Il Responsabile per la sicurezza sul lavoro e il COVID
di Massimo Greco
In tempi di pandemia, sui datori di lavoro (pubblici e privati), oltre alle responsabilità discendenti dalle ordinarie norme sulla sicurezza, grava anche l’onere straordinario di assicurare il rispetto delle norme anti contagio da COVID. Le recenti norme qualificano infatti l’eventuale contagio COVID del dipendente durante il lavoro in termini di infortunio sul lavoro.
Per tali incombenze il datore di lavoro è affiancato dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati delle sue osservazioni e delle sue elaborazioni vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest’ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere.
E tuttavia, il soggetto designato Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, anche se privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un contagio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. Evidentemente occorrerà riscontrare la sussistenza del nesso causale tra il virus contratto e lo svolgimento della prestazione lavorativa. Se poi a questo si dovesse aggiungere anche un nesso causale tra carenza dei presidi di sicurezza e contagio, si possono integrare responsabilità penali.
In sostanza, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur essendo un ausiliario del datore di lavoro e privo di un effettivo potere decisionale e di spesa, può essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività allorquando, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro, ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale. In questo senso, come già segnalato dalla giurisprudenza, l’RSPP può rispondere insieme al datore di lavoro di un “evento dannoso derivante dal suggerimento sbagliato o dalla mancata segnalazione, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo”.