Il dirigente della P.A. infedele va sospeso…. anche in Sicilia
di Massimo Greco
La fedeltà che la Costituzione richiede a quei cittadini che esercitano funzioni pubbliche non è più un precetto che rimane sulla carta come un principio di carattere programmatico in attesa di attuazione. Diverse sono ormai le normative che sanzionano l’infedeltà e quelle più recenti varate nel contesto delle norme anticorruzione mirano a colpire anche coloro che hanno una responsabilità diretta nella cura degli interessi pubblici. Nell’orbita delle funzioni pubbliche, in cui i rappresentanti politici sono certamente quelli più soggetti ai riflettori dell’opinione pubblica, figurano infatti i dirigenti della Pubblica Amministrazione.
Le norme attuali e vigenti (d.lgs n. 33/2013) impongono l’inconferibilità dell’incarico dirigenziale per quei dirigenti che risultano essere stati condannati (ancorchè con sentenza non passata in giudicato) per alcuni reati, tra i quali il classico abuso d’ufficio, commessi nell’esercizio di funzioni amministrative. Nel caso in cui l’incarico dirigenziale risulti già assegnato alla data della sentenza di condanna è prescritta la sospensione del medesimo incarico e questo sia per dirigenti interni che per dirigenti reclutati all’esterno della P.A. In sostanza l’ordinamento ritiene non opportuna la permanenza di un incarico dirigenziale in presenza di una condanna inflitta dal Giudice penale. La sanzione non appare sproporzionata atteso che la misura cautelare verrebbe scongelata nel caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio.
Il giro di vite è però arrivato con la legge delega (legge n. 124/2015), più nota come legge Madia. Con tale legge, si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla revoca dell’incarico e al divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose. La condotta qui rilevata che fa scattare la misura sanzionatoria della revoca dell’incarico dirigenziale, deve quindi essere considerata dolosa, così escludendosi la vastissima casistica dei fatti commessi per “colpa grave”. Ciò comporterà, da parte di coloro che sono chiamati ad assumere le conseguenziali decisioni, un esame accurato della sentenza del Giudice contabile al fine di individuare il grado di colpevolezza del condannato funzionario pubblico.
In disparte il grottesco caso del Segretario Generale rinominato dal Presidente della Regione Siciliana Crocetta, misure di questo tipo vanno applicate anche in Regioni a statuto differenziato, trattandosi di principi che sono espressivi dell’esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli articoli 3 e 51 della Cost..