L’atipicità del modello consortile frena lo sviluppo delle attività motoristiche a Pergusa
di Massimo Greco
Se, sulle cause politiche della crisi in cui versano le attività sportive dell’autodromo di Pergusa si è già detto, con particolare riferimento all’assenza cronica di adeguati indirizzi politici provenienti dagli enti soci, riteniamo di individuare altre cause, di carattere più propriamente tecnico, legate all’atipicità del modello consortile usato in tutti questi anni dal Consorzio Autodromo di Pergusa. L’ente infatti, per la promozione delle attività turistico-sportive-motoristiche e per l’organizzazione di manifestazioni ricreative e culturali, ha utilizzato lo strumento dell’Azienda speciale consortile, ad eccezione degli ambiti finanziari, contabili e fiscali, per i quali, in forza di una specifica previsione statutaria, ha inteso applicare le norme dettate dalle legge per gli enti locali.
In sostanza, una struttura bicefala che ha finito per snaturare lo status – imprenditoriale – dell’Azienda speciale consortile, anch’esso espressamente richiamato nello statuto. Per comprendere di cosa stiamo parlando occorre partire dalla definizione di Azienda speciale: “l’azienda speciale è un ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”. Recentemente è stato precisato dalla medesima fonte legislativa (nuovo art. 114 TUEL) che “L’azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e.s.m.i., ed ai principi del codice civile”. Allorquando, come nel caso in specie, sono più enti pubblici ad avvalersi strumentalmente di siffatta tipologia di modello per la gestione associata di alcuni servizi, si è in presenza di un’Azienda speciale consortile. Non può non rilevarsi come per le Aziende speciali, la necessità di conformare i rispettivi sistemi di contabilità (conto economico e stato patrimoniale) non derivi dalla novella disciplina, essendo già previsto dal D.M. del Tesoro del 26 aprile 1995, lo schema tipo di bilancio di esercizio delle Aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali.
Siamo quindi in presenza di una struttura fornita di un’organizzazione autonoma, che è distinta da quella pubblicistica degli enti pubblici di riferimento e che opera con modalità e strumenti non dissimili da quelli delle altre organizzazioni imprenditoriali. Un modello che rimane nell’orbita pubblicistica ma che va più correttamente inquadrato in quell’ente pubblico economico (rectius, impresa pubblica) che ha per oggetto esclusivo un’attività economica svolta secondo criteri di economicità della gestione (copertura dei costi con i ricavi). In altri termini, l’Azienda speciale, ancorchè consortile, agisce con il disegno organizzativo proprio dell’impresa privata, senza alcuna autonomia normativa né autarchia nei rapporti con i terzi (non emana atti amministrativi ma atti di natura privata), agendo secondo lo statuto dell’imprenditore, anche attraverso un patrimonio separato a garanzia dei terzi e dei creditori. In tale contesto, è tenuta all’iscrizione nel Registro delle imprese e al deposito del bilancio di esercizio.
Orbene, basta dare un’occhiata al sito web istituzionale per rendersi immediatamente conto che il Consorzio Autodromo di Pergusa, nei fatti, si considera un Consorzio di enti locali (art. 31 TUEL) e non un Azienda Speciale consortile (art. 114 TUEL). Tutti i presìdi di nuova generazione (norme sulla trasparenza e sull’anticorruzione), lodevolmente pubblicati, concernono infatti vincoli e regole che il legislatore ha imposto agli enti locali e non certo (se non per delimitati ambiti) agli enti pubblici economici. Ora, che non si sia in presenza di un Consorzio di enti locali, oltre a sostenerlo espressamente lo statuto, soccorrono due motivazioni, una soggettiva e l’altra oggettiva. Quella soggettiva deriva dal fatto che nel Consorzio degli enti locali non possono aderire enti non dotati del medesimo status. In questo caso sono invece presenti la Camera di Commercio e l’ACI che, pur avendo una natura giuridica di non facile individuazione, non sono certamente annoverabili tra gli enti locali. Quella oggettiva, deriva invece dal fatto che il Consorzio Autodromo di Pergusa è un ente che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi e, come tale notoriamente esposto alla concorrenza degli altri circuiti automobilistici, così potendo rinunciare, all’occorrenza, all’erogazione dei connessi servizi.
Siamo pertanto in presenza di un Ente che, più o meno consapevolmente, si è sempre privato di quello slancio, tipico dell’imprenditore, che caratterizza alcuni modelli di gestione dei servizi pubblici locali. Di fronte a questo paradosso, pensare di dare spazio ai privati per rivitalizzare il moribondo circuito di Pergusa potrebbe configurarsi un salto nel buio…almeno per la vecchia nomenclatura.
Fatta questa premessa, ed in attesa delle necessarie modifiche alle censurate disposizioni statutarie – che comunque andrebbero disapplicate per violazione di principi e norme imperative, ci piacerebbe conoscere il parere di tutti quei revisori contabili che, nel tempo, si sono avvicendati nel collegio sindacale del Consorzio Autodromo di Pergusa.