Sicilia: preapertura della caccia: solo 5 giornate fisse (5, 6, 9, 12 e 13 settembre)
Dall'ordinanza del CGA rimangono vietate la preapertura alla Tortora e la caccia vagante
Ieri il Consiglio di Giustizia amministrativa ha depositato l'ordinanza n. 296 che, accogliendo l'appello della Regione Siciliana e delle associazioni venatorie, annulla la sospensiva della “preapertura” della caccia decisa dal TAR di Palermo il 29 luglio scorso. Ma non si tratta affatto di un “via libera” generalizzato della stagione venatoria in Sicilia. Da oggi, infatti, vigerà il regime straordinario della “preapertura” della caccia: solo 5 giornate fisse (5, 6, 9, 12 e 13 settembre) in cui è autorizzata una forma speciale di attività venatoria prima dell'apertura generale della stagione venatoria, prevista per la terza domenica di settembre.
Il CGA ha concesso tale deroga solo per la caccia al Colombaccio mentre ha depennato la Tortora selvatica, specie a rischio a livello comunitario: nonostante il Ministero dell'Ambiente ed ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) avessero chiesto alla Regione una moratoria della caccia alla Tortora, l'Assessore all'agricoltura on. Luca Sammartino aveva inserito, nel proprio decreto assessoriale sul Calendario venatorio 2026-27, anche tale specie di uccello migratore che versa in pessimo stato di conservazione in tutta l'UE. Adesso il CGA ha ritenuto che tale decisione fosse gravemente incompatibile con la prioritaria esigenza di tutela della fauna e di rispetto della normativa nazionale e comunitarie sulla protezione dei migratori e, quindi, ha disposto lo stop della preapertura della caccia alla Tortora.
Da stamani, quindi, e per sole altre 4 giornate prestabilite, i cacciatori potranno abbattere unicamente esemplari di Colombaccio e solo nella forma di appostamento: il cacciatore, cioè, non potrà vagare liberamente nelle campagne ma dovrà appostarsi dentro un capanno mimetico (smontabile in tela o fatto di ramaglie sul posto) e, da quella postazione, sparare solo ai Colombacci in volo. Vietato l'uso dei cani per la ricerca della selvaggina ed obbligo di tenere il fucile in custodia nel tragitto da e per raggiungere l'appostamento. Confermato anche il divieto assoluto di caccia per altre specie diverse dal Colombaccio: qualsiasi abbattimento - o anche la mera detenzione - di esemplari di fauna diversa costituisce illecito penale e comporta il sequestro delle armi.
Nonostante sui suoi profili social l'Assessore Sammartino dichiari che il pronunciamento del CGA “conferma la correttezza del nostro operato e restituisce certezze al comparto venatorio siciliano”, in realtà i Giudici amministrativi hanno duramente censurato la sua politica filovenatoria. Nell'ordinanza, infatti, il Consiglio di Giustizia amministrativa ha autorevolmente richiamato una serie di principi e valori che la Regione ha finora arrogantemente calpestato – spiegano le LEGAMBIENTE, LIPU e WWF- pur di accontentare le frange più estremiste delle associazioni venatorie. Secondo il CGA, infatti, “La salvaguardia delle biodiversità e della fauna dal pericolo dell’estinzione costituisce una priorità assoluta – La Regione deve emanare un piano faunistico-venatorio aggiornato che consenta lo svolgimento della caccia secondo modalità tali da escludere rischi per la preservazione della fauna”. Il CGA ha anche stabilito che “l’Ambiente costituisce nel nostro ordinamento un bene fondamentale, alle cui esigenze di tutela devono adeguarsi i contrapposti interessi di quanti pratichino l’attività venatoria”.
PREAPERTURA DELLA CACCIA 2026 IN SICILIA
Fonte:
Guardie Giurate WWF Italia – Coordinamento Sicilia
Riferimenti normativi:
Calendario Venatorio Regionale 2026/2027 (D.A. n. 129/GAB del 21/05/2025 e s.m.i., aggiornato all'Ordinanza C.G.A.-R.S. n. 296/2026 del 04/09/2025)
UNICA SPECIE CACCIABILE
Colombaccio (Columba palumbus)
Limite di carniere: massimo 15 capi al giorno per cacciatore
Divieto per altre specie: qualsiasi abbattimento o detenzione di fauna diversa dal colombaccio costituisce illecito penale. 🗓️
GIORNATE CONSENTITE E DIVIETI
Giornate di Preapertura (5 giorni): 5, 6, 9, 12 e 13 settembre 2026
Giornate di divieto: 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 settembre 2026
(In tali giornate vige il divieto assoluto di ogni attività venatoria su tutto il territorio regionale).
MODALITÀ DI CACCIA E LIMITAZIONI
Solo appostamento temporaneo: è vietata la caccia vagante. Gli appostamenti devono consistere in ripari di fortuna o attrezzature smontabili della durata massima di una giornata; su terreni agricoli è necessario il consenso (anche solo verbale) del conduttore del fondo.
Trasporto e porto delle armi: obbligo di raggiungere il posto di caccia con l'arma scarica e riposta in apposita custodia (art. 15 Cal. Ven.). Nei giorni di caccia chiusa il trasporto è consentito unicamente con arma smontata o scarica in custodia.
Utilizzo dei cani: nelle giornate di preapertura i cani da caccia possono essere impiegati esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti (art. 4 Cal. Ven.). L'allenamento e l'addestramento dei cani sono vietati dal 30 agosto 2026.
Cacciatori provenienti da fuori Regione: i cacciatori non residenti in Sicilia non sono autorizzati a cacciare negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) prima del 20 settembre. Durante la preapertura possono esercitare l'attività venatoria solo nelle aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie. ⚖️
QUADRO SANZIONATORIO
Sanzioni Amministrative (Legge Regionale n. 33/1997)
Caccia vagante / Mancato uso dell'appostamento: sanzione pecuniaria da € 206,00 a € 1.239,00 + ritiro del tesserino venatorio (da 1 mese fino all'intera stagione).
Superamento del limite di carniere (oltre 15 colombacci): sanzione pecuniaria da € 206,00 a € 1.239,00 + ritiro del tesserino venatorio.
Porto/trasporto irregolare di armi da caccia nei giorni di caccia chiusa: sanzione pecuniaria da € 154,94 a € 929,62.
Sanzioni Penali (Legge n. 157/1992 e T.U.L.P.S.)
Caccia in periodo di divieto o su specie non consentite: denuncia penale ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. a) della L. 157/1992.
Abbattimento o detenzione di fauna non cacciabile: denuncia penale ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. h) della L. 157/1992.
Porto abusivo di armi: sanzioni penali ex artt. 12 e 14 della L. 497/1974 e art. 42 del T.U.L.P.S.
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