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Arbitro Bancario Finanziario riconosce efficacia divieto applicazione anatocismo

Anche l’Arbitro Bancario Finanziario riconosce l’efficacia del divieto di applicazione dell’anatocismo.

anatocismo bancarioDa anni i clienti delle banche che si vedono applicati interessi anche sulla parte di interessi maturati nei periodi precedenti (anatocismo) sono costretti a ricorre all’autorità giudiziaria civile per veder riconsocituo l’indebito calcolo.
Infatti il Testo Unico delle leggi bancarie, riformato nel 2014 dalla Legge di Stabilità, introducendone il divieto ha sancito l’illegittimità della pratica bancaria tanto odiata dai consumatori.
Ma non sempre i Giudici ne hanno riconosciuto l’applicabilità in quanto la norma stessa rinviava ad una delibera del Comitato del credito (CICR) che ancora non è stata emanata.
Occorre rammentare che in oltre 15 anni sia la Corte Costituzionale che le Sez.unite di Cassazione hanno costantemente riconsciuto la nullità delle calusole di capitalizazione degli interessi (anatocismo appunto).
Ciò nonostante e nonostante l’opposizione scontata del sistama bancario, che peraltro ha più volte tentato di far legiferare in modo da leggittimare la pratica, molte sentenze hanno riconsciuto l’efficacia della norma e condannato le banche a restituire quanto indebitamente avrebbero percepito.
Secondo il Movimento consumatori questa pratica a generato ricavi aggiuntivi per le banche che solo nel 2014 ammonterebbero per 2 miliardi.

L’ABF con la decisione n.7854/2015 ha deciso che “La delega al CICR è stata espressamente prevista solo per indicare le modalità di calcolo degli interessi semplici, di guisa che nessuna delega può configurarsi rispetto alla disciplina di dettaglio degli interessi composti, la cui ammissibilità, in conseguenza della abrogazione della disposizione speciale che con maggiore ampiezza li legittimava nelle operazioni bancarie rispetto al diritto comune, è ora esclusa del tutto” assumendo come principale fonte quella normativa che ha per la parte riguardante gli interessi scomposti escluso la loro applicabilità, senza far rinvio al CICR come invece ha fatto per le modalità di calcolo degli interessi semplici.

Per completezza occorre informare che fino a dicembre (da ultimo il tribunale di Bologna) la giurisprendenza non ha ancora sposato a pieno il dettato normativo, ma si può sostenere che in base alla decisione dell’ABF i consumtaori che ritengano di aver subito tale pratica commerciale, possono adire l’arbitro bancario finanziario prima di percorrere la via giudiziaria.

Questa vicenda rende ancor più evidente come certe incrostazioni corporativistische unite ad una normazione a volte volutamente confusa siano una delle ragioni dell’ingolfamento della giustizia civile nel paese.


a cura di Gildo Matera

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