In attesa di leggere nella prossima GURS la norma varata dall’ARS circa l’automatica estensione al Sindaco della decadenza del Consiglio comunale, proviamo con Massimo Greco a simulare un possibile scenario per il Comune di Enna in cui alla squadra dell’ex Senatore Crisafulli non è andata giù la sconfitta elettorale. I gruppi di opposizione, maggioranza numerica al Consiglio comunale, stanno infatti ragionando su come sbarazzarsi del Sindaco Di Pietro le cui difficoltà, peraltro, stanno superando anche la fase del fisiologico noviziato. A parte la tradizionale mozione di sfiducia che potrà essere votata non prima di 24 mesi dall’insediamento del Sindaco, si sta pensando di anticipare il medesimo risultato attraverso la decadenza kamikaze del Consiglio comunale che, premeditatamente, non approverebbe il bilancio di previsione per l’anno 2016.
Può il legislatore regionale prevedere una norma che lega la decadenza del Sindaco alla decadenza del Consiglio comunale per inadempienze proprie del solo organo consiliare?
Penso proprio di no, ma ormai siamo abituati ad un uso domestico del potere legislativo siciliano. Le leggi regionali non hanno più il carattere delle generalità e dell’astrattezza ma mirano a raggiungere obiettivi manifestamente particolari. E questo ne è l’esempio più eclatante. Un uso corretto del potere legislativo avrebbe richiesto di individuare espressamente i casi di estensione al Sindaco della decadenza del Consiglio comunale e non di lasciarla indiscriminatamente a tutti i casi di decadenza dell’organo consiliare, compreso quello della mancata approvazione del bilancio di previsione. Se il Consiglio comunale si rifiuta di approvare un atto fondamentale per la vita del Comune, qual’è lo strumento finanziario, un atto di cui ha competenza esclusiva, perché mai dovrebbe decadere anche il Sindaco? I profili d’incostituzionalità sono fin troppo evidenti. La logica del “muoia Sansone con tutti i filistei” non è compatibile con l’attuale ordinamento degli egli locali in cui il Sindaco viene eletto direttamente a suffragio universale.
Comunque sia, se il Consiglio comunale si ostinasse a respingere lo schema di bilancio cosa accadrebbe?
Il TUEL, che in materia finanziaria si applica integralmente anche in Sicilia, non collega all’inosservanza del termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione alcuna immediata e concreta conseguenza dissolutoria, ma la semplice apertura di un procedimento sollecitatorio che può certamente condurre all’adozione della misura più grave dello scioglimento dell’organo consiliare, ma il cui presupposto non è la mera inosservanza del termine suddetto bensì la constatata inadempienza ad una intimazione puntuale e ultimativa dell’Assessorato reg.le che attesta la volontà del Consiglio comunale di non approvare il bilancio di previsione.