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Sul “caro acqua” il legislatore sonnecchia

Sul “caro acqua” il legislatore sonnecchia

 di Massimo Greco

Periodicamente ritorna all’attenzione pubblica il “caro tariffe” per la gestione del servizio idrico in provincia di Enna e la connessa querelle sulla legittimità delle “partite pregresse”. Ma ancora oggi, proclami a parte, pochissimi sono coloro che hanno focalizzato il problema nella sua essenza. Sono due le cause che hanno generato il caso Enna ed entrambe non sono imputabili al gestore che, in quanto privato, persegue interessi imprenditoriali nel contesto di un servizio che si è appaltato. Il sistema normativo attuale ha infatti generato due storture sulle quali altri Paesi d’Europoa, e non solo, hanno posto rimedio. La prima stortura riguarda il salto alla privatizzazione del servizio idrico. In genere prima si liberalizza il mercato e poi si privatizza. Con la legge Galli invece si è voluto aprire le porte alla sola privatizzazione senza liberalizzare il mercato, così creando dei monopoli privati. Il consumatore/utente è quindi costretto a contrattualizzare la fornitura del servizio idrico con un monopolista – privato – e alla sue condizioni: “o firmi o rimani senza acqua”. La seconda stortura riguarda la copertura finanziaria dell’intero costo della gestione integrata del servizio mediante tariffa, cioè mediante un corrispettivo che presuppone un rapporto sinallagmatico col gestore. Nessun problema se la tariffa fosse pagata dall’utente solo sulla base del consumo della risorsa idrica. Il problema sorge, ed è sorto non solo a Enna, allorquando nella tariffa richiesta all’utente vengono incluse voci di costo riferite agli investimenti infrastrutturali e, peggio ancora, allorquando vengono incluse voci di costo a titolo di conguaglio per colmare gap economico-finanziari più noti come “partite pregresse”. In questo secondo caso infatti, la pretesa del gestore, ancorchè giustificata dall’esigenza di dare copertura integrale all’intero costo del servizio erogato, entra “a gamba tesa” in un contratto d’utenza che, oltre a non prevedere siffatte clausole, risulta essere inadeguato a disciplinare prestazioni rese a favore della collettività che andrebbero remunerate attraverso la fiscalità generale. Ora mentre la tariffa è un compenso per un servizio reso a favore di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti singuli, la tassa è invece richiesta per un servizio reso ad una collettività indeterminata di soggetti uti cives. In sostanza, la differenza è tra utente e contribuente. Nella tariffa idrica vi sono voci di costo più vicine al sistema di remunerazione su base corrispettiva (consumo acqua ecc…) e voci di costo (infrastrutturazione ecc…) più vicine al sistema di remunerazione su base tributaria. Sistema misto che non può più funzionare. Occorre separare le diverse voci di costo e remunerarle di conseguenza. E’ questa l’ossatura del ricorso in appello avverso le “partite pregresse” pretese dal gestore “AcquaEnna”, e da questa sentenza usciranno certamente utili indicazioni anche per il sonnecchiante legislatore statale, fermo alla normativa del ‘94.

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