SI 1 18149, dell’importo
di € 1.997.000,00 sul capitolo 672468 di cui € 1.470.000,00 a valere
sull’esercizio finanziario 2018 ed € 527.000,00 a valere sull’esercizio
finanziario 2019.
(2018.13.822)133


Impegno di somma per lavori di somma urgenza da realizzare
nel comune di Centuripe.
Con decreto n. 431 del 5 marzo 2018 del dirigente del servizio 11
Assetto del territorio del Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti, annotato presso la Ragioneria centrale
per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in
data 17 marzo 2018 al n. 1, è stato assunto l’impegno dell’importo di
€ 189.074,40 sul cap. 672013 del bilancio della Regione, esercizio
finanziario in corso, con parte della somma prenotata in bilancio con
il D.D.S. n. 27/S11 del 10 gennaio 2018 per i lavori di somma urgenza
per l’ulteriore deterioramento delle condizioni del muro di sostegno
della strada di accesso al cimitero comunale del comune di
Centuripe.
(2018.12.749)090

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