Nuovo Codice della strada, via libera allo schema di decreto: cosa cambia
Il nuovo Codice della strada ridisegna regole, multe, patenti e mobilità. A marzo il testo definitivo: entrerà in vigore nel 2028
È stato approvato nella tarda serata del 13 ottobre dal governo lo schema di decreto "Nuovo Codice della strada". Il testo, che dal 14 ottobre inizierà formalmente il suo iter legislativo, arriva dopo due mesi di pubblica consultazione con le associazioni di settore attorno al testo base predisposto dai ministeri dell'Interno e dei Trasporti all'inizio di agosto. E recepisce alcune delle centinaia di richieste di modifica arrivate nelle scorse settimane al dicastero di Piazza di Porta Pia.
Sono state eliminate, come aveva annunciato ad agosto lo stesso ministro dei Trasporti Matteo Salvini dopo le rivelazioni di Quattroruote, le disposizioni che avrebbero introdotto l'obbligo di Pec per i proprietari di veicoli e i titolari di patente e le limitazioni automatiche alla guida, al momento del rinnovo della patente, per i guidatori con più di 85 anni.
Parziale dietrofront anche sulla riforma della destinazione dei proventi delle multe, che avrebbe dovuto destinare maggiori risorse alla sicurezza stradale e meno fondi alle spese generali degli uffici di polizia locale e municipale.
Confermata, invece, la riduzione generalizzata - con alcune eccezioni - delle sanzioni e la nuova disciplina della violazione dei limiti di velocità, che prevede una multa proporzionale ai km/h in più oltre il limite.
Tra le altre conferme, come annunciato in serata dal ministero delle Infrastrutture, il divieto di marcia a tempo indeterminato per i veicoli senza assicurazione, l'obbligo di assicurazione secondo le regole italiane per i veicoli esteri iscritti al Reve, il recupero delle sanzioni non pagate dagli stranieri, l'obbligo di adesione alla piattaforma Cude per i comuni in modo da garantire il riconoscimento del contrassegno disabili su tutto il territorio nazionale, la possibilità, per i motociclisti, di utilizzare la corsia di emergenza in autostrada in caso di incidenti o rallentamenti.
Dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri il testo sarà trasmesso per i necessari - ma non vincolanti - pareri al Consiglio di Stato, alla Conferenza Unificata e alle commissioni parlamentari. I pareri di Palazzo Spada e di Comuni e Regioni dovranno arrivare entro 30 giorni. Entro 150 giorni, invece, dovranno esprimersi le commissioni di Camera e Senato. A quel punto la parola tornerà a Palazzo Chigi, che potrà, se lo riterrà utile, opportuno o necessario, recepire le proposte di modifica nel testo finale.
In teoria, dunque, entro metà marzo il Nuovo Codice della strada potrebbe essere approvato definitivamente. L'entrata in vigore, invece, sarà stabilita dallo stesso decreto legislativo e, probabilmente, sarà fissata al 1° gennaio 2028.
Confermato, con modifiche rispetto al testo-base, il complesso meccanismo di aumenti e riduzioni degli importi delle multe in alcune situazioni. In particolare, è previsto che l’importo aumenti:
di un decimo (+10%) quando la violazione è commessa da chi ha meno di 20 punti sulla patente o da chi commette la stessa violazione nell’arco di cinque anni, dai neopatentati in relazione alle limitazioni specifiche previste per questa categoria di conducenti su alcol, velocità e veicoli, alla guida di auto di potenza superiore a 150 kW, di veicoli senza revisione da più di sei mesi, di scuolabus e di mezzi sopra le 30 tonnellate;
di un quinto (+20%) quando la violazione è commessa da un conducente in stato di ebbrezza (tranne la situazione di tolleranza zero per neopatentati e conducenti professionali) o dopo aver assunto stupefacenti, quando per effetto della violazione si è danneggiata la strada oppure effettuando un trasporto eccezionale;
di un terzo (+33%) se in seguito alla violazione si è provocato un incidente senza lesioni, alla guida con zero punti sulla patente, effettuando un trasporto di merci pericolose, in alcune situazioni di violazioni notturne, ossia commesse tra le 22 e le 7;
del 50% se la violazione è stata commessa guidando con patente sospesa, con documenti falsi, su un veicolo senza targa o con targa contraffatta o alterata o sottoposto a divieto di marcia o a fermo amministrativo;
del 100% (sanzione raddoppiata) se la violazione è stata commessa guidando senza patente, quando in seguito alla violazione si è verificato un incidente con lesioni o la violazione è stata commessa durante un inseguimento o alla guida di una vettura senza assicurazione.
