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Enna. TARSU 2009 e 2010 i contribuenti non sono tutti uguali

Sull’annosa e vessata questione della legittimità della TARSU del Comune di Enna, anche alla luce delle recenti sentenze del Tar di Catania intervistiamo il Presidente del Consiglio Provinciale Massimo Greco che, da semplice cittadino-contribuente ha ottenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale l’annullamento della TIA prima e della TARSU dopo, ininterrottamente dal 2004 al 2010.


Sulla TARSU il Comune di Enna sembra avere ragione.

Non mi pare, il Tar di Catania  si è limitato a dichiarare inammissibili i ricorsi presentati da un’associazione dei consumatori per difetto di legittimazione ad agire in giudizio per non avere dimostrato il radicamento nella comunità ennese. Allorquando un Giudice si esprime preliminarmente sulla legittimazione ad agire in giudizio del ricorrente, l’esame di merito delle questioni è precluso.

Ma allora le delibere del Comune sulla TARSU 2009 e 2010 sono ancora a rischio di annullamento?

No, giuridicamente sono legittime fino a quando il Giudice amministrativo non dispone diversamente entro i termini decadenziali previsti dalle legge. Ciò significa che, in disparte l’ipotesi dell’appello al CGA, passate in giudicato le sentenze del Tar sull’inammissibilità dei ricorsi dell’Assoconsumatori, le delibere sottese all’articolazione tariffaria della TARSU per gli anni 2009 e 2010 manterranno la propria legittimità.

Ma la Commissione Provinciale Tributaria non aveva sentenziato la illegittimità della TARSU per gli anni in questione?

Certo, e molte di queste sentenze sono già passate in giudicato. Ma nel processo tributario non viene impugnata la delibera del Comune ma la pretesa tributaria rivolta al singolo contribuente. Corollario di questa distinzione è che il Giudice tributario, pur avendo annullato le pretese tributarie della TARSU relative agli anni 2009 e 2010, non ha disposto l’annullamento delle delibere presupposte all’articolazione tariffaria ma le ha solamente disapplicate.

Allora siamo in presenza di una disparità di trattamento dei contribuenti?

In sostanza sì. Infatti i contribuenti che hanno vinto i ricorsi in Commissione Tributaria sono chiamati a pagare anche per gli anni 2009 e 2010 la TARSU con il medesimo importo del 2003, mentre coloro che non hanno presentato ricorso individuale sono costretti a pagare l’ammontare come da avviso di pagamento determinato dal Comune.

Sembra un assurdo.

E lo è, ma l’attuale sistema giurisdizionale si muove su due binari autonomi e indipendenti che, come in questo caso, possono anche non avere il medesimo indirizzo giurisprudenziale. Anche se devo dire, ad onor del vero, che sulla questione di merito delle delibere TARSU del Comune di Enna ad oggi esiste solo la giurisprudenza tributaria mentre quella amministrativa si è sempre fermata alla fase preliminare.

 



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