In sanità, la scelta dei Dirigenti è discrezionale ma non arbitraria
di Massimo Greco
La scelta dei Dirigenti apicali del Sevizio Sanitario Nazionale è una questione che ancora oggi trova una divisione netta tra coloro che annoverando le Aziende Sanitarie nella galassia della Pubblica Amministrazione ritengono inderogabile la procedura concorsuale di cui all’art. 98 della Cost. e coloro che applicando alla lettera le speciali disposizioni previste nell’ambito organizzazione sanitaria valorizzano la peculiarità aziendalistica e privatistica delle Aziende e quindi la facoltà di nominare intuitu personae.
In base all’attuale sistema, che non risulta essere mutato neanche per effetto del sopravvenuto Decreto Balduzzi del 2012, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, emanando l’atto aziendale di organizzazione, è il responsabile unico della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell’Azienda. Pertanto, diversamente da quanto avviene per le altre amministrazioni pubbliche il cui funzionamento è disciplinato da provvedimenti di natura pubblicistica (sulla base dei principi sottesi all’art. 97 della Cost.), le Aziende sanitarie agiscono con atti che il legislatore non ha esitato a definire di “diritto privato”, con una disciplina che ha inteso prendere in considerazione innanzitutto il loro carattere imprenditoriale e strumentale.
In tale contesto normativo la scelta dei Dirigenti di Unità Operative Complesse e dei Responsabili dei Dipartimenti non avviene con “procedure concorsuali” nel senso di una ponderazione comparativa delle qualità professionali o delle conoscenze tecniche dei singoli candidati e quindi di un autentica procedura selettiva con attribuzione di un giudizio, ma con “procedure idoneative” volte a individuare il candidato potenzialmente più capace di assicurare prestazioni in linea con gli obiettivi manageriali. Nell’ambito della rosa dei candidati idonei (sottopostagli dalla commissione di esperti nel caso di UOC), il Direttore Generale procede quindi al conferimento dell’incarico dirigenziale con atto che ha natura negoziale di diritto privato.
Quale atto di natura negoziale, tale scelta potrà essere sindacata unicamente sotto il profilo della osservanza delle regole di correttezza e buona fede, che non si traduce necessariamente in un obbligo di motivare la propria scelta fiduciaria. Ciò non toglie che la scelta del Direttore Generale debba essere comunque ispirata al criterio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., dal quale trae origine l’ordinario apparato di tutela dl lavoro che, tra l’altro, vieta pratiche discriminatorie. Sicchè, il Dirigente candidato al quale sia stato preferito altro candidato può dolersi, in ipotesi, del carattere discriminatorio della scelta del Direttore Generale o, ancora più in generale, della violazione del canone di correttezza e buona fede che presidia ogni rapporto obbligatorio contrattuale. A fortiori, nel caso in cui Il Direttore Generale si discosta dai criteri dallo stesso stabiliti in sede di avviso pubblico ovvero in presenza di conferimenti d’incarichi basati su valutazioni dei curricula dei candidati palesemente irragionevoli.
In sostanza se è vero che, ai fini dell’organizzazione delle risorse umane, le Aziende Sanitarie godono di una flessibilità maggiore delle altre pubbliche amministrazioni, è anche vero che le stesse non possono essere considerate circoli ricreativi all’interno dei quali si può fare tutto e il contrario di tutto.