Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 14 giugno 2019
Istituzione del Parco archeologico di Morgantina e della
Villa Romana del Casale, ricadente nel territorio dei comuni
di Aidone, Piazza Armerina, Pietraperzia e Mazzarino.
L’ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI
E L’IDENTITÀ SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e ss.mm.ii,
recante norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della
Regione siciliana;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e
ss.mm.ii., recante norme sulla struttura, il funzionamento
e l’organico del personale dell’Amministrazione dei beni
culturali in Sicilia;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e
ss.mm.ii.;
Visto Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., col
quale è stato approvato il Codice dei beni culturali e del
Paesaggio;
Vista la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, Titolo
II, dettante le norme sull’istituzione del Sistema dei Parchi
archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui
all’art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e finalizzato alla salvaguardia, alla gestione, alla difesa del
patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;
Visto il D.A. 11 luglio 2001, n. 6263 dell’Assessore per
i beni culturali ed ambientali e la pubblica istruzione col
quale sono state individuate le aree archeologiche costituenti il Sistema dei Parchi archeologici della Regione
siciliana e sul quale il Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali aveva espresso il proprio parere favorevole,
ai sensi del comma 2, art. 20 della legge regionale del 3
novembre 2000, n. 20;
Visti i DD.AA. n. 1142 del 29 aprile 2013, n. 117 del 23
gennaio 2014, n. 3827 del 30 agosto 2017, n. 29 del 13 settembre 2018 e n. 13 del 25 marzo 2019, recanti modifiche
ed integrazioni al Sistema dei Parchi archeologici della
Regione siciliana di cui al D.A. n. 6263 dell’11 luglio 2001;
Ritenuto di assumere quale Sistema dei Parchi
archeologici ai sensi della legge regionale del 3 novembre
2000, n. 20 i Parchi archeologici indicati ed elencati nel
D.A. n. 13 del 25 marzo 2019 dell’Assessore per i beni culturali e l’identità siciliana;
Considerato che con verbale del 30 gennaio 2019 il
Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e
7, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, in ordine
all’elenco dei parchi inseriti nel “Sistema dei Parchi” di cui
al D.A. 13 settembre 2018, n. 29;
Considerato che, col D.A. 25 marzo 2019, n. 13, sono
stati accorpati alcuni degli istituendi parchi inseriti nell’elenco del “Sistema dei Parchi” di cui al D.A. 13 settembre
2018, n. 29 e dotati di minori potenzialità tecnico/economiche, quale strumento per supportare il concreto avviamento degli stessi, nonché il rispetto dei parametri di
riduzione delle postazioni dirigenziali di cui alla nota
prot. n. 50093 del 3 ottobre 2018 relativa alla nuova rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali;
Considerato che il “Parco archeologico di
Morgantina” rientra tra quelli dotati di minori potenzialità tecnico/economiche di avviamento e, pertanto, col
citato D.A. 25 marzo 2019 n. 13 è stato accorpato gestionalmente al “Parco archeologico della Villa Romana del
Casale”;
Considerato che entrambi i parchi hanno completato
l’iter procedurale previsto all’art. 20 della legge regionale 3
novembre 2000, n. 20;
Visto il D.A. n. 875 del 26 febbraio 2018, che individua
il perimetro del “Parco archeologico di Morgantina”;
Visto il D.A. n. 48 del 5 dicembre 2018 di istituzione
del “Parco archeologico della Villa Romana del Casale”, ai
sensi dell’art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n.
20;
Ritenuto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 20 della
legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e a seguito del
parere favorevole del Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali reso nella seduta del 30 gennaio 2019, sussistono le condizioni per l’istituzione del “Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale”;
Considerato che il D.P.R. 14 giugno 2016, n. 12, concernente la rimodulazione dell’assetto organizzativo dei
Dipartimenti regionali, già comprende le strutture afferenti al Sistema dei Parchi archeologici di cui alla legge
regionale 3 novembre 2000, n. 20;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi del
comma 7, art. 20, della legge regionale 3 novembre 2000,
n. 20, all’istituzione e accorpamento “Parco archeologico
di Morgantina e della Villa Romana del Casale”;
Decreta:
Art. 1
Per i motivi sopra esposti, ai sensi del comma 7 dell’art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è
istituito il “Parco archeologico di Morgantina e della Villa
Romana del Casale”, ricadente nel territorio dei comuni di
Aidone, Piazza Armerina, Pietraperzia e Mazzarino.
