Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 20 marzo 2020
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE
DECRETO 25 febbraio 2020.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Centuripe di iniziativa privata.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTCA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto
1990;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre
1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell’11
luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. in materia ambientale;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, così come modificato dal comma 41 dell’art. 11 della
legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto il DPRS n. 23/2014, con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 59, comma 1, della legge regionale n. 6
del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedurale
della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e
programmi della Regione siciliana, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 6, comma 12, del citato D.Lgs. n. 152/06;
Visto il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6, dall’art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;
Visto il D.P.R.S. n. 709 del 16 febbraio 2018, con il
quale al dott. Giovanni Salerno è stato conferito l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urbanistica, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n.
60 del 13 febbraio 2018;
Visto il foglio prot. n. 1471 del 30 gennaio 2017, pervenuto il 31 gennaio 2017 ed assunto al protocollo di questo
Dipartimento l’1 febbraio 2017 al n. 1739, a firma del
responsabile di P.O. area tecnica del comune di Centuripe
con il quale sono stati trasmessi per l’approvazione di
competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge
regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi alla
«Variante al PRG di iniziativa privata: Ditta Pulvirenti
Filippo e Maugeri Agata. Modifica della destinazione
urbanistica da “Zona E – Verde. Agricolo” a “Zona F3a –
Verde Attrezzato per lo sport” di un terreno sito in c.da
Ponticello Sottano», adottata con delibera del consiglio
comunale n. 29 del 4 settembre 2016;
Vista la nota dirigenziale prot. n. 3454 del 27 febbraio
2017 dell’U.O. 3.2 del Servizio 3/DRU, con la quale si informava il comune di Centuripe che, dall’esame di quanto
trasmesso con il foglio prot. n. 1471 del 30 gennaio 2017
veniva evidenziata oltre una carenza documentale anche
la necessità di sottoporre la variante di cui alla delibera
consiliare n. 29/2016 a verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, secondo quanto disposto dall’art. 12 del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e dal DPRS n. 23/2014 e che la
“carenza di tale valutazione non consente comunque
l’emissione di un provvedimento favorevole”;
Visto il foglio prot. n. 8508 del 5 giugno 2019, pervenuto ed assunto al protocollo di questo Dipartimento il 13
giugno 2019 al n. 11291, a firma del responsabile della II
area tecnica del comune di Centuripe, con cui nel riscontrare la nota dirigenziale sopra citata sono stati trasmessi:
la nota prot. n. 7989 del 21 giugno 2017 a firma del sindaco del comune in cui vengono evidenziati i motivi di benefici per la collettività con l’approvazione della variante in
argomento e contestualmente è stato trasmesso il D.A. n.
148/GAB del 4 aprile 2019 di esclusione della procedura
ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i.;
Viste le note dell’U.O. 3.2 del Serv. 3/DRU prot. n.
12497 del 4 luglio 2019 e prot. n. 22470 del 18 dicembre
2019, con le quali veniva ancora evidenziato il mancato
riscontro alla carenza documentale inerente la variante in
argomento, effettuato dal comune di Centuripe prot. n.
8508 del 5 giugno 2019, chiedendo allo stesso di trasmettere quanto richiesto con le note di cui sopra, rappresentando che in attesa delle richieste integrazioni “i termini
di legge del procedimento attivato non si intendono decorrenti”;
Visto il foglio prot. n. 11324 del 2 agosto 2019, pervenuto il 19 agosto 2019 ed assunto al protocollo di questo
Dipartimento in data 27 agosto 2019 al n. 15301, con il
quale il comune di Centuripe ha riscontrato la nota dipartimentale prot. n. 12497 del 4 luglio 2019;
Visto l’ulteriore foglio datato 16 gennaio 2020, a firma
del responsabile di P.O. interim dell’area tecnica del comune di Centuripe – trasmesso tramite PEC – pervenuto il 16
gennaio 2020 ed assunto al protocollo di questo
Dipartimento in pari data al n. 988, con il quale il suddetto
comune ha dato riscontro alla nota Dipartimentale di
richiesta documentazione prot. n. 22470 del 18 dicembre
2019;
Vista la delibera consiliare n. 29 del 4 settembre 2016,
avente per oggetto: «Variante al PRG di iniziativa privata:
ditta Pulvirenti Filippo e Maugeri Agata. Modifica della
destinazione urbanistica da “Zona E – Verde agricolo” a
“Zona F3a – Verde attrezzato per lo sport” di un terreno
sito in c.da Ponticello Sottano»;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla
delibera del consiglio comunale n. 29 del 4 settembre
2016, ritrasmessi dal comune di Centuripe con nota datata
12 febbraio 2020, pervenuta in pari data ed assunta al pro-
tocollo di questo Dipartimento il 13 febbraio 2020 al n.
