Fallimento dell’ATO “EnnaEuno, il debito della società ammonta a circa 160 mln e qualcuno primo o poi dovrà spiegare ai cittadini

Dopo la dichiarazione di fallimento dell’ATO “EnnaEuno” sembra essersi diffuso il panico tra i 20 Comuni soci, preoccupati dei contraccolpi che questo evento potrà provocare sui rispettivi strumenti finanziari. Del resto, il debito della società “EnnaEuno” ammonta a circa 160 milioni di euro e qualcuno primo o poi dovrà spiegare ai cittadini chi dovrà farsene carico. Ne parliamo con Massimo Greco.

Il fallimento è arrivato, contrariamente a quello che lei ha sempre sostenuto….

Con il passaggio della titolarità delle funzioni amministrative dalle società d’ambito alle società di regolamentazione dei rifiuti, il fallimento ben poteva essere dichiarato, trattandosi di soggetti formalmente privati ancorchè obbligatoriamente partecipati dai Comuni.

Secondo questa teoria lo scudo dell’infallibilità è passato alla nuova SRR?

Esatto, perché solo il legislatore può decidere se affidare o togliere un funzione amministrativa e non certo l’Autorità Giudiziaria.

Ok, adesso che succede, pagheranno i Comuni soci?

No, i Comuni soci non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio con i creditori che emergerà drammaticamente a seguito della procedura fallimentare, in ragione del regime di autonomia patrimoniale perfetta e quindi non dovranno farsi carico della massa dei debiti della partecipata ma tutto al più risponderanno ai sensi dell’art. 2497 Cc. se verrà accertata la loro responsabilità nell’ambito dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento. Quella dei profili di responsabilità all’interno del “gruppo pubblico locale” rappresenta infatti una tematica di grande attualità, soprattutto alla luce dell’assoggettamento al fallimento delle società a partecipazione pubblica e dopo il rafforzamento del sistema dei controlli e stante la necessità di attuare il “controllo analogo” ai fini della legittimazione degli affidamenti diretti di servizi a società partecipate dalla P.A.

Ma scusi se la società è stata dichiarata fallita vuol dire che soggiace alle sole regole del privato e non a quelle della P.A….

Allora, se la P.A. si avvale dello strumento della “società di capitali” per esercitare un “servizio pubblico locale”, tale società pubblica è certamente soggetta alle norme privatistiche ma nel contempo sussistono profili di responsabilità per danno erariale a carico dei suoi Organi di gestione e controllo, nel caso in cui siano riscontrabili le caratteristiche del modello “in house providing” (100% partecipazione pubblica, esercizio del servizio in favore prevalentemente della P.A. e “controllo analogo” dell’Amministrazione sulla Società). In questo caso infatti non si tratta di un rapporto di alterità tra P.A. partecipante e Società “in house” partecipata; quest’ultima è una “longa manus” dell’Amministrazione partecipante. Quindi, anche la distinzione tra il patrimonio dei Comuni soci e quello della società d’ambito si pone in termini di separazione patrimoniale ma non di distinta titolarità. Secondo questa impostazione, il danno al patrimonio prodotto dagli amministratori della “in house” è un danno al patrimonio riconducibile al Comune partecipante, ed a loro carico scatta il danno erariale e sussiste la giurisdizione della Corte dei conti.

In sostanza cosa potrà accadere?

Ai fini dell’individuazione dei profili di responsabilità amministrativo-contabile, relativamente alle Società “in house”, dovrà essere utilizzato un approccio di “gruppo”. Ciò impone di verificare di volta in volta, in chiave sostanzialistica se, a fronte di un danno arrecato nell’ambito della gestione delle Società “in house”, il nesso di casualità sia accertabile rispetto ad un comportamento omissivo o commissivo degli Organi dei Comuni soci. In questo caso, la responsabilità ricadrebbe su questi ultimi. Diversamente, se non verranno accertate carenze nel sistema degli atti regolamentari e delle regole su cui si devono fondare le relazioni interne a cui sono preposti i Comuni soci medesimi e quindi se le modalità di esercizio del “controllo analogo congiunto” sono state efficacemente attuate, la responsabilità sarà accertabile in capo agli amministratori e agli organi di controllo della sola società “EnnaEuno”. In questa direzione sarebbe utile leggere la sentenza della Corte dei Conti n. 4/2017 sul mancato esercizio del “controllo analogo” della consorella società d’ambito ATO “Belice Ambiente s.p.a.”.

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