Un altra tegola è appena caduta sul già debole impianto normativo che in Sicilia ha disciplinato i nuovi enti intermedi, dopo la soppressione delle province regionali. Con sentenza n. 240 depositata ieri 7 dicembre, la Corte costituzionale ha stabilito che il sindaco delle città metropolitane non è una carica elettiva poiché si identifica automaticamente con il sindaco del comune capoluogo, a differenza del presidente della provincia, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio.
Ne parliamo con Massimo Greco.
Ma in pratica cos’è successo?
Che un cittadino del catanese si è rivolto al Giudice ordinario perché l’attuale normativa gli impedisce di esercitare il suo diritto costituzionale di elettorato attivo per eleggere il sindaco della città metropolitana. La legge prevede un automatismo in forza del quale il sindaco della città metropolitana coincide con il sindaco del comune capoluogo di provincia.
…e la Corte d’appello ha sollevato la questione di costituzionalità?
Esattamente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per altre ragioni ma la Corte ha ritenuto di fare una raccomandazione fondamentale al legislatore, evidenziando come la normativa attualmente vigente “non sia in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale”, circa l’uguaglianza del voto dei cittadini e la responsabilità politica del vertice della città metropolitana.
…e quindi si dovrà ritornare al sistema dell’elezione diretta?
No, la Corte non dice questo, dice che il legislatore deve fare una scelta chiara sulle modalità di elezione del vertice della città metropolitana, o diretta come era prima o indiretta come per i liberi consorzi comunali. L’automatismo del sindaco del comune capoluogo non regge.
Una patata bollente per la politica siciliana…
Non solo per la politica siciliana, è arrivato il momento di procedere con la contro-riforma dell’ente intermedio introdotta con la legge Delrio, partendo dalla necessità, ovviamente ripresa anche dalla Corte costituzionale, di un riassetto normativo del settore dovuto alla mancata abolizione delle province, a seguito del fallimento del referendum costituzionale del 2016. L’art.114 della Costituzione continua a prevedere le province quali enti che, assieme agli altri, costituiscono la Repubblica.
Le elezioni degli organi di governo già previste dal Governo regionale per il prossimo gennaio 2022 subiranno un ulteriore rinvio…
Questo è sicuro, già nei corridoi dell’ARS girava questa voce, adesso hanno una motivazione forte per rinviare sine die la programmata elezione anche dei presidenti dei sei liberi consorzi comunali.