2700;
Vista la certificazione prot. 1037 del 23 gennaio 2017
a firma del segretario generale del comune di Centuripe,
in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera del consiglio comunale n. 29 del
4 settembre 2016, attestante inoltre che non sono state
presentate osservazioni/opposizioni avverso la stessa;
Vista la nota prot. n. 053547 del 21 marzo 2016, con la
quale l’ufficio del Genio civile di Enna, ai sensi dell’art. 13
della legge n. 64/74, relativamente alla variante in argomento ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
Vista la nota prot. n. 83285 del 20 luglio 2015, con la
quale il Comando Corpo forestale – area/servizio/unità
operativa di Enna, in merito alla variante di che trattasi ha
rilasciato il nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 12 dell’1 giugno 2015, con la
quale l’ASP di Enna relativamente alla variante in argomento ha rilasciato il nulla osta dal punto di vista igienico-sanitario;
Visto il parere n. 3 del 24 gennaio 2020 dell’U.O. 3.2
del servizio 3/DRU, reso ai sensi dell’art. 68 della legge
regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
«… Omissis …
Con istanza prot. n. 1471 del 30 gennaio 2017, assunta
al prot. ARTA al n. 1739 dell’1 febbraio 2017, e successive
note di riscontro ARTA d’integrazione atti, l’area tecnica
del comune di Centuripe ha trasmesso la delibera consiliare n. 29 del 4 settembre 2016, unitamente ad atti ed elaborati grafici, con la quale il C.C. ha adottato, su proposta
della ditta proprietaria dell’area, la variante di un lotto di
terreno, avente destinazione urbanistica nel P.R.G vigente
Zona “E” verde agricolo, da destinare a Zona F3a – Verde
attrezzato per lo sport”, al fine di consentire l’attuazione
di un intervento ad opera di privati, rilevando che la tipologia di opere da realizzare rivestono carattere di pubblica
utilità.
Con successiva nota prot. n. 22470 del 18 dicembre
2019, questo Ufficio ha richiesto al comune di Centuripe
di comunicare se alla ditta proprietaria del fondo, erano
stati erogati contributi comunitari per l’agricoltura e trasmettere l’eventuale decreto reg. U.E., dal quale si evincono i vincoli e le condizioni imposte con il medesimo.
Con nota di riscontro prot. n. 988 del 16 gennaio 2020,
il comune ha fornito i dovuti chiarimenti, dai quali si evince che la ditta ha assunto il vincolo per sette anni dal 15
maggio 2012 al 15 maggio 2019 per la conversione dei
seminativi in pascoli permanenti di tutti i terreni di proprietà, come risulta dalle domande uniche di aiuto relative
agli anni 2012-2018, tra cui figurano anche i terreni oggetto della variante.
Valutato che l’adozione della variante, pur essendo
antecedente allo scadere del periodo di vincolo dell’area di
che trattasi, possa essere oggetto di esame, concludendosi
il procedimento di questo Dipartimento successivamente
alla data del 15 maggio 2019, si rappresenta quanto
appresso:
gli indici di zona adottati dal C.C. (come previsti dalle
N.T.A. all’art. 24.1, del P.R.G.) sono i seguenti:
– indice di fabbricabilità fondiaria 2 mc/mq;
– rapporto di copertura 0,30 mq/mc;
– altezza massima non indicata.
Da quanto emerge dagli atti si evince che tale variante,
come precisato con nota sindacale prot. n. 7989 del 21 giugno 2017, a seguito di richiesta di questo Dipartimento,
nota prot. n. 3454 del 27 febbraio 2017, nasce dalla necessità per il comune di fornire un polo di aggregazione per
la collettività e di sviluppo di attività sportive (tennis, palla
a volo, motocross ecc. ecc.) che possono creare occasione
di occupazione, svago e richiamo per numerose persone.
Il comune, tramite questa iniziativa privata, intende
promuovere l’economia locale e contribuire allo sviluppo
dei comuni del Patto del Fiume Simeto (Regalbuto,
Troina, Adrano, Biancavilla, S.M. di Licodia, Belpasso,
Regalna, Paternò, Motta S. Anastasia), determinando
benefici per la collettività.
Con nota n. 13528 del 21 luglio 2017, questo Ufficio ha
preso atto dell’interesse pubblico della proposta di variante chiedendo integrazioni di atti.
