Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 23 agosto 2019
STATUTO DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
(Libero Consorzio comunale di Enna)
Modifiche
Lo statuto del comune di Piazza Armerina è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 25 marzo 1995.
Successiva integrazione è stata pubblicata nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 23 del 29 aprile 1995.
Ulteriore modifica è stata pubblicata nel supplemento
straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 13 del 23 marzo 2007.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 19
luglio 2019 sono state apportate le seguenti modifiche con
adeguamento alla normativa vigente:
“Art. 23
Palio dei Normanni e festeggiamenti patronali
1. Il comune, in collaborazione con le altre istituzioni, pubbliche e private, sostiene e promuove le tradizioni locali, con particolare riferimento alle festività della
Santa Patrona e del Palio dei Normanni.
2. Al fine di garantire la continuità della manifestazione del Palio dei Normanni non più del 3% delle entrate
triubutarie locali non vincolate è prioritariamente destinato alla realizzazione dell’evento.
3. Ai fini della realizzazione dell’evento il comune
può ricorrere all’istituzione di un apposito ente privo di
lucro composto da esperti di vari settori che, operando
con indipendenza gestionale e finanziaria, assicuri il corretto svolgimento della manifestazione e disciplinato da
apposito atto istitutivo.
4. Il comune altresì sostiene e promuove le manifestazioni legate alle Festività del 3 maggio ed in onore di
Maria SS. delle Vittorie, per la cui realizzazione è prioritariamente destinato non più dell’1% delle entrate tributarie
locali non vincolate”.
“Art. 26
Organi
1. Sono organi del comune il consiglio, il presidente
del consiglio comunale, il sindaco, la giunta.
2. Spettano agli organi elettivi le funzioni di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione
dei principi e l’esercizio delle competenze stabilite dallo
statuto nel rispetto della legge.
3. La legge e lo statuto regolano l’attribuzione delle
funzioni e dei rapporti fra gli organi elettivi per realizzare
una efficiente ed efficace firma di governo della collettività
comunale.
4. L’elezione del consiglio, del sindaco, della giunta
e del presidente del consiglio comunale e la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica
sono disciplinati dalla legge regionale n. 7 del 26 agosto
1992 e successive modificazioni ed, in particolare, della
legge regionale n. 11 del 26 giugno 2015, anche in punto
di definizione delle indennità di funzione e gettoni di presenza”.
“Art. 37
Giunta comunale
1. La giunta è l’organo di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. La giunta è nominata dal sindaco entro i tempi e
con le modalità stabilite dalla legge. Si intende esteso ai
componenti della giunta l’obbligo di pubblica dichiarazione, prescritta dall’art. 7, comma 9, della legge regionale n.
7/92 per i candidati alle cariche di sindaco e consigliere
comunale. Tale dichiarazione va allegata ai documenti di
nomina.
4. La giunta comunale è composta dal sindaco, che
la presiede, e da cinque assessori di cui uno nominato dal
sindaco assume le funzioni di vice sindaco e viene comunicata al consiglio entro 10 giorni per esprimere le proprie
valutazioni.
5. Possono essere nominati alla carica di assessore
anche i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di
consigliere.
6. Gli assessori partecipano al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria
delega. Ad ogni consiglio partecipa il sindaco o un assessore all’uopo delegato.
7. Agli assessori spetta un’indennità mensile pari al
45% di quella spettante al sindaco, al vice sindaco spetta
un’indennità mensile pari al 55% di quella spettante al sindaco.
8. Il sindaco nella sua relazione semestrale deve
fare riferimento sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma, facendo riferimento esplicito allo
stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani”.
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