“La componente tariffaria denominata “Partite Pregresse” è una componente tariffaria di competenza 2014, quantificata ed approvata dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014 ed addebitata all’utenza nei modi stabiliti dagli Art.31 e 32 dell’Allegato A della Delibera 643/2013/R/idr dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.
La Delibera 643/2013/R/idr contiene le disposizioni nazionali per il calcolo delle tariffe idriche per il biennio 2014 e 2015.
La componente tariffaria denominata “Partite Pregresse” è parte della applicazione del Metodo Tariffario del servizio idrico (metodo normalizzato nazionale, metodo regionale della regione Emilia Romagna o gestioni ex CIPE) che ha regolato fino all’anno 2011 la determinazione delle tariffe idriche.
Il Metodo tariffario del servizio idrico, era fondato su una previsione di costi ammissibili per le gestioni idriche (costi operativi e investimenti previsionali), soggetta ad una verifica a posteriori, triennale o quinquennale, rispetto ai costi operativi e agli investimenti effettivi. I disallineamenti tra i costi ammissibili previsionali ed i costi ammissibili effettivi, nonché tra i ricavi stabiliti nel piano e gli effettivi importi tariffari applicati all’utenza, generavano conguagli di cui gli Enti Regolatori preposti tenevano conto (in positivo o in negativo) nella determinazione delle tariffe per gli anni successivi. Tale verifica era denominata “Revisione tariffaria”.
Questo meccanismo regolatorio è stato utilizzato dal 1996 al 2011, come parte del calcolo ordinario della tariffa in tutta Italia. Le tariffe applicate nel periodo sopra indicato hanno sempre contenuto una componente di recupero dei disallineamenti degli anni precedenti.
A partire dal 2012 le funzioni di regolazione del servizio idrico sono state trasferite all’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), che ha introdotto una nuova metodologia tariffaria1.
L’Autorità ha quindi disposto che i soggetti competenti determinassero, entro il 30 giugno 2014 – ove non lo avessero già fatto – la quantificazione dei disallineamenti tra costi ammissibili revisionati e proventi tariffari (come sopra descritto) fino a tutto il 2011.
L’Autorità ha denominato dunque “Partite Pregresse” la quantificazione dei disallineamenti tra costi ammissibili revisionati e proventi tariffari fino a tutto il 2011.
L’Autorità, per quanto di sua competenza, ha disciplinato le modalità di riparto all’utenza del valore totale delle “Partite Pregresse” come complessivamente quantificato dagli enti competenti.
In dettaglio le componenti tariffarie “Partite Pregresse” singolarmente addebitate all’utenza sono determinate forfettariamente secondo le disposizioni dell’Autorità: le componenti tariffarie addebitate all’utenza devono essere calcolate dividendo il conguaglio totale per i metri cubi erogati nell’anno a-2, ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno; le componenti tariffarie delle partite pregresse devono essere evidenziate in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l’anno in corso; in bolletta va esplicitato il periodo di riferimento delle partite pregresse.
Il recupero delle partite pregresse interessa tutto il territorio nazionale: diversi Gestori stanno già provvedendo alla loro fatturazione, altri lo faranno a breve sulla base delle deliberazioni delle competenti Autorità d’Ambito”.
Quanto sopra la comunicazione ufficiale della Società AcquaEnna, non poteva mancare –a caldo- una nostra nota dell’esperto in materia dott. Massimo Greco, già Presidente del Consiglio provinciale di Enna, cultore di Diritto Pubblico e profondo conoscitore delle questioni sottese alla gestione dei rifiuti e del servizio idrico in provincia di Enna.
Nel prendere atto del fatto che l’inserimento in fattura della voce “partite pregresse” non è un’ invenzione del locale ente gestore ma di una scelta su scala nazionale deliberata dall’Autorità per l’Energia Elettrica, tuttavia occorre replicare, ancorchè sinteticamente, quanto segue:
1) Gli utenti devono essere preventivamente informati di qualunque scelta unilaterale faccia l’ente gestore, anche quando, come nel caso in specie, le ragioni di tale scelta trovano la fonte in un deliberato dell’Autority. L’obbligo di essere trasparenti deriva infatti, prima ancora dell’art.23, comma 2, della legge n. 36/94 e delle disposizioni della Carta dei Servizi, dalla natura contrattuale del rapporto tra utenti ed ente gestore.
