Rifiuti. Ancora ombre sugli affidamenti in house dei servizi
di Massimo Greco
La scelta di alcuni Comuni della nostra provincia (Regalbuto, Centuripe ed Enna) di approfittare della possibilità loro riconosciuta da un incosciente legislatore regionale di frammentare l’ambito territoriale ottimale, per gestire autonomamente il servizio dei rispettivi rifiuti attraverso la modalità dell’in housing a società pubbliche è stata puntellata dal rispetto di soli criteri formali che governano tale modello di gestione pubblicistica (partecipazione pubblica totalitaria, attività prevalente e controllo analogo).
Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare che l’appiattimento ai criteri formali del modello in questione non risulta compensato dall’integrazione, all’atto della scelta della modalità di affidamento del servizio, di valutazioni di carattere sostanziale ed economico sulla base delle quali i Comuni dovrebbero giustificare la propria preferenza per l’affidamento diretto in luogo della procedura ad evidenza pubblica. Tale esigenza motivazionale si pone nel solco della scelta di utilizzare dei benchmark per valutare l’efficienza dell’impresa affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare, il benchmarking è una forma di regolazione che si basa sulla comparazione della performance di un’impresa – misurata in termini di costo, produttività, tempo impiegato, etc. per unità prodotta – con quella dell’impresa media che opera nel settore in linea con le best practices.
Pertanto, al fine di considerare legittima la scelta di affidare il servizio in via diretta ad un’impresa soggetta a controllo analogo, i Comuni avrebbero dovuto, dunque, dimostrare che essa raggiunge livelli minimi di efficienza simili a quelli raggiungibili con l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. Corrispondentemente, in analogia con la disciplina degli aiuti di Stato, il livello della compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che dovrebbe sostenere un’impresa media gestita in modo efficiente.
In altre parole, la scelta dell’autoproduzione in luogo del mercato potrebbe essere considerata lecita solo laddove essa sia market mimicking, ovvero conduca alla selezione di un soggetto che sia, se non più efficiente in via assoluta, quantomeno mediamente efficiente. In tale contesto confermato dalle più recenti disposizioni contenuto nel Testo Unico del 2016, l’obbligo di effettuare un’analisi dell’efficienza dell’impresa soggetta a controllo analogo potrebbe, peraltro, rafforzare la funzione “di responsabilizzazione” dei Comuni attribuibile alla relazione di accompagnamento. L’attuale quadro normativo prevede, infatti, che proprio al fine di assicurare il level playing field tra le imprese, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, laddove previste.
Rispetto a questo scenario ed a fronte di peculiarità tutte nostrane – che vedono le neo costituite società pubbliche sprovviste di risorse umane e strumentali e di capacità operativa, non foss’altro perché costitute “ad arte” e al solo fine di giustificare l’affidamento diretto del servizio – occorre non poca fantasia istituzionale e giuridica per dimostrare il vantaggio competitivo di siffatto modello rispetto a quelli più compatibili ai principi europei di concorrenza e massima trasparenza in materia di affidamento e stipulazione di contratti pubblici, nonché ai principi e alle norme dell’ordinamento nazionale in tema di imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Non bisogna infatti dimenticare che, come più volte evidenziato dall’Autorità Nazionale per la concorrenza, le procedure ad evidenza pubblica promuovono la concorrenza per il mercato, strumento al quale l’evidenza empirica associa, a determinate condizioni, esiti preferibili in termini di costi e, in taluni casi, anche di qualità del servizio rispetto all’affidamento diretto.