Un altro dei nodi non sciolti dal legislatore siciliano con la riforma dell’ente intermedio n. 8 del 24 marzo 2014 è quello dell’assoggettabilità passiva, o meno, dei novelli consorzi di comuni all’IRES, cioè all’imposta sul reddito delle società. Le lettere b) e c) dell’art. 73 del Tuir annoverano tra i soggetti passivi IRES, rispettivamente, gli enti pubblici (e privati ovviamente) economici e quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Tra detti soggetti rientrano gli enti pubblici territoriali. Il successivo articolo 74 dispone che tali enti non sono soggetti all’imposta IRES allorquando le attività commerciali sono poste in essere nell’esercizio di funzioni statali e, in genere, previdenziali, assistenziali e sanitarie. Dal combinato disposto delle due disposizioni appare evidente che il legislatore ha voluto escludere gli enti territoriali dall’imposta IRES per tutte le attività cosiddette istituzionali, cioè rese alla collettività.
Ora, senza entrare nel merito della questione, che per la verità pone più di un problema interpretativo in ordine all’esatta individuazione delle attività da sottrarre al regime impositivo, ciò che ci preme qui evidenziare è che tra gli enti pubblici sottratti a tale imposta non figurano i nuovi consorzi di comuni. In tale contesto l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 149/2005, ha chiarito che l’esclusione di cui all’articolo 74 è tassativa. Tassatività, peraltro, confermata anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9760/97 che così recita: “Le ipotesi di esenzione tributaria previste dalla legge rivestono carattere eccezionale, e quindi non consentono applicazione di fattispecie di verse da quelle che debbano ritenersi in essere considerate alla stregua di una rigorosa interpretazione”.
Ancora più precisa è la più recente risoluzione della medesima Agenzia delle Entrate n. 386/2007 in merito all’assoggettabilità ad IRES delle attività poste in essere dalle consorelle “Comunità”, definite dalla legge provinciale di Trento n. 3/2006 enti pubblici costituiti dai comuni appartenenti al medesimo territorio per l’esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi. Secondo l’AGE, “Le Comunità in argomento, pertanto, costituiscono soggetti di nuova istituzione e, ancorché possano svolgere tra l’altro anche funzioni e compiti inquadrabili tra quelli caratteristici di altri preesistenti enti, non sono con questi identificabili. La necessità di individuare esattamente i soggetti per i quali, secondo la norma in esame, non si verifica il presupposto soggettivo d’imposta e quella di un intervento del legislatore al fine di procedere, anche per esigenze di certezza, trasparenza e garanzia di “par condicio”, ad integrazioni o innovazioni delle figure soggettive esistenti con una precisa indicazione dei soggetti non tassabili era già emersa nel parere reso dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 224/89 del 28 febbraio 1989, in relazione ad un quesito formulato dall’Amministrazione Finanziaria sui soggetti destinatari dell’art. 88 (ora art. 74) del TUIR. Quanto sopra rappresentato, si ritiene che le Comunità istituite dalla legge n. 3 del 2006 non possano ricondursi tra gli enti elencati dall’art. 74, comma 1, del TUIR”.
Corollario di quanto sopra illustrato è che, in assenza di una modifica legislativa che estenda espressamente ai nuovi soggetti intermedi l’esonero previsto dal Tuir per i soli enti pubblici territoriali (che ovviamente potrà apportare solo il legislatore statale), sia gli attuali nove consorzi di comuni che quelli che dovessero costituirsi in futuro, dovranno istituire la contabilità ai fini IRES e versare le eventuali imposte dovute allo Stato.
Massimo Greco