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Enna. Vademecum del contribuente su TARSU 2009/2010

attenzione-tarsuSulla spinosa questione della legittimità della pretesa tributaria del Comune di Enna riferita alla TARSU per il biennio 2009 e 2010, il Consiglio comunale ha deciso di attendere il parere che l’Amministrazione ha richiesto al Prof. Pignatone dell’Università di Palermo. Difficilmente l’organo consiliare poteva assumere decisioni determinanti sull’argomento, perché la mozione era stata presentata, paradossalmente, da quella parte politica (il PD) che sulla specifica questione aveva votato contro ad una mozione presentata dal Consigliere Dante Ferrari che chiedeva di estendere in autotutela a tutti i contribuenti gli effetti del giudicato delle sentenze del Giudice tributario sulla illegittimità della TARSU per l’anno 2009. Si è quindi deciso di attendere, nella speranza che questo parere arrivi prima che maturino i 60 giorni utili per la presentazione del ricorso in Commissione Tributaria. Chiediamo quindi a Massimo Greco di suggerire cosa fare ai contribuenti ennesi.

Ammesso che arrivi in tempo questo parere cosa potrà accadere?

Escludo che il Comune possa ritirare in autotutela questi accertamenti anche in presenza di una illegittimità suggerita dal Prof. Pignatone perché, come già detto, nella comparazione degli interessi in gioco il Comune dovrà considerare prevalente l’interesse pubblico alla stabilità dei propri conti rispetto agli interessi dei contribuenti che, essendo di natura patrimoniale, sono sempre reintegrabili. Detto questo, su cui ovviamente si potrà opinare diversamente, non tutte le casistiche oggetto di accertamento sono uguali e pertanto gli eventuali ricorsi andrebbero diversificati almeno su due filoni.

Cioè?

Gli accertamenti per omessa denuncia o per denuncia infedele vanno distinti dagli accertamenti per omesso versamento sotto il profilo della decadenza del potere di riscuotere la TARSU. Se per l’omesso versamento il potere di riscuotere la TARSU è decisamente decaduto, per l’omessa denuncia di immobile o per denuncia infedele di superficie immobiliare, il tempo che ha a disposizione il Comune per riscuotere cambia da contribuente a contribuente perché la data dalla quale far decorrere il quinquennio dipende dall’anno di prima occupazione accertato.

Quindi sulle tipologie di accertamento per omessa denuncia o per denuncia infedele il Comune potrebbe avere ragione?

Potrebbe avere ragione ai fini del computo della decadenza ma non anche sulle ragioni di merito. Non bisogna però dimenticare che l’organo che ha approvato l’articolazione tariffaria per il biennio 2009 e 2010 è stato dichiarato incompetente dal Giudice tributario, per il 2009 con sentenze passate in giudicato e quindi il ricorso alla CPT verrebbe sicuramente accolto. Peraltro, il Comune negli avvisi di accertamento in questione cita solo la delibera della Giunta e non anche la ratifica fatta successivamente dal Consiglio comunale. Una dimenticanza che non sfuggirà ai Giudici tributari.

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