Riconoscimento automatico per le lauree in medicina e in professioni sanitarie
di Massimo Greco
Acquisita l’ufficialità dell’imminente avvio di due corsi di laurea decentrati su Enna a cura dell’Università della Romania Dunărea de Jos, di cui uno in Medicina e l’altro in professioni sanitarie, e rimandando ad altra occasione un commento più generale sulla meritoria iniziativa promossa dalla dedicata Fondazione Proserpina, ci preme affrontare il tema del riconoscimento dei titoli rilasciati da un’Università della Romania, dovendo i potenziali studenti conoscere in anteprima la validità del relativo titolo accademico.
Prima dell’ingresso della Romania nell’Unione Europea, i titoli di studio conseguiti in una Università della Romania non erano automaticamente riconosciuti in Italia, e ciò nonostante i medesimi titoli di studio venivano considerati “legalizzati” ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Occorreva infatti ottenere un documento chiamato “Dichiarazione di Valore” che rilasciava l’Ambasciata d’Italia a Bucarest, mediante il quale veniva accertato il valore locale del titolo di studio.
Se l’ingresso nell’Unione Europea della Romania (avvenuto il 1° gennaio 2007), ha comportato il necessario adeguamento del rispettivo ordinamento accademico al principio di libera circolazione e stabilimento, per il quale la scelta di studiare presso un determinato Paese della Comunità Europea piuttosto che presso un altro è da considerarsi diretta estrinsecazione, l’applicazione pratica del principio di libera circolazione nell’ambito delle professioni si è avuta con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, di recepimento della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.
L’art. 31 di detta normativa prevede il cosiddetto “riconoscimento automatico” in forza del quale “I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50, rilasciati a cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorità di cui all’articolo 5 con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l’accesso, rispettivamente, all’attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto”.
Pertanto, ai fini della questione di nostro interesse, il “riconoscimento automatico” è un adempimento amministrativo demandato al Ministero della Salute che, mediante apposito decreto riconoscerà, previa istanza dell’interessato e correlata istruttoria in ordine ai requisiti previsti dalla citata normativa, il titolo di studio rilasciato dall’Università della Romania, anche ai fini dell’eventuale esercizio della connessa professione.
Come già detto nei giorni scorsi, questo appesantimento burocratico non deve affatto scoraggiare, ma sostenere che il titolo di studio che sarà rilasciato dall’Università Dunărea de Jos non necessiterà di ulteriori provvedimenti amministrativi di convalida è un errore informativo, atteso che la spendibilità in Italia del titolo di studio decorrerà solamente dalla data di emissione del decreto ministeriale di riconoscimento. Non occorre essere “illuminati giuristi”, come ci hanno apostrofati, per scorrere le decine di pagine del sito web del Ministero della Salute in cui risultano pubblicati tutti i recentissimi decreti ministeriali di riconoscimento dei titoli di studio acquisiti in Paesi esteri compreso la Romania.