L’area è ubicata “lungo la S.P n. 23b-CatenanuovaRegalbuto, molto vicina all’autostrada CT-PA, in posizione
baricentrica rispetto ai comuni di Centuripe, Catenanuova
e Regalbuto e facilmente raggiungibile attraverso la
SS.121 dai comuni costituenti il Patto del Fiume Simeto”:
Nel P.RG. vigente, D.A. n. 91 /DRU del 7 marzo 2001,
l’area in argomento risulta censita al catasto dei terreni al
fg. di mappa n. 60 ed interessa parte delle particelle n. 2 e
n. 160, in c.da Ponticello Sottano, per una porzione pari
ad ha.3.18.73 ( coltivata a seminativo), come rilevato dagli
elaborati progettuali allegati alla D.C.C., su citata.
… Omissis…
Considerato
– di poter ritenere regolari gli atti e la procedura attivata dal comune;
– di poter ritenere regolare l’attestazione del segretario
del comune di Centuripe, in ordine alla regolarità delle
procedure di deposito e pubblicità, ai sensi dell’art. 3 legge
regionale n. 71/78, degli atti inerenti la variante di che
trattasi, attestante che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni avverso la deliberazione;
– che la zona interessata dalla variante è sottoposta a
vincolo sismico ed idrogeologico come dichiarato agli atti;
– che la zona non ricade all’interno di aree S.I.C. e
Z.P.S.;
– che la zona non è soggetta a vincolo paesaggistico;
– che il lotto di terreno è ubicato lungo la S.P. n. 23b
Regalbuto – Catenanuova, a pochi metri dal bivio con la
strada provinciale n. 59, e quindi sufficientemente accessibile dalla viabilità ordinaria e, indirettamente da quella
Autostradale della A19 “Palermo-Catania” dagli svincoli di
Agira e di Catenanuova.
Atteso tutto quanto sopra, nel reputare di poter condividere quanto rappresentato a chiarimento del contenuto
della D.C.C di adozione della variante n. 29 del 4 settembre 2016, con la sindacale su richiamata, circa l’interesse
pubblico che riveste il cambio di destinazione urbanistica
del lotto di terreno distinto al catasto dei terreni al fg. di
mappa n. 60 e parte delle particelle n. 2 e n. 160, in c.da
Ponticello Sottano, per una porzione pari ad ha 3.18.73
(coltivata a seminativo) da “Zona E a Zona F3a verde
attrezzato per lo sport”, al fine di incrementare lo sviluppo
locale, la variante proposta sia meritevole di approvazione
ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78.»;
Ritenuto di potere condividere il sopracitato parere n.
3 del 24 gennaio 2020, reso dall’U.Op. 3.2 del servizio 3/DRU;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso
dall’unità operativa 3.2 del servizio 3/DRU n. 3 del 24 gennaio 2020, nonché alle prescrizioni e condizioni di cui ai
pareri degli uffici e degli enti in premessa citati, è approvata la variante al P.R.G. di iniziativa privata: ditta
Pulvirenti Filippo e Maugeri Agata relativa alla modifica
della destinazione urbanistica da “Zona E – Verde agricolo” a “Zona F3a – Verde attrezzato per lo sport” di un terreno distinto al N.C.T. del comune di Centuripe al foglio di
mappa n. 60 e parte delle particelle n. 2 e n. 160, sito in
c.da Ponticello Sottana», adottata con delibera consiliare
n. 29 del 4 settembre 2016.
Art. 2
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. Parere n. 3 del 24 gennaio 2020 reso dall’U.O. 3.2 del
serv. 3/DRU;
2. Delibera consiliare n. 29 del 4 settembre 2019 di
adozione della variante al P.R.G.;
3. Tav. 1 Relazione tecnica;
4. Tav. 2 Planimetria attuale P.R.G. scala 1:10000;
5. Tav. 3 Planimetria catastale con proprietà Pulvirenti
Filippo, Maugeri Agata scala 1:4000;
6. Tav. 4 Planimetria catastale con superficie cambio
destinazione d’uso scala 1:4000;
7. Tav. 5 Planimetria variante al PRG scala 1:10000;
8. Tav. 4 Planimetria sovrapposizione catastale con
immagine satellitare scala 1:4000;
9. Tav. 7 Norme di attuazione.
Art. 3
Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell’amministrazione comunale (Albo pretorio online)
ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.
Art. 4
Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
Art. 6
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi
al TAR., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
il termine di centoventi giorni.
Palermo, 25 febbraio 2020.
SALERNO
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