Com’era prevedibile, sulle “partite pregresse” continuano a registrarsi prese di posizione da tutti gli attori a vario titolo interessati al tema che, se certamente rilevano ai fini del rapporto tra utenti e gestore del servizio idrico integrato, finiscono per mettere in discussione anche la continuità del medesimo servizio concesso per trent’anni al raggruppamento d’imprese “AcquaEnna”. L’ammontare complessivo delle “partite pregresse” corrisponde infatti allo scostamento finanziario riconosciuto dall’Autorità d’ambito ATO Idrico per un importo pari ad euro 22 milioni. Dopo le sentenze dei Giudici di Pace che hanno affermato l’illegittimo inserimento di tale voce di costo nelle tariffe fatturate e la più recente sospensione cautelativa della relativa riscossione deliberata dalla nuova Autorità d’ambito, è arrivata la controffensiva.
Ne parliamo con Massimo Greco.
Per il Dipartimento Regionale competente la nuova Autorità d’ambito non poteva deliberare la sospensione perchè non ancora subentrata nelle funzioni…
E’ il medesimo Assessore Reg.le che ha stabilito le modalità del passaggio delle funzioni dall’ATO all’ATI. E quest’ultima entra nelle funzioni a seguito del formale insediamento dell’organo di governo eletto e dell’approvazione dello statuto. Nel nostro caso, se così non fosse, dovrebbe ancora esserci il Commissario liquidatore dell’ATO Idrico e invece questo ha cessato le sue funzioni proprio a seguito del citato insediamento dell’ATI. Quella del Dipartimento regionale mi sembra una risposta orientata al pari di quella fatta da un altro Dipartimento in occasione della decadenza dei Sindaci per la mancata approvazione del bilancio.
“AcquaEnna” ha pure annunciato di avere fatto ricorso al TAR…
Dubito che il Giudice competente sia il TAR in presenza di un rapporto negoziale tra Autorità d’ambito ed ente gestore del servizio, tuttavia l’atto di sospensione deliberato si presta a più di una critica sul piano delle legittimità amministrativa. Se è vero che la P.A., nell’esercizio del potere di autotutela di cui è titolare, può non solo rivedere i propri precedenti provvedimenti amministrativi e ritirarli, allorquando essi siano viziati o inopportuni, ma può altresì sospenderne cautelativamente e temporaneamente gli effetti al fine di consentire ulteriori approfondimenti a tutela dell’interesse pubblico è anche vero che questo potere deve essere esercitato entro e non oltre 18 mesi dall’adozione del provvedimento che si vuole sospendere e previa adeguata motivazione che non può essere confinata entro il solo perimetro dell’esigenza del ripristino della legalità.
….e la delibera di sospensione adottata dai Sindaci non contiene siffatta motivazione?
Non mi pare, visto che limitandosi a rimandare al verbale dell’Assemblea, costringerà il Giudice a decifrare la piattaforma motivazionale dal dibattito. Era opportuno predisporre una motivata proposta di delibera a cui si faceva espresso rimando nel caso di approvazione.
Qualora la controffensiva di “AcquaEnna” dovesse avere la meglio, le “partite pregresse” ritorneranno ad essere legittime?
Assolutamente no. L’inadeguatezza di comportamenti e procedimenti amministrativi di chi avrebbe dovuto evitare tutto ciò non influenza il rapporto tra utente e gestore del servizio che, invero, rimane regolato dal contratto d’utenza. E fino a quando le sentenze dei Giudici di Pace non vengono ribaltate in sede di appello, tali voci di costo rimangono illecitamente pretese.
Ma non è pensabile che ogni utente promuova una propria causa civile...
Giusto, e infatti nel caso in cui la delibera che ha autorizzato “AcquaEnna” a recuperare dagli utenti lo scostamento finanziario dei 22 milioni di euro dovesse rimanere in vita, la strada maestra sarà quella della class-action prevista dall’art. 140-bis del Codice del consumo.