Art. 2
Ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 3 novembre
2000, la normativa di cui al regolamento costituisce integrazione e, qualora in contrasto, variante agli strumenti
urbanistici vigenti nel territorio interessato.
Art. 3
Ai sensi del comma 8 dell’art. 20 della legge regionale
3 novembre 2000, n. 20, al “Parco archeologico di
Morgantina e della Villa Romana del Casale” è attribuita
autonomia scientifica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
Art. 4
Al “Parco archeologico di Morgantina e della Villa
Romana del Casale”, di cui al presente decreto, trovano
applicazione le norme contenute al Titolo II della legge
regionale 3 novembre 2000, n. 20.
Art. 5
La gestione del “Parco archeologico di Morgantina e
della Villa Romana del Casale” è affidata, ai sensi degli
artt. 22 e 23 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20,
a un direttore e a un comitato tecnico scientifico che
saranno nominati con successivi provvedimenti. Sarà
parimenti approvato, ai sensi dell’art. 20, il regolamento
interno per l’organizzazione e il funzionamento del Parco.
Art. 6
Il D.A. n. 48 del 5 dicembre 2018 di istituzione del
Parco archeologico della Villa romana del Casale di Piazza
Armerina è fatto salvo per le parti non modificate dal presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del
Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, ai
sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014.
Palermo, 11 aprile 2019.
Il Presidente della Regione: MUSUMECI
nella qualità di Assessore regionale ad interim
per i beni culturali e l’identità siciliana
Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato dei beni culturali e
dell’identità siciliana in data 19 aprile 2019 al n. 923.
(2019.21.1606)016
DECRETO 14 maggio 2019.
Istituzione dell’ufficio elettorale presso il libero Consor –
zio comunale di Enna.
L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’Ordinamento regionale degli enti locali
(O.R.EE.LL.), approvato con la legge regionale 15 marzo
1963, n. 16 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;
Vista la legge regionale 20 novembre 2014, n. 26,
recante “Differimento dei termini previsti al comma 1
dell’art. 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8”;
Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante
“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città metropolitane”;
Vista la legge regionale 12 novembre 2015, n. 28,
recante “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n.
15, in materia di elezione degli organi degli enti di area
vasta e proroga della gestione commissariale”;
Vista la legge regionale 1 aprile 2016, n. 5, recante
“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città
metropolitane”;
Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante
“Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di
personale. Disposizioni varie” ed, in particolare, l’art. 23;
Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15, recante
“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in
materia di elezione dei presidenti dei liberi Consorzi
comunali e dei consigli metropolitani e di proroga della
gestione commissariale”;
Vista la legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23, recante
“Norme transitorie in materia di elezioni degli organi
degli enti di area vasta”;
Visto il decreto dell’Assessore per le autonomie locali e
la funzione pubblica n. 318 del 13 dicembre 2016 “Coefficiente correttivo del voto ponderato per l’elezione del pre-
sidente e del consiglio del libero Consorzio comu nale nonché del consiglio metropolitano” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 2 del 13 gennaio 2017;
Vista la legge regionale 26 gennaio 2017, n. 2, recante
“Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei
liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”;
Vista la legge regionale 11 agosto 2017, n. 17, recante
“Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente
del libero Consorzio comunale e del consiglio del libero
Consorzio comunale nonché del sindaco metropolitano e
del consiglio metropolitano”;
Vista la legge regionale 18 aprile 2018, n. 7, recante
“Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei
liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e pro –
roga commissariamento”;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 168 del
4 luglio 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzio –
nale degli articoli da 1 a 6 e 7, lettere b), c) ed e), della
legge regionale 11 agosto 2017, n. 17, recante “Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente del libero
Consorzio comunale e del consiglio del libero Consorzio
comunale nonché del sindaco metropolitano e del consi –
glio metropolitano”;
Vista la legge regionale 9 agosto 2018, n. 16, recante
“Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
Norma transitoria in materia di gestione commissariale
degli enti di area vasta”;
Vista la legge regionale 29 novembre 2018, n. 23,
recante “Norme in materia di enti di area vasta”;
Considerato che il comma 1 dell’art. 1 della precitata
legge regionale n. 15/2015 e ss.mm.ii. ha istituito i liberi
Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna,
Ragusa, Siracusa e Trapani, composti dai comuni delle
corrispondenti province regionali;
Visto l’art. 18 della legge regionale n. 15/2015 e
ss.mm.ii., che disciplina le operazioni elettorali per l’ele –
zione degli organi del libero Consorzio comunale e della
Città metropolitana;
Visto, in particolare, il comma 1 del richiamato art. 18
della legge regionale n. 15/2015 e ss.mm.ii., che per l’ele –
zione del presidente del libero Consorzio comunale, non –
ché del consiglio del libero Consorzio comunale e del con –
siglio metropolitano stabilisce che, entro 5 giorni dalla
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica, con decreto, istituisce l’ufficio elettorale, che si
insedia presso la sede dell’ente di area vasta, composto da
tre iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e pro –
vinciali, di cui all’art. 98 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
di cui uno con funzioni di presidente ed un dirigente con
competenze amministrative, di uno dei comuni apparte –
nenti all’ente di area vasta, con funzioni di segretario;
Visto il decreto presidenziale n. 538 del 26 aprile 2019,
con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. 54 del 4 febbraio 2019, ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell’art. 6 e del comma 7 dell’art.
