Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 29 marzo 2019
DECRETO 13 marzo 2019.
Riorganizzazione e approvazione del regolamento del
registro tumori della Regione Sicilia istituito con legge regionale n. 5/2009, art. 27.
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale e s.m.i.;
Viso il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
nel testo modificato con il D.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria e s.m.i.;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante
norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unità sanitarie locali;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i., di
riordino del Sistema sanitario in Sicilia, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 aprile
2009, n. 17;
Visto l’art. 18 della legge 6 gennaio 1981, n. 6, istitutiva
dell’Osservatorio epidemiologico della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 settembre 2003, n. 13, art. 20,
e successive integrazioni di cui alla legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, e la legge regionale 22 dicembre
2005, n. 19, art. 25, che fanno riferimento all’istituzione
sul territorio regionale e al finanziamento di registri
tumori in alcune province;
Visto l’art. 24 della legge regionale 8 febbraio 2007, n.
2, commi 31, 32, 33, 34 e 35;
Vista la circolare 13 luglio 2007, n. 1217, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 10
agosto 2017 “Collaborazione delle strutture del servizio
sanitario regionale alle attività di rilevazione dei registri
tumori”;
Visto il comma 2 dell’art. 27 della legge regionale n. 5
del 14 aprile 2009, istitutiva della Rete regionale dei registri tumori, che affida all’Osservatorio epidemiologico
regionale “la funzione di coordinamento, indirizzo e
gestione dei dati a livello centrale”;
Vista la delibera n. 192 del 28 luglio 2015, con la quale
la Giunta regionale di Governo ha apprezzato il documento tecnico “Linee guida per l’adeguamento degli atti aziendali delle aziende del servizio sanitario regionale” nel quale
si riporta che le “Aziende sanitarie da cui dipendono i registri tumori devono prevedere nella definizione delle piante
organiche una adeguata dotazione di risorse umane, al fine
di garantire il funzionamento di tali registri secondo direttive che saranno emanate in un secondo momento”;
Vista la nota prot./Serv./69246 del 10 settembre 2015,
che prevede che le Aziende sanitarie provinciali o le
Aziende ospedaliere da cui dipendono i registri tumori
sono tenute a garantire una adeguata dotazione organica
in grado di assicurare la qualità della rilevazione, ed in
aggiunta, in relazione alle funzioni di coordinamento,
indirizzo e gestione dei dati a livello regionale della Rete
dei registri tumori, come previsto dall’art 27 comma 2,
della legge regionale n. 5/2009, una ulteriore figura professionale da preporre alla alimentazione, gestione e rilascio,
a livello regionale, dei flussi informativi necessari al funzionamento dei rispettivi registri in modo da assicurare la
necessaria interazione tra il livello regionale ed il livello
locale;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 marzo 2017 “Identificazione dei sistemi di
sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre
patologie” e l’allegato A che al punto A 2.2 relativamente al
registro tumori prevede l’individuazione e l’indicazione
del livello regionale presso cui è istituito;
Visto il Piano sanitario regionale 2011-2013;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i;
Visto il D.P.R. n. 12 del 14 giugno 2016, con cui vengono riorganizzati i nuovi Dipartimenti in cui si articola
l’Assessorato regionale della sanità;
Visto il D.P.R.S. 16 febbraio 2018, n. 712, con il quale
alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” agli
articoli 85, comma 1, lett. b), art. 98 e art. 110;
Visto il Codice di deontologia e di buona condotta per
i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, Allegato A.4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’amministrazione digitale”;
Visto il decreto assessoriale n. 18 del 14 marzo 2018,
“Agenda Digitale Sicilia”;
Visto il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018,
riguardante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il parere n. 227 del Garante per la protezione dei
dati personali del 18 aprile 2018, espresso ai sensi dell’art.
20, comma 2 e art. 154, comma 1 , lett. g), del Codice per
la protezione dei dati personali, sullo schema tipo definito
dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome;
Visto lo schema tipo di regolamento approvato dalla
Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 21
giugno 2018 prot. n. 18/79/CR7c/C7 a seguito del parere
reso dal Garante;
Considerata la conformità del presente regolamento al
predetto schema tipo;
Considerato che le attività di coordinamento regionale
di cui alla legge regionale n. 5/2009, art. 27, richiedono
l’alimentazione, gestione, rilascio ed integrazione dei flussi informativi necessari oltreché la manutenzione ed
aggiornamento della base dati centrale la relativa analisi
statistica e la reportistica;
Ritenuto di dover prevedere indirizzi per il buon andamento dell’attività di registrazione dei tumori e adottare il
Regolamento recante norme per il funzionamento del
registro tumori della Regione Sicilia;
Decreta:
Art. 1
E’ individuato, presso il Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, il Coordinamento
regionale (CR) della rete siciliana dei registri tumori.
Il CR a livello centrale garantisce le attività regionali di
coordinamento, di alimentazione, gestione, rilascio ed
integrazione dei flussi informativi necessari oltreché di
manutenzione ed aggiornamento della base dati centrale e
della relativa analisi statistica nonché le funzioni previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
marzo 2017.
