L’Università Kore di Enna è pubblica o privata? Questo è il dilemma

Sembra essere diventato un vero rompicapo stabilire la natura giuridica della Libera Università Kore di Enna. In occasione dell’appalto per la costruzione della Biblioteca, l’Autorità Nazionale Anticorruzione guidata dal magistrato Cantone, nell’evidenziare alcune criticità nella procedura di appalto tali da giustificare la segnalazione alle Procure della Repubblica e della Corte dei Conti, ha affermato la natura giuridica di ente pubblico dell’Università Kore e come tale da assoggettare al codice dei contratti pubblici. Ne parliamo con Massimo Greco che della specifica questione se n’é occupato nel 2010.

Secondo l’Autorità Anticorruzione la Kore avrebbe dovuto applicare il codice dei contratti pubblici per l’appalto della biblioteca…

Sì la Kore deve applicare il Codice dei contratti pubblici per l’affidamento di beni e servizi ma non perché sia un ente pubblico ma perché è certamente un organismo di diritto pubblico secondo la definizione comunitaria che, ricordiamo, è molto più estesa di quella di ente pubblico. Peraltro, per alcune tipologie di programmi comunitari, come verosimilmente quello riferito al finanziamento della biblioteca – Jessica – è prescritta l’applicazione del codice dei contratti pubblici anche per gli enti privati.

Ma si può essere pubblici o privati a convenienza?

No, però attenti a semplificare così la questione. Come già detto in occasione delle società d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti, alcuni enti formalmente privati – come anche le libere università non statali – hanno natura giuridica cangiante. Cioè, per alcuni ambiti d’interesse pubblico sono da considerare enti pubblici non economici, per altri ambiti conservano la natura privatistica. Ma questa discriminazione non è frutto di un sorteggio né può essere rimessa alla disponibilità dell’ente interessato.

Ma perché è importante discriminare la natura giuridica?

Perché da questa indagine deriva il posizionamento dell’ente all’interno dell’ordinamento giuridico. La posizione giuridica di un ente pubblico è infatti molto diversa da quella di un ente privato. Ci sono i pro e i contro.

Ad esempio?

Un ente pubblico è soggetto alle norme sul procedimento amministrativo, alle norme in materia di trasparenza, alle norme del pubblico impiego per disciplinare i propri rapporti di lavoro, alle procedure ad evidenza pubblica per il reclutamento delle risorse umane e per la fornitura di beni e servizi. Adesso è pure soggetto alle stringenti norme sull’anti corruzione. Se un ente è invece privato gode di un’autonomia, organizzativa, imprenditoriale che non richiede controlli o interferenze di poteri pubblici se non per alcuni casi. E poi c’è anche l’aspetto finanziario e tributario. Un ente pubblico può ricevere contributi pubblici che per un privato sarebbero vietati perché configurati aiuti di Stato, utili a falsare il mercato concorrenziale. Gli enti pubblici sono esonerati dal pagamento di alcuni tributi, i privati no.

A propositi di tributi, se l’Università è pubblica come dice Cantone allora non dovrebbe pagare gli oneri di urbanizzazione per avere realizzato una biblioteca aperta al pubblico?

In ogni caso la Kore è esonerata dal pagamento di questa tipologia di oneri. Lo sgravio contributivo di cui trattasi pretende infatti il concorso di due presupposti, e cioè uno oggettivo, ovvero l’ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale (nel senso che deve trattarsi di opere che, quantunque non destinate direttamente a scopi propri della P.A., siano comunque idonee a soddisfare i bisogni della collettività, anche se realizzate e gestite da privati), e l’altro soggettivo, ovvero l’esecuzione delle opere da parte di enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale, ovvero da parte di privati concessionari dell’ente pubblico, purché le opere siano inerenti all’esercizio del rapporto concessorio.

Ma quindi il dilemma permane?

E’ solamente richiesto uno sforzo interpretativo degli addetti ai lavori, ai quali si ritiene opportuno segnalare la recente sentenza n. 8375 del 15 giugno 2015 con la quale il TAR Lazio ha annullato la delibera n. 144/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella parte in cui riconduceva la Llibera Università non statale “Lugi Bocconi” nell’ambito degli enti pubblici.

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