7bis della legge regionale n. 15/2015 e ss.mm.ii., è stata
indetta per il giorno di domenica 30 giugno 2019 l’elezione del presidente e del consiglio metropolitano del libero
Consorzio comunale di Enna;
Ritenuto, pertanto, ai sensi e per gli effetti del richia –
mato art. 18, comma 1, della legge regionale n. 15/2015 e
ss.mm.ii., di istituire l’ufficio elettorale presso la il libero
Consorzio comunale di Enna;
Decreta:
Art. 1
Per quanto in premessa specificato, è istituito l’ufficio
elettorale, per l’espletamento delle relative operazioni elet –
torali, presso il libero Consorzio comunale di Enna così
composto:
– dott. Russo Gaetano – segr. comune di Enna – presidente;
– dr.ssa Zingale Mara – segr. comune di Nicosia – componente;
– dr.ssa Giunta Anna – segr. comune di Barrafranca –
componente;
– dott. Lipari Letterio – dirig. c/o comune di Enna –
segretario.
Art. 2
L’ufficio elettorale di cui all’art. 1 si insedia presso la
sede dell’ente di area vasta e sarà assistito da una segrete –
ria di supporto, costituita con personale dell’ente.
Art. 3
Il Dipartimento regionale delle autonomie locali è
incaricato di notificare il presente decreto al commissario
straordinario del libero Consorzio comunale di Enna e di
provvedere alla pubblicazione sia nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana sia nel sito internet del Dipartimento autonomie locali.
Art. 4
Il commissario straordinario del libero Consorzio
comunale di Enna notificherà il presente decreto alla Prefettura territorialmente competente, al presidente del tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, ai sin –
daci e ai segretari dei comuni del medesimo libero Consorzio comunale.
Art. 5
Il presente decreto sarà pubblicato, anche online, negli
albi pretori del libero Consorzio comunale di Enna e dei
comuni che ne fanno parte.
Palermo, 14 maggio 2019.
GRASSO
(2019.22.1696)050
DECRETO 21 maggio 2019.
Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa dell’AVIS comunale di Nicosia, operante in convenzione con il servizio trasfusionale del P.O.