Confermata l’abolizione dell'adeguamento automatico biennale degli importi delle sanzioni. Gli importi potranno essere aggiornati solo quando la variazione dell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall’Istat risulterà superiore al 5% dalla data dell'aggiornamento precedente. Ma, ed è questa è la novità rispetto al testo-base, l’aumento sarà a discrezione dei ministri competenti. E anche la percentuale di aumento - che comunque non dovrà superare la variazione dei prezzi accertata dall’Istat dalla data dell’aumento precedente – sarà stabilita dal ministro della Giustizia, di concerto con quelli dell’Economia e dei Trasporti, “tenuto conto degli obiettivi di sicurezza stradale e del costo delle attività di controllo, accertamento e riscossione delle sanzioni”.
Cambia ancora, rispetto al testo base, la destinazione dei proventi delle multe. Torna la divisione in funzione di chi ha accertato la violazione, secondo il seguente schema.
Nel caso di agenti e militari dipendenti dallo Stato, il 30% andrà allo Stato e il 70% al proprietario della strada. Nel caso di agenti dipendenti dagli enti locali, il 70% andrà all’ente da cui dipendono e il 30% al proprietario della strada.
Gli enti locali utilizzeranno la loro parte di proventi per il potenziamento dell’attività di controllo e di accertamento delle violazioni; per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, comprese la segnaletica e le barriere di protezione, oppure per altre attività funzionali alla sicurezza stradale o alla promozione della cultura della sicurezza stradale; per il finanziamento delle spese relative al personale impiegato nelle attività di controllo.
Cambia ancora la disciplina delle spese di accertamento che gravano sui verbali notificati successivamente. Nel testo base potevano includere soltanto quelle effettivamente sostenute per individuare il trasgressore. Nel nuovo testo si scrive che sono esclusi solo i costi sostenuti per l'impiego di apparecchiature di accertamento della violazione e i costi amministrativi successivi alla notificazione dei verbali, come l’assistenza legale, il recupero del credito e la gestione del procedimento.
Confermato, rispetto al testo base, l'accesso gratuito dei Comuni all'Archivio nazionale veicoli (Anv) della Motorizzazione civile e al Pra, il Pubblico registro automobilistico gestito dall'Aci. In teoria, questa novità dovrebbe far diminuire le spese che gravano sui verbali.
Le amministrazioni pubbliche dovranno notificare i verbali e le comunicazioni con valore legale attraverso la piattaforma Send, il Servizio notifiche digitali. In alternativa, dovranno inviarli tramite Pec al domicilio digitale. Solo se il destinatario non ha un domicilio digitale o speciale, la notificazione sarà effettuata con il servizio postale. Confermata la novità del testo base.
Scenderà da 90 a 45 giorni - erano 30 nel testo base - il termine per la notifica del verbale, ma solo se la violazione sarà accertata con dispositivi che consentono il rilevamento a distanza. Nelle altre situazioni il termine resterà di 90 giorni.
In alcune situazioni specificate nel Codice - per esempio, in presenza di errori - il comando da cui dipendono gli agenti che hanno accertato una violazione sarà obbligato ad archiviare il verbale. L'archiviazione potrà essere decisa sia d'ufficio sia in seguito a un’istanza del trasgressore o del proprietario dell'auto. E potrà essere disposta anche in pendenza di un ricorso al prefetto o al giudice di pace. Confermata la novità contenuta nel testo base.
