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Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 9 ottobre 2020: calendario venatorio

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 9 ottobre 2020


ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 28 settembre 2020.
Calendario venatorio 2020/2021.
L’ASSESSORE
PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale” e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, il comma 1 dell’articolo 19 della
legge regionale n. 33 dell’1 settembre 1997, che recita
“l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste con le
procedure di cui al comma 1 dell’articolo 18 determina le
date di apertura e di chiusura dell’attività venatoria, nel
rispetto dell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell’anno successivo”,
nonché il comma 1 bis che recita” I termini di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per
determinate specie in relazione a situazioni ambientali,
biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le
foreste autorizza tali modifiche previo parere dell’Istituto
nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere
comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio
dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157″;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio
agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la
tutela della fauna selvatica;
Visto il D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 e il relativo
allegato “A” facente parte integrante del medesimo decreto, avente ad oggetto “Calendario venatorio 2020/2021”,
con il quale sono stati regolamentati i periodi e le specie
per le quali è consentito il prelievo con l’esercizio dell’attività venatoria per la stagione 2020/2021;
Visto il D.A. n. 83/GAB del 26 agosto 2020, di parziale
modifica ed integrazione del D.A. n. 80/GAB del 6 agosto
2020 e del relativo allegato “A”;
Vista l’ordinanza n. 1247/2020 del 26 settembre 2020
del Tribunale amministrativo regionale (Sezione seconda)
in parziale accoglimento del ricorso proposto da
Legambiente Sicilia APS, Associazione Italiana per il
Word Fund For Nature (WWF Italia) O.N.L.U.S, Lega
Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) UDV per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del D.A. n.
80/GAB e relativo allegato “A” avente per oggetto
“Calendario venatorio 2020/2021”;
Considerato che, con ordinanza n. 1247/2020 del 26
settembre 2020, il Tribunale amministrativo regionale ha
ritenuto che “ad un sommario esame proprio di questa
fase di giudizio, la doglianza con cui parte ricorrente
deduce l’illegittimità del decreto impugnato nei punti sub
a-b-c-e) laddove si discosta immotivatamente dal parere
ISPRA appare suscettibile di favorevole apprezzamento”;
Visto il parere dell’ISPRA prot. n. 27234 del 23 giugno
2020;
Visti i risultati del monitoraggio demografico straordinario realizzato a livello regionale nel 2019 dall’Università
di Palermo “Primi risultati del Piano di monitoraggio del
Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) sul territorio
destinato a prelievo venatorio in Sicilia”, che ha suggerito
una stagione venatoria differenziata tra gli ATC regionali,
anticipando la chiusura della caccia alla specie, rispetto
alla generalità degli ATC, negli ATC AG1, CT2, ME1 e PA1,
che avevano valori inferiori al valore soglia (7 capi/km2),
e negli ATC EN1, EN2, SR1 e SR2, dove i valori delle densità sono risultati non valutabili;
Vista l’impossibilità di potere effettuare, causa Covid
19, i censimenti utili per la stagione venatoria 2020/2021,
come ribadito dall’ISPRA con le indicazioni del 17 marzo
2020;
Viste le deliberazioni di Giunta regionale n. 109 del 19
marzo 2020 e n. 152 del 2 maggio 2020 e relativi decreti
attuativi, che hanno deliberato di prorogare il termine
utile per la restituzione dei tesserini venatori, relativi alla
stagione 2019/2020, di cui all’art. 31, comma 6, della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33, fino alla data di consegna dei nuovi tesserini, relativi alla stagione venatoria
2020/2021;
Considerata l’impossibilità, causa l’emergenza Covid19, di poter ritirare ed esaminare i tesserini venatori
2019/2020 nei tempi previsti, ai fini della rilevazione statistica dei dati riferibili ai capi abbattuti;
Considerato che, con memoria depositata al TAR il 19
settembre 2020, le associazioni ricorrenti hanno chiesto di
sospendere l’efficacia del calendario impugnato, segnatamente nelle parti in cui:
a) “autorizza l’apertura della caccia al Coniglio selvatico a decorrere dal 20 settembre 2020, in violazione dei
pareri resi dagli organi scientifici, in assenza di censimenti aggiornati ed in tutti indistintamente gli AA.TT.CC., consentendo l’uso del furetto”;
b) “prevede il prolungamento del prelievo venatorio
della specie Beccaccia fino al 20 gennaio 2020, anziché
prevederne la chiusura al 31 dicembre 2020”;
c) “autorizza l’apertura della caccia alla Volpe sia in
forma libera sia in forma collettiva (a squadre) con l’ausilio di cani a decorrere dal 20 settembre e non dal 1° ottobre 2020, in contrasto con il parere ISPRA e con le risultanze del CTU a firma del prof. Bruno Massa”;
d) “autorizza il prelievo venatorio delle specie
Pavoncella e Moriglione, in violazione delle disposizioni
ministeriali in materia di prelievo di queste due specie di
anatidi”;
e) “prevede la liberazione con successivo abbattimento delle specie Starna e Fagiano nelle aziende agro-venatorie”;
f) “autorizza il prelievo delle diverse forme fenotipiche del Cinghiale (Sus scrofa), ossia di animali vaganti
asseritamente riconducibili alla fauna domestica e non
alla fauna selvatica”;
Ritenuto di dovere dare immediata esecuzione all’ordinanza n. 1247/2020 del Tribunale amministrativo regionale (Sezione seconda);
Decreta:
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
Art. 2
È autorizzato il prelievo venatorio del coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) per come appresso:
Dall’1 ottobre 2020 al 9 novembre 2020: AG1 – CT2 –
EN1 – EN2 – ME1- PA1 – RG1 – RG2 – SR1 – SR2 – TP1- TP2;
Dall’1 ottobre 2020 al 30 novembre 2020: AG2 – CL1 –
CL2 – CT1 – ME2 – PA2.
E’ consentito il prelievo di un solo capo al giorno e di
un tetto massimo di 15 capi stagionali.
Nell’intero territorio della Regione siciliana l’uso del
furetto è vietato.
Art. 3
L’attività venatoria nei confronti della specie
Beccaccia (Scolopax rusticola) si conclude il 31 dicembre
2020.
Art. 4
Il prelievo venatorio della Volpe (Vulpes vulpes) è consentito dall’1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 nelle forme
già previste dal decreto n. 80/GAB del 6 agosto 2020.
Art. 5
Non è consentito il prelievo venatorio delle specie
Pavoncella (Vanellus vanellus) e Moriglione (Aythya ferina), per la stagione 2020/2021.
Art. 6
Non è consentita la liberazione con successivo abbattimento delle specie Starna (Perdix perdix) e Fagiano
(Phasianus colchicus) nelle aziende agro-venatorie.
Art. 7
Il presente provvedimento trova immediata applicazione dalla data di pubblicazione nel sito web
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea.
Il presente decreto sarà pubblicato, a cura del
Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel proprio sito
web istituzionale.
Palermo, 28 settembre 2020.
BANDIERA
(2020.40.2227)020

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