mercoledì , Ottobre 9 2024

…ancora sullo smart working

Per i dipendenti pubblici le Pubbliche Amministrazioni si stanno muovendo in ordine sparso sulle modalità di applicazione dello smart working, ma il perdurare dello stato di emergenza impone l’adozione di scelte coerenti con le attuali normative emergenziali.
Ne riparliamo con Massimo Greco.

E’ così difficile trovare l’uniformità delle Amministrazioni nell’applicazione dello smart working?

Se non si comprende la finalità delle nuove disposizioni in materia continuerà a regnare la confusione. C’è un dato certo che richiede l’uniformità applicativa delle disposizioni ed altri dati che, al contrario, richiedono un esame ad personam delle medesime disposizioni. Il dato certo è che lo smart working è la modalità ordinaria di svolgimento mentre il dato variabile è che l’indifferibilità della prestazione lavorativa varia da lavoratore a lavoratore anche a parità di profilo professionale.

In che senso?

Nel senso che ci possono essere prestazioni lavorative non sempre correlate al profilo professionale di appartenenza. In sostanza prima ancora di far decidere al Dirigente quale sia la prestazione lavorativa indifferibile (decisione che comunque gli compete), ogni lavoratore deve porsi la domanda: il lavoro che quotidianamente svolgo richiede necessariamente la mia presenza in ufficio?

…ma la risposta potrebbe non essere così netta…

Esattamente, e infatti si può assicurare la presenza in ufficio solo il tempo necessario a fare ciò che non può essere fatto in smart. In questo modo si conciliano le due esigenze previste dalla legge. La limitazione al massimo della presenza in ufficio dei lavoratori senza alcun rallentamento dei procedimenti amministrativi e/o delle correlate prestazioni lavorative.

Rimane il problema delle postazioni informatiche in remoto… 

Sì certo, se il dipendente è in possesso degli strumenti è tutto più facile, ma attenzione a non irrigidire anche questo aspetto. L’unico motiva che giustifica la presenza in ufficio del lavoratore è l’indifferibilità della prestazione e non certo l’eventuale deficit strumentale. Per lo stesso motivo è l’indifferibilità della prestazione lavorativa a rappresentare l’unica causa di non punibilità del datore di lavoro in caso di fortuito contagio del lavoratore. Le altre motivazioni che alcune Amministrazioni cercano per giustificare la presenza in ufficio del proprio dipendente oltre a porsi in violazione di legge sono rischiose.

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