Sicilia. La norma sul 4° Policlinico universitario rischia l’impugnativa
di Massimo Greco
Abbiamo già avuto occasione di criticare “a caldo” la norma approvata dall’ARS sulla nascita del 4° Policlinico universitario per come è stata scritta e per avere generato false aspettative in capo ai potenziali destinatari. Rileggendola “a freddo” ci siamo resi conto che questa norma rischia pure di essere impugnata nei prossimi giorni dal Consiglio dei Ministri per violazione di alcuni parametri costituzionali. L’art. 41, rubricato “Procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario della Regione”, così recita: “L’Assessore regionale per la salute, d’intesa con l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale e con le Università interessate predispone gli atti necessari per attivare le procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario della Regione”. Ora, a parte l’inutile coinvolgimento dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale che non ha alcuna competenza in questa disciplina, non si comprende la finalità. E’ una norma finalizzata a stimolare un’attività amministrativa dell’Amministrazione regionale? Oppure è una norma programmatica che impegna la Regione a realizzare il quarto Policlinico universitario? Nel primo caso sarebbe una norma inutile perché introdotta in un ambito in cui opera la riserva di procedimento amministrativo. Nel secondo caso, se tale norma viene considerata necessaria per la costituzione del 4° Policlinico, avere demandato ai due Assessori regionali l’adozione degli atti necessari non poteva esimere il medesimo legislatore regionale dal prevedere, in ogni caso, la copertura di spesa che necessariamente ne conseguirà.
Delle due quindi l’una, se la norma non era necessaria perché la costituzione del 4° Policlinico universitario consegue comunque ad atti amministrativi e procedure negoziali già coperti dalla normativa vigente in materia – come del resto si sta verificando nei fatti – il tentativo di darne copertura legislativa oltre ad essere ultroneo rischia di porsi in violazione al citato principio di riserva di procedimento amministrativo. Se invece la norma programmatica è necessaria e vincolante per l’Amministrazione regionale, per un verso evidenzia la sussistenza di un impegno attuale di spesa e, per altro verso, non è idonea, per la genericità della sua formulazione, a garantire con il necessario grado di certezza che ogni spesa cui essa si riferisce trovi adeguata copertura. Emergerebbe pertanto la violazione dell’obbligo per ogni legge comportante maggiori oneri di provvedere ai mezzi finanziari per farvi fronte. Alla domanda “Oggi come va?”, Pascal avrebbe così risposto: “Sa, ho tanti pensieri…”.