Art. 2
Il CR a livello periferico è basato sui registri tumori
individuati dalla normativa regionale e si articola in bacini territoriali configurati all’art. 27 della legge regionale n.
10/09 che fanno capo alle aziende sanitarie di seguito specificate:
– registro tumori integrato: per le province di Catania,
Messina e Enna all’AUOP Catania e per la provincia di
Siracusa alla ASP di Siracusa;
– registro tumori della Provincia di Palermo alla AUOP
di Palermo;
– registro tumori delle Provincie di Trapani e Agrigento
alla ASP Trapani;
– registro tumori delle Provincie Ragusa e Caltanissetta
alla ASP Ragusa.
Il CR è coordinato dal dirigente generale del DASOE, o
suo delegato, e si avvale di un Comitato tecnico scientifico
composto dai responsabili dei registri tumori, per le attività di indirizzo strategico, e del personale in aggiunta
specificatamente indicato per le funzioni di coordinamento regionale all’art. 4, per la necessaria interazione tra il
livello regionale ed il livello locale.
Art. 3
Ai fini organizzativi le articolazioni territoriali dei CR
di cui all’art. 2 vanno configurati all’interno delle Aziende
sanitarie di appartenenza come Unità operative (UU.OO.)
secondo le indicazioni di cui alla direttiva n. 69246 del 10
settembre 2015 ed i dirigenti ad esse preposti svolgono le
funzioni di responsabile del registro tumori. Le suddette
UU.OO. sono amministrate ai fini economico gestionali
direttamente dalle rispettive Aziende sanitarie, nell’ambito
della vigente normativa amministrativo contabile del servizio sanitario nazionale, con espresso divieto di trasferimento e gestione di assegnazioni del Fondo sanitario
regionale ad organismi non ad esso afferenti.
Art. 4
Le Aziende sanitarie di cui all’art. 2, sedi di registro
tumori, sono tenute a prevedere una adeguata dotazione
organica ed idonea ad assicurare la qualità della rilevazione in rapporto al numero degli operatori che ha consentito
il funzionamento del registro fino ad oggi, ed, in aggiunta,
in relazione alle funzioni regionali di coordinamento e
gestione e analisi cui all’art. 1, una ulteriore figura professionale da preporre a tale ultimo livello.
Tutto il personale di cui al presente articolo dovrà essere in possesso di comprovata competenza ed esperienza
nel settore della registrazione dei tumori ovvero nella
gestione di basi di dati di livello regionale.
Il finanziamento annuale erogato a carico del Fondo
sanitario regionale viene interamente riassorbito contestualmente alla previsione e copertura della dotazione
organica.
Art. 5
Lo standard di copertura della rete siciliana dei registri
tumori è pari al 100% della popolazione regionale. Entro
il 30 maggio di ciascun anno i registri tumori sono tenuti
alla trasmissione integrale dei tracciati record dei casi rilevati al Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico per l’aggiornamento della base dati regionale. I
dati periodicamente aggiornati sono soggetti alle regole di
valutazione e accreditamento previste dagli organismi
internazionali e nazionali ai fini della validazione finale in
termini di qualità, completezza e accuratezza.
Art. 6
E’ approvato l’allegato 1 “Regolamento recante norme
per il funzionamento del registro tumori della Regione
Sicilia”, che costituisce parte integrante del presente
decreto, comprensivo dell’allegato A “Disciplinare tecnico
in materia di misure di sicurezza per il funzionamento del
registro tumori”.
Art. 7
Tutte le strutture territoriali e ospedaliere che gestiscono fonti informative necessarie alla registrazione e validazione dei casi sono tenute al trasferimento delle informazioni richieste dal registro tumori nell’ambito del regolamento di cui all’art. 6.
Art. 8
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la sua pubblicazione e nel sito
web dell’Assessorato regionale della salute.
Palermo, 13 marzo 2019.
RAZZA
ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Presa d’atto della perizia di variante e suppletiva di un
intervento del libero Consorzio comunale di Enna inserito
nell’ambito del P.O.R. Sicilia 2000/2006 – misura 6.01.
Con decreto del dirigente del servizio S9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3746 del 7
dicembre 2018, registrato in data 31 gennaio 2019, reg. n. 1, foglio n.
15, dalla Corte dei conti, si è preso atto della perizia di variante suppletiva relativa ai lavori di ammodernamento della S.P. 18 Agira –
Nicosia da Agira al Km. 20 in territorio di Nicosia. II lotto – I stralcio,
del libero Consorzio comunale di Enna inserito nell’ambito del
Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 – misura 6.01 -linea
b – Codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/118 dell’importo di € 1.898.333,82.
(2019.10.722)133
Provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e
l’esercizio di un impianto IPPC nel comune di
Piazza Armerina.
L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 79/Gab
del 26 febbraio 2019, ha rilasciato, ai sensi dell’art. 27/bis del D.Lgs.
n. 152/06 e ss.mm.ii., il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto IPPC
“Nuova istallazione IPPC sita in c/da Budonetto nel comune di Piazza
Armerina (EN) – allevamento avicolo” presentato dalla società SI.A.Z.
della Siciliana Avicola Zootecnica s.r.l.
(2019.10.727)119