Enna. Liceo delle Scienze Umane e Scuola dell’infanzia sfrattati.
Parte 11°
di Massimo Greco
Sinceramente avevamo sperato di chiudere alla X° puntata la telenovela delle Scuole interessate dallo sfratto dal plesso di Valverde ma, nostro malgrado, siamo obbligati a ritornare sulla questione, con particolare riferimento al mancato trasferimento dei Licei di scienze umane e musicali presso l’ex Liceo linguistico di Enna-bassa. In data odierna alcuni genitori, recatisi nel plesso di Via Roma per incontrare la Preside dell’Istituto d’istruzione Napoleone Colaianni, hanno richiesto l’intervento della DIGOS nella speranza di riuscire ad avere notizie certe sullo stato degli impegni assunti in sede di conferenza di servizi indetta lo scorso 25 ottobre dal Prefetto. A quanto pare l’accordo temporaneo ed emergenziale assunto dagli attori pubblici principali (Istituto scolastico ed ex Provincia regionale) è saltato per motivazioni non ancora conosciute. Conseguenza di ciò è che l’Istituto scolastico non ha mantenuto l’impegno d’intestarsi le utenze per la somministrazione di acqua, luce e gas.
A questo punto la palla ritorna al Prefetto che, opportunamente e con autorevolezza, era riuscito a strappare in via del tutto emergenziale l’impegno della Preside dell’Istituto ad intestarsi le citate utenze in attesa che il legislatore regionale intervenga ad impinguare il bilancio dell’ex Provincia ovvero a ridisciplinare le competenze in materia di spese di funzionamento delle Scuole secondarie.
Orbene, a fronte di un “ripensamento” dell’Istituto scolastico ed in assenza, come già detto in altra occasione, di poteri sovraordinati nella ordinaria gestione amministrativa, spetta al Prefetto ordinare alle Pubbliche amministrazioni inadempienti l’adozione di adeguati comportamenti ed atti amministrativi. La potestà di ordinanza è infatti lo strumento attraverso il quale il Prefetto può sopperire ad eventuali lacune o carenze dell’ordinamento in presenza di avvenimenti e di esigenze di interesse pubblico assolutamente imprevedibili. Presupposto per l’esercizio di tale potestà, prevista da diverse disposizioni di legge, è l’«urgenza», la «grave necessità pubblica», l’«urgente necessità», tutte espressioni queste che la legislazione adotta per identificare una situazione eccezionale, la quale impone una pronta tutela dell’interesse pubblico da parte dell’Autorità competente con un provvedimento immediato o con carattere straordinario. Il più ampio potere di ordinanza di necessità è quello riconosciuto dall’art. 2 R.d. 18.6.1931, n. 773 (t.u.l.p.s.) al Prefetto, il quale, laddove sia necessario intervenire con immediatezza per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e nella impossibilità di ricorrere tempestivamente ai rimedi ordinari offerti dall’ordinamento giuridico, può adottare il provvedimento ritenuto nel caso concreto indispensabile.
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