In un contesto di asfissiante pressione fiscale e tributaria i cittadini-contribuenti si trovano a pagare sempre più spesso anche gli errori commessi da coloro che sono stati delegati a rappresentarli nelle varie sedi istituzionali, dal Parlamento alle aule consiliari. Noti son infatti i casi di mala gestio sia nella fase più nobile dell’elaborazione dei testi legislativi che in quella meramente esecutiva delegata alle autonomie locali. In materia di gestione dei rifiuti questo spaccato delle politiche pubbliche siciliane assume connotati melodrammatici. In molti Comuni della provincia di Enna l’acceso dibattito politico maturato a ridosso della scadenza del 30 settembre per l’approvazione dei bilanci di previsione ha generato veri e propri “papocchi”, sia in materia di TASI che in materia di TARI. Tralasciando in questa sede la TASI, di cui questa redazione si è già occupata soprattutto per quei Comuni che non hanno rispettato il termine ultimo per l’approvazione previsto dalla legge, ci incuriosisce sapere se almeno la TARI è stata introdotta nell’ordinamento dei Comuni correttamente. Per ovvi motivi di spazio ci occuperemo, per adesso, solo dei Comuni di Enna e Calascibetta, ponendo a Massimo Greco alcuni quesiti.
Cominciamo da Calascibetta, sembra che l’approvazione della TARI sia arrivata dopo il 30 settembre. Cosa comporta questo?
Il termine del 30 settembre, entro il quale i Comuni sono stati chiamati ad approvare i rispettivi bilanci di previsione, è vincolante per l’approvazione dei tributi locali. Detto termine è perentorio e non può essere superato pena la violazione del principio di irretroattività delle norme tributarie. Non bisogna infatti dimenticare che in linea teorica le aliquote e le tariffe dei tributi vanno approvate l’anno precedente a quello d’imposta. Pertanto l’individuazione della data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione per approvare le articolazioni tributarie, essendo una disposizione derogatoria del principio generale, non può che essere interpretata restrittivamente.
E quindi i contribuenti xibetani cosa dovranno pagare?
Se il Comune notificherà la pretesa tributaria tardivamente approvata il contribuente dovrà fare ricorso alla CPT. Se invece il Comune annullerà in autotutela la delibera viziata, o comunque la priverà di efficacia giuridica, il contribuente dovrà pagare, anche autonomamente, il tributo riferito all’annualità dell’anno precedente.
Ma l’anno precedente non c’era la TARI…
Sì questo è vero e potrebbe anche generare un contenzioso, ma in ogni caso l’errore commesso dal Comune non libera il contribuente dal pagare il tributo che, notoriamente, serve a remunerare un servizio regolarmente reso dall’ente gestore. Il diverso regime di prelievo (TARES, TARSU, TIA, TARI) può essere sindacato dal contribuente in sede giurisdizionale solo se ha un concreto interesse a farlo, cioè solo nel caso in cui dimostra che dall’applicazione di un diverso regime di prelievo ne avrebbe tratto un vantaggio ovvero una minore lesione della propria posizione giuridica.
Passiamo a Enna, il termine è stato rispettato, quindi?
Dell’operato del Comune di Enna non mi convince l’approvazione del piano tecnico-economico. La riduzione unilaterale del costo del servizio di 1 milione di euro rispetto a quanto comunicato dall’ente gestore potrebbe configurare un vizio di legittimità. Vero è che sul contribuente ennese graverà in proporzione una TARSU inferiore, ma in un sistema di contabilità pubblica non esiste una negoziazione di questo tipo, peraltro così consistente. A me risulta che il collegio di liquidazione di EnnaEuno, contrariamente a quanto scritto in delibera, non solo non è stato aquiesciente alle controdeduzioni del Comune ma le ha formalmente respinte. Per un caso analogo la Corte dei Conti si è pronunciata sostenendo l’impossibilità per un Comune facente parte di un ambito territoriale ottimale di sostituirsi all’autorità d’ambito nell’approvazione del piano tecnico-economico. I contenziosi, che certamente esistono, tra Comuni e società d’ambito vanno risolti all’interno della medesima società trattandosi di conflitti interorganici. Abbiamo più volte detto che la società d’ambito non è un soggetto terzo rispetto ai Comuni soci, ma i Sindaci stentano a comprenderlo.
Quindi suggerisce di impugnare anche la TARI 2014?
No, mi riservo di approfondire bene l’intera manovra tariffaria prima di fare avventurare i contribuenti in un ennesima vicenda giudiziaria.
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