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Liberi Consorzi comunali. Impugnato dal Governo l’ennesimo rinvio degli organi di governo

Liberi Consorzi comunali. Impugnato dal Governo l’ennesimo rinvio degli organi di governo
di Massimo Greco

Nella Sicilia di Pirandello – “uno nessuno e centomila”, la Regione può permettersi anche di rinviare ben undici volte le elezioni degli organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, prorogando contemporaneamente la gestione commissariale degli enti di area vasta. Ma quest’ultima proroga non è passata inosservata e il Consiglio dei Ministri ha deciso d’impugnarla, contestandone l’incostituzionalità per violazione dei principi di autonomia e democraticità sottesi all’ente intermedio. L’impugnativa, arrivata decisamente tardi visto che si è conclusa infruttuosamente un’intera legislatura regionale, rappresenterà una spina nel fianco del neo eletto Presidente della Regione Schifani che, ad onor del vero, tra i propri spunti di programma ne aveva previsto la contro-riforma. A noi sembra invece che la vera ragione dell’impugnativa stia nel fatto che il vento sia cambiato dopo l’ultima sentenza della Corte costituzionale che, melius re perpensa, ha stigmatizzato le modalità con le quali il legislatore (nella duplice veste statale e regionale) ha inteso trattare un ente che contribuisce a formare l’intelaiatura istituzionale della Repubblica. In questo scenario, come opportunamente fatto emergere nell’impugnativa, poco importa se nella fattispecie siciliana l’ente intermedio non è proprio quello che conoscevamo col nome di “Provincia” dotato delle tre “autonomie”: politica, amministrativa e finanziaria. In Sicilia, il governo dell’area vasta è affidato ai consorzi comunali, enti non territoriali di governo perché sprovvisti della prima “autonomia”, quella politica che, invero, esiste in capo ai Comuni di riferimento. Ed è in questa logica che si colloca l’impugnativa del Governo nazionale, che ha il merito di accendere i riflettori su un ente che per le aree interne della Sicilia, come più volte ricordato, rappresenta lo snodo istituzionale strategico per promuovere ogni forma di resilienza territoriale e per riprendere le fila di un impolverato ragionamento sulle politiche di sviluppo locale. In attesa di una seria e definita con-riforma, l’ente intermedio va subito restituito al territorio al quale è stato sottratto da pseudo riforme disordinatamente connesse alla riduzione dei costi della politica.


Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie (10-8-2022)
Regione: Sicilia
Estremi: Legge n.16 del 10-8-2022
Bur: n.38 del 13-8-2022
Settore: Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. del: 10-10-2022 / Impugnata

L’articolo 13 comma 43 rinvia al 2023 l’elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e proroga al 31 agosto 2023 le funzioni degli attuali commissari straordinari che svolgono le funzioni di Presidente dei liberi Consorzi comunali, in attesa delle elezioni di II livello previste in origine dalla legge regionale n. 15/2015 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane) e da allora mai indette in quanto sempre rinviate.
In particolare, la lett. a) del citato comma 43, intervenendo sull’art. 6, comma 2, della citata legge regionale n. 15/2015, stabilisce che, in sede di prima applicazione (originariamente prevista per il 2015 ma, come detto, mai realizzatasi), il Presidente della Regione fissa la data delle elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali entro 60gg dall’ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale del 2023 (a seguito della novella; il previgente termine riferito al 2022 era già stato prorogato dall’art. 1 della legge regionale n. 31/2021).
Analogamente, la lett. a) del citato comma 43 proroga al 2023 l’elezione dei Consigli metropolitani, la cui indizione spetta ai rispettivi sindaci metropolitani, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della legge regionale n. 15/2015. Al riguardo, le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci dei comuni di Palermo e Messina si sono svolte da ultimo il 12 giugno 2022. Come detto, tuttavia, ad esse non sono seguite quelle dei Consigli metropolitani delle rispettive città metropolitane.
La disposizione previgente prevedeva (art. 1, comma 1, lett. a) della citata legge n. 31/2021) che in sede di prima applicazione l’elezione del Consiglio metropolitano si sarebbe dovuta svolgere entro 60gg dall’ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario da svolgersi nel 2022. Come detto, tale termine, già prorogato costantemente dal 2015, è stato di nuovo disatteso in quanto la legge regionale in esame lo ha ulteriormente rimandato al 2023.
Dal canto suo, la lett. b) del comma 43 in argomento novella il comma 1 dell’art. 51 della legge regionale n. 15/2015 prevedendo che fino al 31 agosto 2023 le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario.
In sintesi, dal 2015 ad oggi, la Regione ha rinviato ben undici volte le elezioni degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane prorogando contemporaneamente la gestione commissariale degli enti di area vasta:
1. legge regionale n. 5/2016 (art. 13) al 30 settembre 2016.
2. legge regionale n. 15/2016 (art. 1 comma 1 lett. c) al 30 novembre 2016.
3. legge regionale n. 23/2016 (art. 1 comma 1 lett. d) al 30 dicembre 2017.
4. legge regionale n. 17/2017 (art. 7 comma 1 lett. e) al 30 giugno 2018.
5. legge regionale n. 7/2018 (art. 1 comma 1 lett. b) al 31 dicembre 2018.
6. legge regionale n. 23/2018 (art. 9) al 31 luglio 2019.
7. legge regionale n. 6/2020 (art. 1 comma 1 lett. e) al 15 novembre 2020.
8. legge regionale n. 11/2020 (art. 2 comma 1 lett. c) al 31 gennaio 2021.
9. legge regionale n. 34/2020 (art. 1 comma 2 lett. b) al 30 aprile 2021.
10. legge regionale n. 13/2021 (art. 2 comma 1 lett. c) al 31 gennaio 2022.
11. legge regionale n. 31/2021 (art. 1 comma 1 lett. b) al 31 agosto 2022.

