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Sul terzo condono edilizio Crocetta sfida il CGA

mattone condono edilizioSulle modalità di applicazione del terzo condono edilizio in Sicilia, introdotto dal legislatore regionale con la l.r. n. 15/2004, il Governo Crocetta sembra determinato a sfidare il massimo organo della giustizia amministrativa che sulla questione con parere n. 1140 del 19/02/2013, ha interpretato estensivamente il complesso articolato delle disposizioni vigenti in materia. L’Assessore Reg.le ai BB. CC., dopo uno specifico approfondimento giuridico di cui si sconoscono le argomentazioni, ha infatti revocato la precedente Circolare n. 2/2014 attraverso la quale il Dipartimento aveva inteso adeguarsi all’indirizzo del CGA, rimandando la questione in ordine all’ammissibilità della sanatoria edilizia di abusi realizzati in aree vincolate ai Comuni e alle Soprintendenze.
Questa mossa a sorpresa del Governo Crocetta pone almeno tre questioni a caldo che proviamo qui ad illustrare ancorchè senza alcuna pretesa di esaustività. La prima, ammesso che il Governo abbia buone ragioni (politiche, giuridiche ecc..) per esercitare lo ius poenitendi, come intende affrontare il problema dei pareri favorevoli già resi dalle Soprintendenze anche in forza della revocata Circolare n. 2/14 per i quali molti Comuni hanno già rilasciato le connesse concessioni in sanatoria? Senza considerare che in forza delle citate concessioni in sanatoria molti beni immobili sono stati legittimamente trasferiti ad altri proprietari con tanto di timbro notarile.
La seconda, ammesso, e non concesso da chi qui scrive, che il Governo abbia ragioni giuridiche per prendere le distanze da quanto affermato dal CGA, come pensa di affrontare i potenziali quanto probabili contenziosi sapendo che quanto argomentato dal CGA non è un semplice consulto reso in seno ad un ricorso straordinario al Presidente della Regione, ma un parere delle Sezioni Riunite nell’esercizio della funzione tipicamente nomofilattica. In sostanza, siffatta tipologia di parere ha la medesima consistenza giuridica per l’ordinamento siciliano di una sentenza resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Riunite allorquando vi è la necessità di dirimere una questione avente valore di massima in quanto riferibile ad una larga serie di controversie pendenti nelle diverse sedi giurisdizionali. In tale contesto, è opportuno evidenziare che in presenza di un orientamento di questo tipo e di questa autorevolezza, che tronca ogni diversa interpretazione sull’argomento, la soccombenza alle spese processuali sarà inevitabile. Inoltre, in presenza di un cristallizzato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la risarcibilità del danno derivante dall’emissione di un improvvido provvedimento di rigetto della richiesta di sanatoria sarebbe in re ipsa configurandosi, ictu oculi, nel comportamento dell’Amministrazione una colpa grave.
La terza, l’idea di lasciare ai funzionari di Comuni e Soprintendenze il fardello della decisione in ordine al quesito se (anche) in Sicilia il c.d. terzo condono edilizio, ossia quello ex art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, escluda in radice la sanabilità degli abusi edilizi realizzati in zone soggette a vincoli relativi di inedificabilità, è una scelta che oltre a riecheggiare un clima pilatesco, rischia di generare una babele amministrativa. Ora, mentre le Soprintendenze, quali Uffici periferici dell’Assessorato e sottoposti gerarchicamente al Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC, dovranno acriticamente adeguarsi al revirement assessoriale, i Comuni, nell’esercizio della propria autonomia locale, potranno invece opinare diversamente.
Ancora una volta, quindi, i siciliani sono chiamati a pagare gli errori di un mediocre legislatore regionale che non sapendo più fare buon uso della specialità (almeno da 15 anni), decide arbitrariamente, e sempre più inopinatamente, ora di recepire norme statali, ora di legiferare autonomamente, ora di fare un mix.
Che Dio ce la mandi buona!

Massimo Greco

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