Enna. Il Presidente del consiglio provinciale Massimo Greco, nella qualità di cittadino/utente, facendo seguito ai noti contenziosi in ordine alla gestione complessiva dei servizi connessi alla raccolta dei rifiuti ed alle diversificate responsabilità istituzionali in corso di accertamento ad opera delle competenti Autorità, ha diffidato il Sindaco di Enna ed il Presidente del Consiglio comunale in merito l’ approvazione tariffa TIA 2009:
Massimo Greco premette che:
· Il Comune di Enna, a differenza di altri comuni della provincia, non ha provveduto ad approvare le tariffe d’igiene ambientale per gli anni precedenti, contribuendo, consapevolmente, ad aggravare il contenzioso con gli utenti. E che pertanto l’ultima tassa legittimamente approvata a cui fare riferimento rimane quella del 2003.
· La Commissione Tributaria per la provincia di Enna in più occasioni ha affermato che anche “nel nuovo assetto delineato dal legislatore, rispetto a quello emergente dal Decreto Ronchi, l’ATO non gode di assoluta autonomia tariffaria (il che comporterebbe intuitivi, rischi per l’equità e l’eguaglianza), dovendosi attenere ad un regolamento generale e valido per tutto lo Stato che “fissi i criteri sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa (comma 6, art. 238). Ma tale argomento, al quale la legge subordina l’esercizio in concreto del potere “impositivo” degli ATO (comma 3 e 11 art. 238), non risulta essere stato emanato nel corso del 2006 (si ignora successivamente) dal competente ministero dell’Ambiente, con la conseguenza che l’ATO EnnaEuno ha deliberato la tariffa 2006, valida per tutta la provincia di Enna, in una situazione di carenza di potere, vizio che determina la illegittimità della deliberazione. L’illegittimità è palese, dal momento che, non solo viola il principio di irretroattività vigente per l’intero sistema tributario nazionale, compresi i tributi locali (art. 52 legge 446/97), ma ignora il problema del regolamento ministeriale, mancando il quale nessuna ATO, compresa quella ennese, era facultata ad intervenire in materia tariffaria per il servizio di smaltimento dei rifiuti. Materia che restava, invece, per il 2006 ancora ai Comuni, come indirettamente previsto dal citato comma 11 dell’art. 238, ove si dice che “sino all’emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti” (come il DPR 158/1999 che attribuisce al Comune la materia tariffaria)”.
· Tale orientamento risulta confermato anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiamato a pronunciarsi, tra l’altro, anche sulla legittimità dell’approvazione delle tariffe per l’anno 2006 curata dalla società d’ambito “EnnaEuno”, che con il recente dispositivo n. 1 del 13/01/2009 ha accolto il ricorso presentato dall’Assoutenti e dalla Cooperativa il Tiglio;
quindi atteso che:
· Ai sensi dell’art. 27, comma 8°, della legge 28/12/2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
· Appare ormai pacifica la natura tributaria della TIA. Infatti, anche la giurisprudenza prevalente conferma tale indirizzo sostenendo che “si tratta comunque di una tassa, essendo in essa presenti i requisiti che la caratterizzano, con un meccanismo di imposizione strutturato in tariffa e, pertanto, le relative controversie spettano alla giurisdizione delle commissioni tributarie”(Cass. Sezioni Unite Civili – sent. 9/11 – 1/03/2001, e n. 3030 dell’1/03/2002 – Commissione tributaria provinciale di Venezia, Sez. n. 5, Sent. N. 5 del 15/03/2004 – Commissione tributaria provinciale di Treviso, Sez. V, Sent. del 6/12/2004 n. 101). Dello stesso avviso è la I° Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Enna che con sentenza n. 49/01/2006 ha sancito la natura tributaria della TIA assoggettandola alla giurisdizione della stessa.
evidenziato che:
· Nel caso di mancata adozione entro un termine ragionevole di un atto di determinazione delle tariffe di un servizio pubblico da parte dell’Autorità amministrativa competente, può essere richiesto il risarcimento del danno da ritardo, derivante dalla mancata attivazione dei poteri autoritativi in termini tempestivi (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 2005).
· In tal caso l’illegittimità va ascritta non già al comportamento dilatorio, ma alla violazione di una norma procedimentale propriamente riferibile all’esercizio del potere, sicchè ben può ravvisarsi un’illegittimità dell’azione amministrativa pubblicistica (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 65 del 12/01/2009).
considerato che:
· Per poter qualificare come silenzio impugnabile un comportamento asseritamente omissivo della P.A., occorre che la norma attributiva del potere definisca, in maniera specifica, anche la correlata posizione individuale del cittadino che fronteggia il potere pubblico, di modo che allo stesso possa riconoscersi lo ius agendi a tutela del proprio interesse. Ciò accade sicuramente, sulla base della legge n. 241/90 sul procedimento e sulla trasparenza, nel caso di attività amministrativa in senso stretto esercitata dai pubblici poteri ed alla quale pretensivamente o oppositivamente sia interessato il cittadino (Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 10946 del 03/12/2008).
· Ogni cittadino/utente mentre dispone del proprio patrimonio può agire in giudizio a tutela dello stesso. Infatti “..l’applicazione della tariffa incide sul patrimonio dell’utente del servizio. Questi, pertanto, come titolare del diritto a disporre del suo patrimonio, deve riconoscersi altresì titolare di ogni interesse al puntuale rispetto delle norme che disciplinano l’approvazione della tariffa, con riguardo non solo alla misura in cui il suo patrimonio sarà colpito, ma anche al momento in cui ciò avverrà..” (Cons. Stato, sez. V°, sent. n. 6400 del 26/10/2006).
Preso atto che la mancata approvazione della tariffa TIA anche per il 2009 comporta inevitabilmente un danno per l’utenza tutta e per lo Scrivente in particolare, costretto a promuovere l’ennesimo contenzioso in sede di Commissione Tributaria per vedersi riconoscere ancora una volta le proprie ragioni,
DIFFIDA
Sindaco e Presidente del Consiglio del comune di Enna, ognuno per le rispettive competenze istituzionali, a porre in essere ogni attività utile a dotare il Comune di una tariffa per l’igiene ambientale relativa all’anno corrente 2009 entro e non oltre il citato termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione.
pubblicato il 19 gennaio 2009