Quesito sul CdA dell’Ato Rifiuti EnnaEuno

Non capita spesso fare da tramite per consulenze di tipo “complesso”. Ogni tanto ci siamo permessi di riportare pareri e contro pareri di cittadini che chiedevano lumi e, sempre, abbiamo trovato la disponibilità degli esperti alla gratuita collaborazione. Non sempre le “ciambelle” vengono con il buco rotondo, ultimamente ci siamo permessi insinuare sulla non legittimità di un neo CdA, relativo l’obbligatorietà delle quote rosa, e apriti cielo: “Enna è forse una repubblica a sé e non lo sappiamo?” è il titolo della news.

In mattinata un affezionato lettore, che conosciamo, sulla gestione dei rifiuti in provincia di Enna, riferendosi all’applicazione dell’art 4 ,commi 4 e 5 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 135 del 7 agosto 2012, pone la seguente domanda:
“I commi in questione dispongono che per le società direttamente controllate da pubbliche amministrazioni il consiglio di amministrazione deve essere composto in maggioranza da dipendenti degli enti controllanti e che i relativi compensi vengono riversati agli enti di provenienza. Nella nostra provincia invece per aggirare la norma nominiamo formalmente dei soggetti, della cui preparazione professionale non metto in dubbio, quali componenti di collegi di liquidazione, ma nello stesso tempo vengono attribuiti i poteri e i compensi previsti per gli amministratori (vedasi delibera dell’assemblea straordinaria del 4 aprile 2014 dell’ATO RIFIUTI ENNA EUNO SpA, in liquidazione, pubblicata sul sito istituzionale dell’ente). Infine, la società EnnaEuno SpA, in liquidazione, è stata autorizzata alla prosecuzione dell’attività. I sindaci della nostra provincia sono a conoscenza che per proseguire l’attività è necessario dotare, PRIMA, di apposita copertura finanziarie l’attività in questione, al fine di evitare ulteriori danni agli enti soci?

Risponde il notoriamente amante di queste tematiche e grande esperto, Massimo Greco:
La norma statale, di natura finanziaria, citata dall’attento osservatore mira a raggiungere obiettivi di contenimento della spesa pubblica anche attraverso la riduzione del numero dei componenti dei c.d.a. delle società pubbliche. La disposizione è certamente applicabile nel territorio della Regione Siciliana trattandosi di norma di coordinamento della finanza pubblica. Tuttavia, a parte il dato testuale, la norma si riferisce ai c.d.a. delle società pubbliche, cioè a quelle società la cui attività d’impresa è in essere, e per le quali, nella prospettiva di un loro mantenimento sul mercato, la riduzione del numero dei componenti dei rispettivi c.d.a. genera, nel medio e lungo periodo, un indiscusso risparmio di spesa pubblica. Medesimo risparmio non si avrebbe nel caso di riduzione dei componenti del collegio di liquidazione attesa la provvisorietà dell’attività d’impresa dovuta alla programmata liquidazione della società. Peraltro, anche sotto il profilo soggettivo le funzioni del liquidatore di una società non sono parificabili a quelle proprie dell’amministratore o del componente di un c.d.a. (questione già affrontata dal Tribunale Civile di Enna per il caso della consorella società Sicilia Ambiente s.p.a. nel contesto di una controversia in materia di incompatibilità di un liquidatore). Ciò non toglie che, pur in assenza di uno specifico obbligo normativo, tale riduzione possa ugualmente essere decisa dall’organo assembleare in uno all’individuazione del compenso spettante.
Sulla questione della copertura finanziaria bisogna dire almeno due cose. La prima, che la copertura finanziaria per la gestione di un servizio pubblico locale, qual’è quello dei rifiuti, è in re ipsa in considerazione che l’attuale quadro normativo non consente più scostamenti tra il costo complessivo del servizio integrato e la modalità di pagamento dello stesso attraverso la riscossione del connesso tributo (tarsu/tia/tares/tari, ecc..). L’eventuale presenza di evasione, ovvero di mancata riscossione puntuale da parte dei comuni soci dei relativi tributi, può comportare squilibri di liquidità finanziaria in capo alla società d’ambito che è onerata della gestione del servizio, ma non rileva ai fini della copertura finanziaria. La seconda, che la gestione del ciclo dei rifiuti rientra tra i servizi essenziali che vanno assicurati a prescindere dell’eventuale copertura finanziaria. Infatti, in casi di emergenza sanitaria per mancata raccolta dei rifiuti, i Sindaci sono autorizzati ad assicurare il servizio con strumenti extra-ordinem quali sono le ordinanze, salvo poi regolarizzare l’espetto finanziario con debiti fuori bilancio.

Check Also

Enna. Dal cinema “Torre di Federico” alla residenza “Marzuolo”

Il lavoro dell’archeologo è fondamentale perché notoriamente riesce a dare voce anche alle pietre che …