Basilotta di Nicosia, afferente all’Azienda sanitaria provinciale n. 4 di Enna.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Visto il decreto presidenziale n. 712 del 16 febbraio
2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l’incarico di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Visto il decreto del dirigente generale n. 1524 del 26
agosto 2016, con il quale è stato conferito al dott. Attilio
Mele l’incarico di dirigente del servizio 6 Trasfusionale del
Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva n. 2004/23/CE sulla
definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule
e tessuti umani”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la
prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema
di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE
che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta,
il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti” e, in particolare, l’articolo 5, commi 1 e 2, a tenore del quale le
regioni organizzano ispezioni e misure di controllo presso
le unità di raccolta per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti e che tali ispezioni e misure di controllo sono
eseguite a distanza non superiore a due anni;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante “Attuazione della direttiva UE n. 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva n. 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” sancito il 16 dicembre 2010 (Atti n. 242/CSR) e,
in particolare, l’Allegato B a tenore del quale le Regioni e
le Province autonome predispongono i team per la verifica
dei requisiti specifici autorizzativi garantendo la presenza
nel team di almeno un valutatore qualificato inserito in
elenco nazionale gestito dal Centro nazionale sangue;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”
(Atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti” (Atti n. 149/CSR) sancito il 25 luglio 2012;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province
autonome, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b),
della legge 21 ottobre, n. 219, concernente “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008
(Rep. atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile 2016;
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue, che istituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto 24 maggio 2017 del Centro nazionale
sangue, recante “Aggiornamento dell’Elenco nazionale dei
valutatori per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1141 del 28 aprile 2010,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto assessoriale n. 33 del 9 gennaio 2017,
recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
(Rep. Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016) ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo
alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,
recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti” e, in particolare, l’articolo 3, a tenore del quale ai fini del rinnovo
biennale dell’autorizzazione all’esercizio, il legale rappresentante dell’UdR, capofila inoltra apposita istanza per il
rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e
accreditamento dell’unità di raccolta che detiene la titolarità autorizzativa e per i punti di raccolta ad essa collegati,
ove presenti;
Visto il decreto del dirigente generale n. 1083 del 30
maggio 2017, che rinnova l’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa dell’AVIS comunale di
Nicosia sita in via del Mercato n. 8;
Visto il decreto del dirigente generale n. 374 del 12
marzo 2019 che autorizza e accredita il Punto di raccolta
fisso sito in Agira, cortile Ciancio n. 6, collegato alla predetta Unità di raccolta fissa;
Vista la circolare n. 2 del 7 febbraio 2017, recante
“Verifica della conformità autorizzativa presso le unità di
raccolta associative fisse e mobili e dei punti di raccolta”
a tenore della quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera
f), del D.Lgs. n. 261/2007 e in applicazione dei requisiti
organizzati O.53 – 54 – 55 del citato ASR 16 dicembre
2010, viene richiesto ai direttori e ai responsabili dei servizi trasfusionali l’effettuazione di audit presso le Unità di
raccolta e i Punti di raccolta collegati e di trasmettere un
rapporto di verifica;
Vista l’istanza del 3 gennaio 2019, acquisita al prot. n.
893 del 7 gennaio 2019, inoltrata dal legale rappresentante
dell’AVIS comunale di Nicosia, recante richiesta di rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di
raccolta fissa sita in vicolo del Mercato n. 8;
Vista la documentazione, allegata alla suddetta istanza, che attesta la persistenza dei requisiti strutturali e
impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013 presso la predetta
Unità di raccolta fissa;
Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 34059
del 24 aprile 2019, redatto dai valutatori qualificati inclusi
nell’elenco nazionale a seguito dell’accesso ispettivo effettuato in data 12 aprile 2019 presso l’Unità di raccolta fissa
dell’AVIS comunale di Nicosia che attesta l’assenza di non
conformità di tipo “critico” o “maggiore” presso la struttura ispezionata;
Visto il rapporto di audit, acquisito al prot. n. 25634
del 25 marzo 2019, redatto dal direttore del servizio trasfusionale del P.O. Umberto I di Enna a seguito delle verifiche effettuate presso l’Unità di raccolta fissa dell’AVIS
comunale di Nicosia che attesta l’assenza di non conformità di tipo “critico” e “maggiore” presso le strutture ispezionate;
Considerato che, ai sensi della normativa applicabile,
le attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti possono essere espletate unicamente presso le unità
di raccolta associative che siano in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento;
Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate, di potere
rinnovare, all’Unità di raccolta fissa dell’AVIS comunale di
Nicosia, l’autorizzazione e l’accreditamento già concessi
ai fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, è concesso il
rinnovo biennale dell’autorizzazione e dell’accreditamento all’Unità di raccolta fissa dell’AVIS comunale di Nicosia,
sita in vicolo del Mercato n. 8, operante in convenzione
con il Servizio trasfusionale del P.O. Basilotta di Nicosia,
afferente all’Azienda sanitaria provinciale n. 4 di Enna, ai
fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie.
Art. 2
L’autorizzazione e l’accreditamento di cui all’art. 1
vengono rinnovati ai fini dell’esercizio delle attività sanitarie consentite dal decreto di autorizzazione e accreditamento già emanati negli anni 2015 e 2017.
Art. 3
L’autorizzazione e l’accreditamento, rinnovati dal presente decreto, hanno validità biennale decorrente dalla
data della sua emanazione.
