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TARSU 2009. Il Comune di Enna vince ma non convince, interpretazioni diverse tra sezioni di Commissione Tributaria

bilancia leggeDopo avere perso centinaia di ricorsi in Commissione Tributaria, il Comune di Enna comincia a segnare punti a proprio favore vincendo alcuni ricorsi presentati dai contribuenti avverso la TARSU per le annualità 2009 e 2010. A Massimo Greco, destinatario di un recente rigetto di uno dei tanti ricorsi presentati dallo stesso, chiediamo lumi sullo stato del contenzioso in materia.

Finalmente comincia a perdere qualche ricorso in Commissione Tributaria….

Non si può sempre vincere, ho già avuto occasione di affermare che le mie sono state sempre mezze vittorie, perché quando il Comune erra nella pretesa tributaria a pagare indirettamente è sempre il cittadino-contribuente, atteso che le risorse finanziarie del Comune sono frutto della fiscalità generale che ognuno di noi è chiamato annualmente ad impinguare.

Ma sulla TARSU 2009 non c’era già stato un pronunciamento a lei favorevole della Commissione Tributaria?

Infatti siamo in presenza di una vera anomalìa. Ho presentato circa 15 ricorsi sulla TARSU 2009 e quasi tutti sono stai accolti ed alcuni di questi sono pure passati in giudicato. Uno di questi ricorsi è stato invece respinto perché trattato da un’altra sezione della Commissione Tributaria. In sostanza, assistiamo al paradosso di vedersi giudicare in modo diverso in funzione della sezione della Commissione Tributaria alla quale viene assegnata l’istruttoria del ricorso.

Ma com’è possibile che ciò accada….così è un sorteggio per il contribuente?

Esattamente, la certezza del diritto diventa una chimera. Ma l’aspetto più inquietante della vicenda è che i 15 ricorsi presentati sono identici. Quello respinto ha avuto, evidentemente, la sfortuna di essere trattato dalla 2° sezione e non dalla 1° come gli altri.

Ma questo è un classico caso di mala giustizia tributaria?

Sì lo è, anche perché poteva essere evitato se solo si fossero adottate le misure idonee che l’ordinamento appresta. Infatti, l’esistenza di non univoci orientamenti espressi dalle diverse sezioni della Commissione Tributaria, con particolare riferimento alla possibilità di derogare alla disciplina che esclude la possibilità di apportare variazioni alle tariffe della TARSU dopo l’approvazione del bilancio di previsione, richiede che la problematica assurga a questione di massima, data la portata applicativa generalizzata delle disposizioni legislative e considerata la rilevanza della questione anche per i riflessi sugli equilibri economico-finanziari dei bilanci dei Comuni, come tale meritevole di essere trattata a sezioni riunite.

Segnalerà la questione al Consiglio Superiore della Magistratura?

Per così poco non ne vale la pena, anche perché fortunatamente è capitato a me e non ai contribuenti che assisto. Certo se dovesse ripetersi….

Ricorrerà in appello avverso la sentenza?

Sarò costretto, non tanto per avere ragione sul punto controverso, ma perché la sezione 2° della Commissione Tributaria ha dimenticato di scrutinare gli altri tre motivi di censura allegati al ricorso introduttivo. Questione che rende all’evidenza erronea la sentenza di 1° grado.

 

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