2) Il rispetto della normativa di settore non vale ad esonerare l’ente gestore dal porre in essere quei comportamenti ulteriori che, ammesso che non siano previsti dal deliberato dell’Autority, discendono comunque dall’applicazione del più generale principio di buona fede a cu si ispira tutta la disciplina a tutela del consumatore.
3) Per quanto l’inserimento unilaterale di tali “partite pregresse” trovi conforto nella delibera dell’Autority n. 643/2013/R/idr, la questione merita di essere approfondita, atteso che, come affermato dalla Corte Costituzionale, “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorchè determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza”. L’unitarietà della tariffa impedisce di ritenere che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche sola una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale.
4) Il fatto che nel sistema italiano della gestione del servizio idrico integrato si sia spesso sostituito un monopolista pubblico con uno privato senza avere prima liberalizzato il settore
non può certo gratificare l’utente/consumatore.
Assoconsumatori su partite pregresse: eEcco cosa afferma l’autirity:
06 ottobre 2014 – A seguito di alcune segnalazioni degli utenti in materia, si è appreso che alcuni gestori del servizio idrico integrato addebitano in bolletta importi a titolo di conguaglio, relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, – avvenuto in data 6 dicembre 2011 per effetto del D.L. Salva Italia – evidenziando come causale il riferimento alla delibera 643/2013/R/idr.
Tale causale, in base ai principi di trasparenza, non è corretta, dal momento che la quantificazione di tali importi è decisa dall’Ente d’Ambito o dal soggetto competente sulla base del metodo tariffario previgente al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione del settore e che i conguagli in esame non derivano dall’applicazione delle nuove regole tariffarie definite dall’Autorità, ma dalla necessità, valutata dai soggetti competenti nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato.
Al fine di favorire la massima trasparenza, con la delibera 643/2013/R/idr, l’Autorità ha stabilito alcune regole circa le modalità di esposizione di tali conguagli in bolletta (articolo 31), nonché circa la loro rateizzazione (articolo 32), al fine di garantirne la sostenibilità sociale. Inoltre, si ricorda che l’articolo 10 della Direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato (delibera 586/2012/R/idr), prevede che “la bolletta riporta i valori della tariffa applicata all’utente finale e l’ultimo aggiornamento, indicando in modo completo la fonte normativa e l’organismo da cui deriva”.
Al fine di evitare comunicazioni fuorvianti all’utenza, nonché di fornire a quest’ultima indicazioni rilevanti ai fini di una eventuale contestazione o impugnazione delle richieste di pagamento, si rammenta e precisa che, ai sensi della vigente regolazione, è fatto obbligo ai gestori interessati di:
· indicare espressamente in bolletta, oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari precedenti l’anno 2012, il riferimento preciso all’atto deliberativo del soggetto competente che li ha quantificati – sia nel loro importo complessivo sia nell’importo espresso per unità di consumo da applicare all’utenza[1] – e ne ha esplicitato le tempistiche di riscossione[2], nonché il riferimento al consumo a cui l’importo unitario viene applicato;
· nel caso in cui siano già state emesse bollette con l’erronea indicazione alla deliberazione 643/2013/R/idr dell’Autorità, comunicare espressamente all’utente – via posta o altro mezzo idoneo – l’esatto riferimento, rettificando l’erronea dicitura precedente e integrando le eventuali ulteriori informazioni mancanti.
Si rammenta che, in base alle vigenti disposizioni regolatorie, è fatto divieto ai gestori di richiedere all’utenza importi per conguagli pregressi non espressamente approvati dall’Ente d’Ambito o dal soggetto competente ai sensi degli articoli 31 e 32 della deliberazione 643/2013/R/idr, ovvero non espressamente deliberati entro aprile 2012 ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. a) del MTT[3].
Si ricorda che la violazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti dell’Autorità, costituisce presupposto per l’esercizio dei poteri sanzionatori previsti dall’art. 2, comma 20, lett. c) della L. 481/95.