Enna. Debiti fuori bilancio: Consiglio comunale ha sbagliato due volte

Enna. Nell’ultima seduta di Consiglio comunale, se la maggioranza politica che sostiene il Sindaco Garofalo è apparsa risicata nel respingere con appena tre voti di scarto la mozione sulla TARSU 2009 presentata dal Consigliere Ferrari, in occasione della trattazione di un debito fuori bilancio è invece andata decisamente sotto.
Il debito fuori bilancio, generato da un decreto ingiuntivo notificato al Comune da uno dei suoi Avvocati dipendenti per spettanze non riconosciute, è stato infatti respinto dai gruppi di opposizione ai quali si sono aggiunti pezzi della maggioranza. Dall’acceso dibattito è emersa con tutta evidenza la contrarietà dei Consiglieri comunali a riconoscere debiti fuori bilancio per errori commessi dall’Amministrazione nel non avere saputo governare il contenzioso promosso dall’Avv. Fonte. Ora, se appare chiaro che i crediti vantati dall’Avv. Fonte saranno comunque recuperati anche attraverso procedure giudiziarie coatte, non sono altrettanto chiari gli effetti del mancato riconoscimento ad opera del Consiglio comunale. Non ci resta che chiedere lumi a Massimo Greco, anche al fine di far comprendere ai nostri lettori la questione.

Intanto cos’è un debito fuori bilancio?
Il debito fuori bilancio rappresenta un’ obbligazione pecuniaria imputabile all’ente e maturata al di fuori del sistema di bilancio, in quanto si riferisce ad un’uscita per la quale manca un’originaria previsione di spesa, ovvero a spese effettuate in violazione delle procedure stabilite dalle norme di contabilità. La deliberazione consiliare non ha solo la funzione di riconoscere la legittimità dell’obbligazione, ma anche una funzione giuscontabilistica e una garantista. La prima si riferisce alla funzione autorizzatoria cui assolve il bilancio di previsione di pertinenza dell’organo consiliare. La seconda si sostanzia nell’individuazione del responsabile.

Il Consiglio comunale può non riconoscere un debito fuori bilancio?
Vanno distinte le tipologie di debito fuori bilancio. Il Consiglio esercita un’ampia funzione discrezionale nel riconoscere o meno i debiti fuori bilancio che derivano da acquisizione di bei e servizi, dovendo accertare e dimostrare l’utilità e l’arricchimento per l’ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. I margini di discrezionalità si riducono a zero quando, come nel caso affrontato dal Consiglio comunale di Enna, il debito deriva da sentenze esecutive. Non avendo l’Amministrazione avversato in opposizione il decreto ingiuntivo dell’Avvocato Fonte, lo stesso è diventato esecutivo e quindi il riconoscimento del connesso debito fuori bilancio diventa un atto dovuto.

Ma il Consiglio lo ha respinto per dare una lezione politica all’Amministrazione…
Non entro nel merito della valutazione politiche, dico solo che il Consiglio ha sbagliato due volte. Una volta, perché così facendo i Consiglieri si espongono a responsabilità erariale nel caso in cui dall’esecuzione coatta del credito vantato dall’Avvocato Fonte dovessero emergere maggiori some per le casse del Comune. Una seconda volta perchè non riconoscendo il debito fuori bilancio, la Procura della Corte dei Conti non potrà accertare eventuali responsabilità, peraltro ammesse dall’Assessore al ramo, visto che la pratica non sarà trasmessa in forza dell’automatismo previsto dalla legge.

Cosa avrebbero dovuto fare i Consiglieri di opposizione per stigmatizzare questo debito fuori bilancio?
Avrebbero dovuto approvarlo sotto il profilo meramente tecnico ed amministrativo, censurarlo sotto il profilo politico, facendone verbalizzare bene gli interventi. Ma soprattutto qualora avessero voluto fare emergere eventuali responsabilità per danno erariale avrebbero dovuto formalizzare un rapporto circostanziato alla Procura della Corte dei Conti in considerazione che ai tradizionali presupposti per l’azione di responsabilità previsti dalla legge n. 20/94, si aggiungono adesso anche la dimostrazione dell’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale e la specifica notizia di danno, in assenza dei quali non è più consentito l’esperimenti di attività istruttoria finalizzata alla ricerca degli elementi per costruire un azione di responsabilità.

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