Da Massimo Greco suggerimenti in pillole per gli Amministratori locali del Comune di Nissoria
Da Massimo Greco suggerimenti in pillole per gli Amministratori locali del Comune di Nissoria
Sulla controversia nata in questi giorni relativa lo sciogliemnto del massimo consesso civico del Comune di Nissoria, un "suggerimento in pillole" del dott.Massimo Greco sulla vicenda:
L’articolo 53 comma 3 dell’O.R.EE.LL., approvato con l.r., 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni prevede che “Il Consiglio decade altresì quando per dimissioni o altra causa abbia perduto la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti”.
Il C.G.A.R.S. con la sentenza n. 793 del 16 ottobre 2024 ha chiarito che l’articolo 53 comma 3 dell’O.R.EE.LL., approvato con l.r., 15 marzo 1963, n. 16 regola una fattispecie distinta e alternativa a quella di cui all’articolo 11, comma 2 della le L.R. 35 del 1997, rinvenendo i suoi presupposti per la decadenza del consiglio comunale nelle dimissioni di metà dei Consiglieri assegnati al Comune “se non si fa luogo alla surroga dei dimissionari (perché non ci sono candidati disponibili…)” ipotesi, quest’ultima, in concreto verificatasi per il Consiglio comunale di Nissoria. Il medesimo C.G.A.R.S. con il parere n. 435/1994 ha chiarito che “ai sensi dell’articolo 53 comma quarto, dell’ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana è automatico l’autoscioglimento del consiglio comunale che abbia perduto la metà dei consiglieri e il decreto del Presidente della Regione che lo accerta ha valore dichiarativo”.
In sostanza, il decreto regionale che si attende si limiterà a dichiarare la (avvenuta) decadenza e il correlato commissariamento dell’organo consiliare fino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
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