Ai fini del successivo rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di raccolta associativa dovrà trasmettere al Dipartimento
A.S.O.E. apposita istanza di verifica almeno 120 giorni
prima della data di scadenza del presente provvedimento
al fine di avviare l’istruttoria prevista dal decreto assessoriale recante il procedimento di interesse.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale del Dipartimento A.S.O.E, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 21 maggio 2019.
DI LIBERTI
(2019.21.1580)102
DECRETO 22 maggio 2019.
Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa dell’Associazione GDS FRATRES
Adonai di Catenanuova e dei Punti di raccolta fissi siti in
Barrafranca e Centuripe, operanti in convenzione con
l’Azienda sanitaria provinciale n. 4 di Enna.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Visto il decreto presidenziale n. 712 del 16 febbraio
2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l’incarico di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Visto il decreto del dirigente generale n. 1524 del 26
agosto 2016, con il quale è stato conferito al dott. Attilio
Mele l’incarico di dirigente del servizio 6 Trasfusionale del
Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva n. 2004/23/CE sulla
definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule
e tessuti umani”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la
prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema
di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE
che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta,
il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti” e, in particolare, l’articolo 5, commi 1 e 2, a tenore del quale le
regioni organizzano ispezioni e misure di controllo presso
le unità di raccolta per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti e che tali ispezioni e misure di controllo sono
eseguite a distanza non superiore a due anni;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante “Attuazione della direttiva UE n. 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva n. 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” sancito il 16 dicembre 2010 (Atti n. 242/CSR) e,
in particolare, l’Allegato B a tenore del quale le Regioni e
le Province autonome predispongono i team per la verifica
dei requisiti specifici autorizzativi garantendo la presenza
nel team di almeno un valutatore qualificato inserito in
elenco nazionale gestito dal Centro nazionale sangue;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”
(Atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti” (Atti n. 149/CSR) sancito il 25 luglio
2012;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province
autonome, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008
(Rep. Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile 2016;
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue, che istituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto 24 maggio 2017 del Centro nazionale
sangue, recante “Aggiornamento dell’Elenco nazionale dei
valutatori per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1141 del 28 aprile 2010,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto assessoriale n. 33 del 9 gennaio 2017,
recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
(Rep. Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016) ai sensi dell’art.6,
comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo
alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,
recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti” e, in particolare, l’articolo 3, a tenore del quale ai fini del rinnovo
biennale dell’autorizzazione all’esercizio, il legale rappresentante dell’UdR, capofila inoltra apposita istanza per il
rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e
accreditamento dell’unità di raccolta che detiene la titolarità autorizzativa e per i punti di raccolta ad essa collegati,
ove presenti;
Visto il decreto del dirigente generale n. 1265 del 26
giugno 2017, che rinnova l’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di Raccolta fissa dell’Associazione GDS
Fratres Adonai di Catenanuova e del Punto di raccolta
fisso sito in Barrafranca;
Visto il decreto del dirigente generale n. 2732 del 27
dicembre 2017, che autorizza e accredita il Punto di raccolta fisso sito in Centuripe collegato alla predetta Unità
di raccolta fissa di Catenanuova;
Vista la circolare n. 2 del 7 febbraio 2017, recante
“Verifica della conformità autorizzativa presso le unità di
raccolta associative fisse e mobili e dei punti di raccolta”
a tenore della quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera f)
del D.Lgs. n. 261/2007 e in applicazione dei requisiti organizzati O.53 – 54 – 55 del citato ASR 16 dicembre 2010,
viene richiesto ai direttori e ai responsabili dei Servizi trasfusionali l’effettuazione di audit presso le Unità di raccolta e i Punti di raccolta collegati e di trasmettere un rapporto di verifica;
