sabato , Luglio 27 2024

Tra pubblico e privato c’è sempre il furbastro

Tra pubblico e privato c’è sempre il furbastro

di Massimo Greco

La dicotomia tra ciò che è pubblico e ciò che è privato è molto antica e si riscontra nell’emancipazione dell’individuo in cittadino. Più recente è invece il riconoscimento di quella galassia di attività e organizzazioni sociali che pur essendo estranee al conetto di “pubblica amministrazione”, perseguono le medesime finalità d’interesse generale. Stiamo parlando di ciò che oggi viene classificato col termine di “terzo settore”. Le sfumature di questa tipologia di organizzazione sociale sono centinaia ed è giusto che sia così, in ossequio ai principi costituzionali sulle formazioni sociali e sulla sussidiarietà orizzontale. Meno giusto è il doppiogiochismo che anima da anni alcune organizzazioni, opportunisticamente collocate tra ciò che è pubblico – per ricevere contributi pubblici – e ciò che è privato – per trincerarsi dietro l’autonomia governativa del rispettivo ente -. Spesso sono le medesime organizzazioni che si definiscono “private” allorquando devono applicare i principi di trasparenza alla rispettiva governance e “pubbliche” nel momento in cui devono pagare tasse e tributi.

Ora, al netto della delicata fase che stiamo vivendo, che giustifica ampiamente interventi e ristori a favore di tutte le imprese per scongiurare il collasso economico, molte categorie del “terzo settore” ricevono annualmente sostegni economici diretti, pur essendo espressamente vietati dalle norme sul Trattato Europeo che li considera aiuti di Stato. Sono quelle organizzazioni sociali (impegnate nel settore scolastico, in quello universitario e anche in quello socio-sanitario) che certamente rientrano nella grande categoria del “terzo settore” ma anche in quella dei “furbastri”.

E’ stato più volte chiarito dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale che non è di per sé sufficiente ad escludere la natura economica dell’attività il fatto che gli eventuali avanzi di gestione non siano distribuiti tra i soci e siano reinvestiti nell’attività sociale svolta (che è appunto la caratteristica degli enti no profit), mentre la sola condizione in presenza della quale è lecito escludere il carattere commerciale dell’attività è l’assenza di un corrispettivo (o retta che dir si voglia) e quindi la gratuità o quasi gratuità del servizio offerto. In assenza di quest’ultima condizione, da valutare in termini rigorosamente oggettivi, il vantaggio selettivo annuale concesso a queste organizzazioni costituisce aiuto di Stato, e come tale vietato. Il divieto è tale anche se, come spesso accade per la famosa tabella H della Regione Siciliana, l’ausilio finanziario viene previsto attraverso lo scudo legislativo contenuto nella legge-finanziaria.

Check Also

Aidone: assistenza domiciliare agli anziani finanziata dal Pnrr

Aidone. Servizio di assistenza domiciliare finanziato con il Pnrr. C’ è tempo fino alle ore …

Lascia un commento