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Rischio vaccinati di serie A e serie B

Il governo sembra intenzionato a estendere l’uso del Green pass e l’obbligo di vaccinazione. Poca attenzione si registra però sul fronte delle indennità per i soggetti danneggiati dalla somministrazione del vaccino. È un vuoto normativo da colmare.

Il patto di solidarietà tra individuo e collettività

Dopo avere tentato di illustrare le ragioni politiche a supporto della strumentazione messa in campo dallo stato per arginare la pandemia da Covid-Sars, sottolineandone le coperture costituzionali, merita qui di essere analizzata un’ulteriore questione già evidenziata nel tempo dal giudice delle leggi (sin dalla sentenza n. 307 del 1990 − pronunciata in materia di vaccinazione antipoliomielitica per i bambini) ma ancora oggi sottovalutata, anche dall’odierno legislatore emergenziale. In particolare, la Corte costituzionale (sent. n. 5/2018) nel legittimare lo stato a imporre ai propri cittadini un trattamento sanitario (obbligo di vaccinazione) nel caso in cui il trattamento è diretto a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato ma anche quello degli altri, afferma che, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.

Peraltro, il “patto di solidarietà” fra individuo e collettività implica il riconoscimento, nel caso si verifichi un danno a seguito della somministrazione del vaccino, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento. Finirebbe infatti con l’essere sacrificato il contenuto minimale proprio del diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito.

In sostanza, una legge che dispone un intervento sanitario così invasivo e limitativo dell’autodeterminazione individuale, qual è l’obbligo vaccinale, è costituzionalmente legittima qualora preveda, contestualmente, la corresponsione di una equa indennità in favore di chi, malauguratamente, dovesse subirne un danno.

La normativa

Finora, il governo ha ritenuto di lavorare su tre fronti per raggiungere l’immunità di gregge attraverso la vaccinazione di massa: a) la persuasione sociale per mezzo di una vasta e incisiva campagna di sensibilizzazione; b) l’obbligo di vaccinazione per gli operatori impegnati nel settore sanitario e socio-assistenziale; c) l’introduzione del “Green pass” a estensione progressiva. Ora, se nessuna delle speciali discipline correlate ai tre strumenti prevede espressamente la citata indennità, l’unica che potrebbe ricevere implicitamente una copertura dall’ordinamento è quella che sancisce l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Infatti, l’art. 1 della legge n. 210/1992 dispone che “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.

La misura indennitaria è destinata non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo. A parere della medesima Corte costituzionale (sent. n. 107/2012) “sarebbe, infatti, irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati”.

Per il ministero della Salute (fonte: www.salute.gov.it), legittimati a richiedere l’indennità all’azienda sanitaria di residenza per la relativa istruttoria sono:

  1. i soggetti danneggiati a causa di vaccinazione obbligatoria per legge o ordinanza di un’autorità sanitaria;
  2. i soggetti che per motivi di lavoro o incarico del proprio ufficio, o per poter accedere a uno stato estero, si sono sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultassero necessarie;
  3. i soggetti operanti in strutture sanitarie ospedaliere a rischio che si sono sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie;

Apparentemente rimarrebbero scoperti dall’indennità coloro che si vaccinano spontaneamente e coloro che si vaccinano in forza di quella “scelta necessitata” sottesa al Green pass. Saremmo dunque in presenza di una paradossale discriminazione tra vaccinati: quelli (che magari si sono vaccinati solo perché minacciati di perdere il posto di lavoro) per i quali lo stato ha sottoscritto una sorta di polizza assicurativa e quelli (che magari si sono vaccinati per contribuire consapevolmente al raggiungimento dell’immunità di gregge) che non potranno contare neanche su una “pacca sulle spalle”.

La giurisprudenza costituzionale

Eppure così non è, e non certo grazie a un attento e pronto legislatore, ma a una coerente e satisfattiva Costituzione, capace di conservare i principi di uguaglianza e solidarietà per usarli nei momenti difficili come quello che stiamo vivendo, secondi solo a quelli bellici. La Corte costituzionale (sent. n. 5/2018 e sent. n. 137/2019) ha infatti affermato che “nell’orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo”. Ancora, “In presenza di un’effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli” (sent. n. 118/2020). Se ne è fatto conseguire che non vi è, dunque, ragione di differenziare il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui, in base a una legge, sia promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società.

Se l’ordinamento reputa quindi essenziale garantire un’equa indennità per i danni eventualmente patiti, senza che rilevi a quale titolo – obbligo o raccomandazione – la vaccinazione è stata somministrata, sarebbe comunque cosa buona e giusta che il legislatore emergenziale provvedesse a colmare il vuoto normativo nei prossimi provvedimenti annunciati dal presidente Draghi.

 

Massimo Greco 

per la voce.info

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