Vista l’istanza prot. n. 5/E del 7 febbraio 2019, inoltrata dal legale rappresentante dell’Associazione GDS Fratres
Adonai di Catenanuova, recante richiesta di rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa, sita in Catenanuova, corso Sicilia n. 57 e dei Punti
di raccolta collegati siti in Barrafranca, via Togliatti n. 15
e in Centuripe, via G. Garibaldi n. 22;
Vista la documentazione, allegata alla suddetta istanza, che attesta la persistenza dei requisiti strutturali e
impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013 presso la predetta
Unità di raccolta fissa e i Punti di raccolta fissi collegati;
Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 30618
del 10 aprile 2019, redatto dai valutatori qualificati inclusi
nell’elenco nazionale a seguito dell’accesso ispettivo effettuato in data 29 marzo 2019 presso l’Unità di raccolta fissa
dell’Associazione GDS Fratres Adonai di Catenanuova che
attesta l’assenza di non conformità di tipo “critico” o
“maggiore” presso la struttura ispezionata;
Visto il rapporto di audit, acquisito al prot. n. 26073
del 26 marzo 2019, redatto dal responsabile del Servizio
trasfusionale del P.O. Umberto I di Enna a seguito delle
verifiche effettuate presso l’Unità di raccolta fissa dell’Associazione Gds Fratres Adonai di Catenanuova e il Punto
di raccolta fisso sito in Centuripe che attesta l’assenza di
non conformità di tipo “critico” e “maggiore” presso le
strutture ispezionate;
Visto il rapporto di audit, acquisito al prot. n. 40346
del 20 maggio 2019, redatto dal responsabile del servizio
trasfusionale del P.O. Umberto I di Enna a seguito della
verifica effettuata presso il punto di raccolta fisso sito in
Barrafranca, che attesta l’assenza di non conformità di
tipo “critico” e “maggiore” presso le strutture ispezionate;
Considerato che, ai sensi della normativa applicabile,
le attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti possono essere espletate unicamente presso le unità
di raccolta associative che siano in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento;
Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate, di potere
rinnovare all’Unità di raccolta fissa dell’Associazione GDS
Fratres Adonai di Catenanuova ed ai Punti di raccolta fissi
siti in Barrafranca e Centuripe collegati ad essa l’autorizzazione e l’accreditamento già concessi ai fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, è concesso il rinnovo biennale dell’autorizzazione e dell’accreditamento
all’Unità di raccolta fissa dell’Associazione GDS Fratres
Adonai di Catenanuova, sita in corso Sicilia n. 57, e al Punto
di raccolta fisso sito in Centuripe, via G. Garibaldi n. 22,
operanti in convenzione con il Servizio trasfusionale del
P.O. Umberto I di Enna, ed al Punto di raccolta fisso sito in
Barrafranca, via Togliatti n. 15, operante in convenzione
con il Servizio trasfusionale del P.O. Chiello di Piazza Armerina ai fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie.
Art. 2
L’autorizzazione e l’accreditamento di cui all’art. 1
vengono rinnovati ai fini dell’esercizio delle attività sanitarie consentite dai decreti di autorizzazione e accreditamento già emanati negli anni 2015 e 2017.
Art. 3
L’autorizzazione e l’accreditamento, rinnovati dal presente decreto, hanno validità biennale decorrente dalla
data della sua emanazione.
Ai fini del successivo rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di raccolta associativa dovrà trasmettere al Dipartimento
A.S.O.E. apposita istanza di verifica almeno 120 giorni
prima della data di scadenza del presente provvedimento
al fine di avviare l’istruttoria prevista dal decreto assessoriale recante il procedimento di interesse.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale del Dipartimento A.S.O.E, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 22 maggio 2019.
DI LIBERTI
(2019.21.1592)102
Conferma degli incarichi conferiti ai commissari straordinari degli Istituti autonomi case popolari di Acireale, Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e
Trapani.
Con decreto presidenziale n. 301/Serv. 1°/SG del 20 maggio 2019,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 165 del 2
maggio 2019, sono stati confermati, senza soluzione di continuità,
per ulteriori 60 giorni, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive degli organi ordinari di amministrazione degli Istituti
autonomi per le case popolari e, comunque, non oltre la data di costituzione degli organi ordinari, i commissari straordinari dei seguenti
Istituti: dott. Maccarrone Maurizio, I.A.C.P. di Acireale; dott. Pontillo
Gioacchino, I.A.C.P. di Agrigento; ing. Laudani Gaetano, I.A.C.P. di
Catania; dott. Marchingiglio Vincenzo, I.A.C.P. di Enna; ing. Santoro
Leonardo, I.A.C.P. di Messina; dott. Ferruggia Ferruccio, I.A.C.P. di
Palermo; ing. Pagano Mariano Ignazio, I.A.C.P. di Ragusa ing.Lutri
Antonino, I.A.C.P. di Siracusa; avv. Foti Ettore Riccardo, I.A.C.P. di
Trapani.
(2019.21.1567)067
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