Lo schema di decreto legislativo conferma la novità contenuta nel testo base: in caso di multa non pagata, prima dell'avvio della procedura di recupero, l'amministrazione manderà al trasgressore o al proprietario dell'auto un avviso bonario dettagliato, con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento entro i successivi 60 giorni - erano 30 nel testo base - sarà avviata la procedura di riscossione coattiva. Entro i 30 giorni successivi alla notifica del dettaglio degli addebiti si potrà chiedere la rateazione della somma dovuta.
Nel caso in cui la multa non sia stata pagata, anche in seguito a un ricorso respinto, l'importo da versare aumenterà alla metà del massimo edittale della sanzione amministrativa - circa il doppio - oltre agli eventuali aumenti o riduzioni previsti dallo stesso Codice. Confermata anche nello schema di decreto l’eliminazione della maggiorazione del 10% per ogni semestre, introdotta nel 1981 ed eliminata già nel testo base.
Per somme, comprese sanzioni e interessi, fino a 10 euro le amministrazioni non procederanno alla riscossione coattiva. Nel testo base il limite era pari al 2% della somma dovuta.
Nel caso in cui si paghi una somma fino al 30% inferiore a quella indicata sul verbale, l'amministrazione potrà recuperare coattivamente una cifra pari a un terzo del massimo della sanzione edittale, che è pari a quattro volte il minimo. Ovviamente, sarà scalato l'importo già pagato. Confermata la novità introdotta nel testo base.
Quando non sarà possibile notificare il verbale all'estero, i dati della violazione saranno inseriti in uno specifico archivio del ministero dei Trasporti e la relativa multa, per i cinque anni successivi, potrà essere "addebitata", in occasione di un controllo su strada in Italia, al conducente del veicolo, anche se diverso dal proprietario al momento della violazione. E dovrà essere pagata immediatamente. Confermata la novità contenuta nel testo base.
I ministeri dei Trasporti e dell’Interno hanno recepito una delle richieste di Quattroruote: il ricorso al Prefetto dovrà essere obbligatoriamente inviato sia al prefetto sia al comando di polizia che ha accertato la violazione. E non potrà essere depositato a mano, ma soltanto tramite raccomandata o posta elettronica certificata. Confermato il termine attuale di 60 giorni. Nel caso in cui il ricorso sia respinto, la multa sarà aumentata di un terzo - attualmente è raddoppiata - e nell’aumento saranno incluse le spese.
Nel caso in cui sussistano gravi e circostanziate ragioni, con la presentazione del ricorso si potrà chiedere anche la sospensione dell'eventuale sanzione accessoria. Non è stata recepita la richiesta di Quattroruote di introdurre la sospensione automatica nelle situazioni meno gravi.
Salta, rispetto al testo base, l’abbassamento a 17 anni dell’età per conseguire la patente B.
Risale a 17 anni - erano 16 nel testo base - l’età a partire dalla quale sarà possibile ottenere la guida accompagnata di autoveicoli fino a 3,5 tonnellate. Non cambiano i requisiti, i vincoli e le limitazioni attualmente in vigore.
Come annunciato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini dopo l’anticipazione di Quattroruote, dallo schema di decreto legislativo è stata eliminata la novità che prevedeva, in occasione del rinnovo della patente alle persone con più di 85 anni di età, limitazioni automatiche alla guida - zero alcol, niente autostrada e massimo 100 km dalla residenza - superabili solo in seguito a una visita in Commissione medica locale. Per i guidatori anziani, dunque, le attuali regole non cambiano.
Nel caso in cui il medico monocratico accerti, in occasione del rinnovo della patente, la sussistenza di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida, disporrà la revisione della patente in Commissione medica locale.
Nel testo base era contenuta una norma che prevedeva l'obbligo di domicilio digitale, ossia di una casella di posta elettronica certificata registrata nell'Inad, l’Indice nazionale dei domicili digitali, per conseguire e rinnovare la patente, per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione - immatricolazione, collaudo e nazionalizzazione - e per la revisione periodica. Nello schema di decreto legislativo l’obbligo è saltato. Adesso è prevista unicamente la possibilità di eleggere un domicilio digitale.
