La tutela paesaggistica è un valore per molti ma non per tutti
di Massimo Greco
Per tutta l’Italia la tutela del Paesaggio è un valore costituzionale unitamente alla cultura e alla ricerca scientifica. Non sembra dello stesso avviso la Sicilia, regione a statuto speciale con competenze esclusive in alcune materie come quella dei Beni Culturali. Lo dimostrano i tre giudizi pendenti presso la Corte Costituzionale, in attesa che il Giudice delle leggi si pronunci in ordine alla compatibilità con la Costituzione di specifiche disposizioni normative regionali che mirano all’indebolimento della citata tutela paesaggistica.
La prima norma regionale concerne l’esonero dell’indennità risarcitoria richiesta dall’Ente di tutela – Soprintendenza B.B. C.C. – per gli abusi edilizi realizzati prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico. In pratica, il legislatore siciliano – l.r. n. 17/94 – ha pensato bene di escludere l’applicazione di detta indennità per tutte quelle opere, oggetto di condono edilizio, che son state realizzate senza alcun tipo di autorizzazione edilizia comunale nel caso in cui il vincolo paesaggistico risulti sopravvenuto rispetto alla data di realizzazione dell’abuso.
La seconda norma regionale – l.r. n. 5/2019 – si riferisce al famoso “silenzio assenso” introdotto per la seconda volta nell’ordinamento siciliano e finalizzato a privare l’ente di tutela dal potere di autorizzare interventi edilizi in area gravata da vincoli paesaggistici trascorsi infruttuosamente giorni 60 dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata. Ammesso che questa previsione venga annullata, il “silenzio-assenso” rimarrà ancora presente nell’ordinamento siciliano in forza di quanto già previsto dallo stesso legislatore – l.r. n. 17/2004 – secondo cui l’ente di tutela ha 120 giorni di tempo per pronunciarsi sulle richieste di autorizzazioni paesaggistiche, trascorso il quale opera il “silenzio assenso”.
La terza disposizione è quella più recente e riguarda l’abrogazione della fascia di rispetto – e del relativo vincolo paesaggistico, prima previsto per le aree boscate. Con un colpo di matita, l’illuminato legislatore regionale – l.r. 2/2021 – ha abrogato il vincolo paesaggistico previsto dalla l.r. n. 16/96 a protezione dei boschi, gettando nel caos tutta la strumentazione urbanistica e paesaggistica vigente che, correttamente, ha recepito tale tipologia di vincoli paesaggistici.
Alzi la mano chi ha ancora dubbi sul decadimento della qualità del legislatore regionale!