L’Assessore regionale Lantieri tra l’incudine e il martello
su “decadenza kamikaze” dei Consigli comunali
Con un ordine del giorno approvato lo scorso 30 novembre, l’Assemblea Regionale Siciliana ha impegnato il Presidente della Regione ad attivare i procedimenti amministrativi di scioglimento dei Consigli comunali che non hanno approvato i rispettivi strumenti finanziari entro i termini loro assegnati dai Commissari all’uopo nominati dall’Assessorato regionale per le autonomie locali. La questione, che sembrava essersi chiusa dopo il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa appositamente richiesto dal medesimo Assessorato regionale, si riapre con tutta la sua portata politica e giuridica visto che ancora molti Comuni (e tra questi quello di Catania) si trovano senza strumenti finanziari approvati.
Ne parliamo con Massimo Greco.
Con questa interpretazione autentica l’ARS ha sostanzialmente ribaltato il parere del CGA…
No, la mozione approvata dall’ARS non equivale affatto ad una interpretazione autentica della norma da noi denominata “decadenza kamikaze”, trattandosi di mozione e non di provvedimento legislativo. Tuttavia l’ARS, sulla base di condivisibili argomentazioni illustrate nella mozione, ritiene bastevole, ai fini interpretativi, il dato testuale della disposizione corroborato dalla chiara volontà del legislatore documentata negli atti preparatori. Peraltro il parere del CGA che ritiene non immediatamente applicabile agli organi di governo in corso di mandato la novella disposizione decadenziale, ancorchè autorevole, non è vincolante per l’Amministrazione regionale.
Questo cosa significa?
Che l’Assessorato regionale alle Autonomie locali dovrà adeguatamente motivare il proprio comportamento amministrativo. Sia nel caso di adesione al parere del CGA, sia nel caso di adesione alla mozione interpretativa approvata dall’ARS.
Quindi ritorna l’incubo della decadenza anche dei Sindaci?
L’incubo può solo cessare con una modifica legislativa ovvero con una pronuncia della Corte Costituzionale. Come già detto e scritto, riteniamo che la disposizione che dispone la decadenza dei Sindaci a seguito dello scioglimento dei Consigli comunali prevista nella l.r. n. 17/2016, peraltro di adeguamento ad un’analoga disposizione da tempo contenuta nel TUEL, sia immediatamente applicabile agli organi di governo in corso di mandato elettivo. Riteniamo tuttavia, che in tale norma si rilevino diversi profili d’incostituzionalità. Quindi simul stabunt simul cadent. Cioè, la conformità costituzionale interesserà inevitabilmente sia la disposizione statale che quella regionale di recepimento.
Si preannuncia un natale burrascoso…
Se l’ARS non assume l’iniziativa legislativa di ritornare sui propri passi attraverso una norma modificativa o comunque d’interpretazione autentica, la questione sarà inevitabilmente affrontata dalla Giustizia e, quindi dalla Corte costituzionale, sia nel caso in cui l’Assessorato regionale alle autonomia locali avviasse i procedimenti di decadenza degli organi di governo locale, sia nel caso opposto tracciato dal CGA.