Durante la marcia, i conducenti dovranno mantenere costantemente l'attenzione sulla strada, evitando ogni causa di distrazione alla guida. La norma contenuta nel testo base è rimasta, ma è saltata la sanzione.
Sarà vietato "taroccare" i sistemi di infotainment dell'auto per consentire la riproduzione di video. Il conducente distratto dai filmati sarà specificamente sanzionato. Novità confermata.
Eliminata la norma che, nel testo base, obbligava i pedoni a non usare smartphone, notebook, tablet e cuffie - ma consentiva l’uso del vivavoce o di un auricolare - durante la marcia in carreggiata e nell'attraversamento della strada.
Confermato il divieto di usare smartphone, computer portatili, notebook, tablet e cuffie per chi svolgerà le funzioni di istruttore durante le esercitazioni di guida - quindi anche per un genitore mentre il figlio è al volante con il foglio rosa - e di esaminatore durante la prova pratica per la patente.
Confermata l’introduzione dell’obbligo di usare le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini anche sui quadricicli L7e, i cosiddetti quadricicli pesanti, finora non previsto per una dimenticanza in una precedente riforma.
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informerà i proprietari dei veicoli non coperti da polizza Rc del loro inserimento nell'elenco dei mezzi non assicurati, invitandoli, entro 30 giorni, a regolarizzare la posizione o a documentare l'eventuale condizione di esonero prevista dalla legge. In assenza di riscontro, scatterà il divieto di marcia a tempo indeterminato. Novità confermata.
Lo schema di decreto legislativo conferma l’introduzione degli ausiliari di polizia stradale, già prevista dal testo base. Dovranno essere adeguatamente formati e potranno essere affidate loro, tra le altre, la regolazione del traffico; la prevenzione, l'accertamento e la contestazione delle violazioni della sosta e della fermata, inclusa la rimozione; la rilevazione degli incidenti, ma soltanto su strade urbane ed extraurbane secondarie e in presenza di soli danni alle cose.
Con l'iscrizione nel Registro dei veicoli esteri (Reve), il mezzo dovrà essere coperto da una polizza Rc stipulata con un'assicurazione italiana o autorizzata a operare in Italia. Confermata la novità contenuta nel testo base.
Ogni trimestre, le forze di polizia comunicheranno telematicamente alla prefettura competente i dati degli incidenti stradali raccolti secondo modalità che saranno stabilite dal ministero dell'Interno. Novità confermata.
La carta di circolazione diventerà digitale: modalità e caratteristiche del documento elettronico saranno definite con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. La carta di circolazione digitale dovrà essere cartacea in caso di circolazione al di fuori dei confini nazionali.
Rivoluzionate le sanzioni per la violazione dei limiti di velocità. Sugli importi scomparirà l'attuale schema basato su quattro fasce: la multa aumenterà in base ai km/h in più rispetto al limite. Lo schema per fasce, opportunamente rivisto, sarà invece mantenuto per le sanzioni accessorie, ossia per i punti e per la sospensione della patente, che si chiamerà divieto di guida.
Confermata, rispetto al testo base, la novità della circolazione per file parallele in autostrada e sulle strade extraurbane principali con almeno tre corsie per senso di marcia, indipendentemente da situazioni di congestione. La nuova norma consentirà il superamento a destra, non il sorpasso, che resta vietato.
Salvo diversa indicazione e a eccezione di circostanze imposte dal traffico o dal meteo, sulle autostrade in cui è ammessa la circolazione per file parallele - tre corsie per senso di marcia - sarà vietato percorrere quella di sinistra a velocità inferiori a 100 km/h. Confermata la novità del testo base.
Lo schema di decreto legislativo conferma la specifica disciplina delle rotatorie contenuta nel testo base. Tra le altre cose, si stabilisce che "salvo diversa segnalazione, i conducenti che percorrono le rotatorie hanno la precedenza su quelli che vi si immettono da bracci laterali". Ciò consentirà anche di non collocare segnali di dare precedenza su questi ultimi.
