Il silenzio (non incolpevole) della Pubblica Amministrazione
di Massimo Greco
Nel nostro Paese il costo della burocrazia rimane altissimo, tanto da rappresentare uno degli ostacoli più temuti per i potenziali investitori. E, nonostante il legislatore abbia a più riprese introdotto norme finalizzate a semplificare i procedimenti amministrativi, ancora oggi si registrano sacche di resistenza che nella maggioranza dei casi si pongono in violazione della legge. In questo contesto, l’istituto del “silenzio-assenso” merita una riflessione bifocale. Infatti il legislatore, mentre ha inteso indirizzare un’àncora di salvataggio verso quell’interesse privato e legittimo leso dal comportamento omissivo della P.A., non ha affatto operato alcun esonero di responsabilità amministrativa. Lo strumento di semplificazione conferma infatti la natura “patologica” e la valenza fortemente negativa che connota il silenzio amministrativo, sia che esso venga in rilievo nei rapporti verticali (tra amministrazione e cittadino), sia che maturi nell’ambito di un rapporto orizzontale con un’altra Amministrazione co-decidente. Sarebbe, infatti, fuorviante ritenere che la generalizzazione del silenzio-assenso, ora estesa anche ai rapporti tra PP.AA., presupponga, da parte del legislatore, una sorta di accettazione dell’inerzia amministrativa, quasi che essa fosse un fenomeno fisiologico ed ineliminabile che viene ‘normalizzato’, degradando l’obbligo di provvedere in un mero onere di provvedere. Al contrario, il meccanismo del silenzio-assenso si basa su una contrarietà di fondo del legislatore nei confronti dell’inerzia amministrativa, che viene stigmatizzata al punto tale da ricollegare al silenzio della P.A. interpellata la più grave delle “sanzioni” o il più efficace dei “rimedi”, che si traduce, attraverso l’equiparazione del silenzio all’assenso, nella perdita del potere di dissentire e di impedire la conclusione del procedimento.
Ciò premesso, e al netto dei casi in cui risulta giustificata l’inerzia amministrativa, il silenzio-assenso non mette il funzionario al riparo delle correlate azioni di responsabilità amministrativa, penale, erariale e disciplinare.