Sentenza Tribunale Enna: Pubblica amministrazione, l'autotutela può chiudere anche una causa già iniziata
Il Tribunale di Enna: il ritiro in autotutela di un provvedimento può evitare il ricorso al giudice, ma anche porre fine a un processo già pendente. E sulle conseguenze patrimoniali decide il giudice ordinario
Avuto particolare riguardo al profilo relativo alle spese processuali osserva in sentenza il Tribunale di Enna (sentenza 3 agosto 2026 n. 1400) come le iniziative assunte dalla Pubblica Amministrazione in autotutela rappresentino non solo un modo per evitare il ricorso giurisdizionale ma anche un metodo per porre fine allo stesso una volta introitato, restando legittimato il ricorso ad esso anche in pendenza di giudizio quale proiezione applicativa del principio di lealtà processuale.
L’esercizio del potere di autotutela della P.A. (jus poenitendi) incontra un limite nell’esigenza di salvaguardare le situazioni dei soggetti privati che, confidando nella legittimità dell’atto rimosso, hanno acquisito il consolidamento delle posizioni di vantaggio loro attribuite; pertanto, il travolgimento di tali posizioni è legittimo solo se è giustificato dalla necessità d’assicurare il soddisfacimento di un interesse di carattere generale, prevalente come tale sulle posizioni individuali, dandone idonea contezza nella motivazione del provvedimento di rimozione, affinché ne sia consentito il controllo di legittimità in sede giurisdizionale. Tipico esempio di prevalenza dell’interesse generale su quello del singolo è da individuare nell’illegittimo esborso di denaro pubblico, elemento valutato dalla giurisprudenza in grado di rappresentare adeguatamente l’interesse pubblico, senza particolare ulteriore motivazione. Giova aggiungere che spetta al Giudice Ordinario il sindacato sull’atto adottato dalla P.A. in autotutela, in quanto relativo a diritti soggettivi già sorti per effetto del provvedimento revocato.
Infatti, nell’ambito del diritto amministrativo, l’autotutela viene a collocarsi nello snodo delicatissimo fra il potere amministrativo e il suo esercizio, da una parte, e la tutela dell’affidamento del privato, dall’altra.
L’autotutela viene generalmente riconosciuta come una delle manifestazioni della specialità del diritto amministrativo rispetto al diritto comune: la sovranità dello Stato e l’autarchia di cui sono titolari gli enti pubblici, infatti, fa sì che tutte le figure soggettive, comunque, inquadrabili nell’ambito della P.A. siano dotate di almeno un minimum di poteri pubblici, tra i quali rientra la prerogativa dell’autotutela.
Proprio in quanto la revoca non elimina un’illegittimità, ma sottende a mere valutazioni di fatto o di opportunità, la revoca non opera in via retroattiva; da ciò deriva l’ulteriore conseguenza della applicabilità alla revoca delle norme generali sul procedimento amministrativo, fino alla obbligatoria esigenza di adeguata motivazione dell’atto, che si palesa ancor più stringente attesa l’ampia latitudine della discrezionalità amministrativa sottesa a questo tipo di provvedimento.
Con la precisazione che l’azione risarcitoria proposta dal privato per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della lesione dell’affidamento incolpevolmente riposto nella stabilità del provvedimento amministrativo illegittimo ampliativo della sua sfera giuridica, poi, annullato dalla P.A. in autotutela è soggetta alla giurisdizione del G.O. anche in relazione alle controversie risarcitorie che traggano origine dalla caducazione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del privato adottati in materie soggette alla giurisdizione esclusiva del G.A..
Segnatamente, qualora il privato abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, successivamente annullato, in via di autotutela od ope iudicis, senza che si discuta della legittimità dell’annullamento, la controversia relativa ai danni subiti dal privato rientra nella giurisdizione del G.O. perché ha ad oggetto non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione dell’integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato.
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