Confermata la sosta di traverso introdotta nel testo base. Dove non sono tracciati stalli di sosta o quando questi hanno una larghezza pari ad almeno 2,80 metri, i veicoli - auto, moto, ciclomotori, tricicli e quadricicli - lunghi non più di 2,70 metri potranno essere parcheggiati anche perpendicolarmente.
In previsione di nevicate "di rilevante intensità", i proprietari delle strade potranno prescrivere l'uso esclusivo di pneumatici invernali. Confermata la novità contenuta nel testo base.
Attualmente, durante la sosta non è consentito in nessun caso tenere il motore acceso per far funzionare il climatizzatore. Con il nuovo Codice si potrà fare se l'auto è elettrica oppure, in caso di macchina con motore termico, per il tempo strettamente necessario se a bordo vi sono bambini, donne in gravidanza, anziani o persone fragili, oppure per esigenze di sosta tecnica di veicoli adibiti al trasporto di merci. Confermata la novità introdotta nel testo base.
Sulle strade urbane a carreggiate separate con più corsie e sulle autostrade e strade extraurbane con carreggiate separate e più corsie, ma prive di quella di emergenza, in caso di ingorghi o code i conducenti presenti nella corsia di sinistra dovranno spostarsi il più vicino possibile al margine sinistro e quelli che impegnano la corsia di destra a quello destro, in maniera da liberare un varco sufficiente al transito dei motocicli e, se lo spazio lo consente, dei veicoli di polizia e soccorso. Confermata la novità contenuta nel testo base.
I Comuni dovranno aderire alla Piattaforma Cude, il Contrassegno unico disabili europeo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Codice. Quelli che non lo faranno non potranno usare dispositivi per accertare le violazioni della sosta riservata e delle Ztl. Confermata la novità contenuta nel testo base.
Salta l’obbligo, introdotto nel testo base, per i conducenti e le persone trasportate sulle biciclette di età inferiore a 14 anni di indossare, durante la marcia, un caschetto protettivo. Incredibile.
Nel nuovo Codice entrerà una nuova categoria di veicolo, la bici a propulsione, ossia alimentata esclusivamente da un motore elettrico. Per condurla bisognerà indossare il caschetto e il veicolo dovrà avere un "targhino" analogo a quello dei monopattini elettrici. Niente obbligo di casco per conducenti e passeggeri se il mezzo avrà più di due ruote. Sarà vietato trasportare passeggeri con meno di cinque anni. Salta, nello schema di decreto legislativo, l’età minima di 14 anni per condurre le bici a propulsione.
Le bici con posto a sedere a un’altezza dal suolo inferiore a 40 centimetri dovranno essere segnalate con una bandierina. Salta, rispetto al testo base, il riferimento a quelle per bambini condotte da minori di 12 anni.
Confermata la novità contenuta nel testo base: in occasione di un controllo su strada, le forze di polizia potranno disporre accertamenti tecnici nel più vicino centro revisioni se avranno fondato motivo di ritenere che il veicolo abbia subito modifiche alle caratteristiche costruttive oppure presenti vizi o avarie che ne compromettono la sicurezza. Le spese degli accertamenti saranno a carico del conducente.
I proventi delle aree di sosta a pagamento saranno destinati "all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi (…) nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico e per migliorare la mobilità urbana", con particolare riguardo ai disabili. Confermata la novità del testo base.
Nel Codice entrerà una nuova categoria di veicoli, quelli a guida automatizzata. A bordo dovrà essere sempre presente una persona con funzioni di controllore, in possesso dei requisiti individuati con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il controllore dovrà intervenire nelle situazioni di emergenza e sarà responsabile della circolazione anche quando questa si svolgerà in modalità automatizzata. Confermata la novità contenuta nel testo base.
Pur restando invariato il divieto generalizzato di effettuare retromarcia in autostrada, sarà introdotta un'eccezione che riguarda le "piste" di esazione del pedaggio. Soltanto in caso di avaria della barriera oppure del sistema di pagamento, l'automobilista sarà autorizzato a indietreggiare per spostarsi su un varco attivo. Confermata la novità contenuta nel testo base.
by Quattroruote
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