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La guerra in Ucraina ha liberalizzato gli impianti solari e fotovoltaici


Dopo le minacce della Russia destinate anche al nostro Paese reo di partecipare al sistema di sanzioni europee messe in atto per convincere Putin a cessare il fuoco in Ucraina, la corsa alle energie rinnovabili è entrata nell’agenda politica del Governo e verosimilmente i bonus fiscali a ciò finalizzati saranno prorogati. Tuttavia non tutte le Pubbliche Amministrazioni sembrano sburocratizzare i relativi procedimenti amministrativi.
Ne parliamo con Massimo Greco.

Quali sono le novità normative?

L’art. 9 del d.l. n. 1 del 01/03/2022, sostituendo la precedente normativa, ha stabilito che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici e sulle rispettive pertinenze è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati.

Ma questa norma si applica anche a Regioni a Statuto Speciale come la Sicilia?

Sì, perché il legislatore statale, attraverso la disciplina delle procedure per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi che non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza concorrente in materia di energia. Inoltre,  questa nuova normativa rientra in quella evoluzione in atto nel sistema amministrativo tesa ad una accentuata semplificazione di talune tipologie procedimentali come le rinnovabili.

Quindi non occorre alcuna autorizzazione né dei Comuni né di altre Amministrazioni?

Esattamente, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti neanche a semplice comunicazione.

Su tutto il territorio senza alcuna distinzione?

No, rimangono assoggettati a preventiva autorizzazione le sole installazioni su edifici ricadenti in area gravata da vincoli paesaggistici riconducibili alle lettere b) e c) dell’art. 142 del Codice dei Beni Culturali e cioè ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza nonché complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i borghi e i nuclei storici dichiarati d’interesse culturale. E ovviamente gli immobili dichiarati d’interesse culturale.

…e quindi anche per gli edifici in centro storico occorre l’autorizzazione?

No, le deroghe alla liberalizzazione di tali attività sono da interpretare restrittivamente e di conseguenza se il legislatore non lo ha espressamente previsto, come ha fatto per i beni vincolati, gli interventi sugli edifici in zona “A” dello strumento urbanistico sono anch’essi esonerati dalla preventiva autorizzazione edilizia.

Anche se lo strumento urbanistico prevede la preventiva autorizzazione comunale?

Certo, la norma di legge prevale su quella regolamentare e amministrativa.

Ma questo potrebbe essere un problema visto che l’installazione degli impianti può avvenire senza alcuna modalità regolamentata?

Al momento è così, ciò non toglie che in sede di conversione del decreto legge, il Parlamento possa correre ai ripari introducendo una deroga alla liberalizzazione anche per le zone di centro storico perimetrate dagli strumenti urbanistici zona “A”.

 

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