Mentre il dibattito sulla gestione del servizio idrico si arroventa sempre più e molti Sindaci passano dalle diffide alle concrete azioni giudiziarie per “sbarazzarsi” della presenza del privato gestore AcquaEnna, incombe la spada di Damocle dell’annunciata impugnativa sulla novella legge regionale che, di fatto, scoraggia la gestione privatistica del servizio a vantaggio di una gestione interamente nella mani degli Enti pubblici. Ne parliamo con Massimo Greco.
Ormai sembra una crociata quella contro la gestione privatistica del servizio idrico…
Sì, ne ha tutte le caratteristiche, il vento che soffia è lo stesso del referendum in cui i quesiti sottoposti agli italiani presentavano evidenti tratti ideologici. Bisognerebbe essere un po’ più cauti, soprattutto allorquando per tali battaglie vengono usati strumenti pubblici quali sono le Istituzioni comunali.
Cosa vuole dire?
Trovo ad esempio discutibile che per la medesima controversia connessa all’illegittimità dell’accordo bonario sottoscritto dal Commissario straordinario dell’ATO Idrico con il gestore privato i Sindaci si stiano muovendo autonomamente per agire in giudizio. Troina e Agira hanno già dato mandato ai legali ed Enna, verosimilmente, si prepara a fare lo stesso. Non è che i legali incaricati lavorano gratuitamente. Più saggio sarebbe stato promuovere un’azione congiunta, affidando un solo incarico professionale e non rischiando di frammentare le iniziative tante quante sono i Sindaci dell’ATO, con spreco evidente di risorse pubbliche. Peraltro non bisogna dimenticare che i Sindaci sono soci dell’ATO e costituiscono l’organo assembleare dell’Autorità d’ambito.
La nuova legge regionale cosa dice sui contratti in essere?
Ripete ciò che era già previsto in una legge precedente a sua volta confermativa di un principio immanente dell’ordinamento giuridico, secondo cui per sopravvenute esigenze di pubblico interesse i provvedimenti amministrativi possono essere revocati. Ma omette di dire che la revoca, ancorchè giuridicamente possibile in presenza di un nuovo assetto istituzionale nella gestione del servizio, ha un costo per l’erario che si traduce nel riconoscimento di un indennizzo a fare del privato contraente e in buona fede. E poiché si parla di concessione trentennale del servizio, l’indennizzo non potrà non tenerne conto.
Ok, ma chi dovrà fare questa valutazione?
Non è facile rispondere a questa domanda perché prima si dovrebbe stabilire se con la nuova legge il nuovo soggetto succede a titolo universale a quello precedente o a titolo particolare. Come al solito la scarsa qualità del legislatore siciliano ci porta “scervellarci” nell’interpretazione delle norme. Bisogna però evidenziare che la valutazione di cui parliamo viene dalla nuova legge demandata alla futura Assemblea dei Sindaci denominata “Assemblea territoriale idrica”. Questo lascia pensare che il nuovo ente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi compreso l’affidamento della concessione trentennale del servizio.
E se invece il nuovo ente decidesse autonomamente di affidare il servizio, magari con modalità più coerenti con lo spirito referendario?
Potrebbe pure accadere, ma questa soluzione passerebbe da una dichiarazione d’incostituzionalità della legge regionale, rea di non avere tenuto conto degli aspetti finanziari sottesi ai rapporti attivi e passivi e dunque anche del finanziamento della spesa necessaria per l’estinzione delle passività pregresse, omissione che può essere foriera di incertezza, la quale può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della P.A.
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