Le proroghe disposte con le leggi di cui ai nn. 8, 9 e 10 nell’elenco erano state motivate dall’emergenza epidemiologica legata alla pandemia da Covid-19, mentre la proroga disposta con legge di cui al n. 11 nell’elenco prevedeva espressamente che il rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta avvenisse nelle more dell’insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, nonché dell’approvazione di una legge di riordino della materia.

Il reiterato rinvio delle elezioni e le conseguenti proroghe dei commissariamenti violano i principi di democraticità di cui all’art. 1, comma primo della Costituzione, in quanto i referendum e le elezioni (ancorché indirette) rappresentano il momento più alto di manifestazione della sovranità popolare (sentenza costituzionale n. 1/2014) e contrastano altresì con gli artt. 5 e 114 Cost., in quanto l’autonomia e la rappresentatività degli enti commissariati sono svuotate da un commissariamento – di fatto – sine die; si porrebbero inoltre in contrasto con il principio di ragionevolezza desumibile dall’art. 3 della Costituzione. La situazione di eccezionalità che poteva giustificare, nell’immediatezza dell’entrata in vigore, della disciplina di riforma la proroga originariamente disposta non può infatti porsi come plausibile ragione giustificativa delle successive 10 proroghe che si sono susseguito in un arco temporale di sei anni, ciò che stabilizza l’eccezionalità oltre ogni ragionevole limite.
Inoltre, il legislatore siciliano non terrebbe conto della giurisprudenza costituzionale (sentenza costituzionale n. 168/2018) secondo cui il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l’ente territoriale Città metropolitana, ha imposto alla Repubblica il dovere di istituirlo concretamente. Né del resto il nuovo ente potrebbe avere disciplina e struttura diversificate da Regione a Regione, nel presupposto di livelli di governo di disciplina uniforme, con riferimento agli aspetti essenziali (sentenza costituzionale n. 50/2015).
La Regione Siciliana, pur dando apparente seguito, con la legge regionale n. 15/2015, all’obbligo di riordino delle circoscrizioni provinciali, ha in realtà finora rinviato le elezioni degli organi provinciali (rectius “liberi consorzi comunali”) ed ha pertanto disatteso la legge n. 56/2014 (legge Delrio), ponendosi al di fuori della cornice normativa di quest’ultima, le cui disposizioni valgono come principi di grande riforma economica e sociale (art. 1, commi 5 e 145), al cui rispetto anche le Regioni a statuto speciale sono tenute (sentenze Corte cost. n. 168/2018 e n. 160/2021) ed a cui anche la Regione siciliana soggiace, posto che le disposizioni statutarie di cui all’art. 14, trovano il loro limite nelle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, secondo quanto espressamente statuito dalla Corte costituzionale (per tutte, sentenza costituzionale n. 168/2018).
Il continuo protrarsi dei commissariamenti degli enti di area vasta determina in conclusione una derivazione e dipendenza degli stessi dall’ente regionale in dispregio della loro autonomia e del principio di riforma sancito dalla legge Delrio, che concepisce gli enti di area vasta come espressione del livello di governo inferiore (comunale) e non superiore, come di fatto si è realizzato.

Si rappresenta, infine, che analoghe disposizioni contenute nella legge regionale Sardegna n. 18 del 2019 sono state impugnate nel Cdm del 21/12/2019. Con tali norme, nel prevedere la nomina di nuovi amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna, i quali restavano in carica fino all’insediamento degli organi provinciali che dovevano essere eletti entro il 1° luglio 2020, era stata ulteriormente prorogata la data per l’elezione dei Presidenti e dei Consigli provinciali già precedentemente rinviata con varie leggi regionali. Il continuo rinvio delle elezioni provinciali e le conseguenti proroghe dei commissariamenti delle province violavano in primis i principi di democraticità di cui all’articolo 1, comma primo, della Costituzione in quanto in ogni sistema democratico i referendum e le elezioni rappresentano il momento più alto di manifestazione della sovranità popolare (Corte Cost. sent. n. 1 del 2014) e risultavano, altresì, in contrasto con gli articoli 5 e 114 Cost., in quanto la previsione di un commissariamento di lungo periodo, di fatto sine die, colpisce gli enti provinciali svuotandone l’autonomia e la rappresentatività. La Regione, peraltro, non aveva rispettato l’impegno già a suo tempo assunto con legge regionale n. 39/2018, che fissava al 6/4/2019 la data di svolgimento delle elezioni. Su tale ricorso, però, la Corte costituzionale non si è mai pronunciata in quanto nel Cdm del 21 gennaio 2022, per intervenute modifiche legislative, è stata deliberata la rinuncia totale all’impugnativa.

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