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Il consigliere non può fare l’assessore… ma in Sicilia…

Il consigliere non può fare l’assessore… ma in Sicilia…

di Massimo Greco

La facoltà di ingannare se stesso, questo è il requisito essenziale per chi voglia guidare gli altri.” E’ una delle tante frasi celebri di Tomasi di Lampedusa scelta per contestualizzare una furbata dell’Assemblea Regionale Siciliana a cui non si è ancora posto rimedio: avere reso compatibili i ruoli di consigliere e di assessore nello stesso Comune. In sostanza, mentre nella sola Sicilia il consigliere comunale può essere nominato assessore dal Sindaco senza doversi dimettere, nel resto d’Italia permane la norma del TUEL secondo cui “qualora un consigliere comunale… assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”. Ma il legislatore siciliano si è superato allorquando prevede che “Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del Sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali”. In sostanza, mentre un coniuge non può essere nominato assessore in presenza dell’altro coniuge eletto consigliere comunale, lo stesso consigliere comunale può fare invece anche l’assessore. Ora, delle due l’una. O è assurda la prima disposizione che stabilisce le incompatibilità in forza di un potenziale conflitto d’interessi tra i due diversi ruoli, ovvero è sbagliata la seconda che elimina l’originaria, quanto ovvia, incompatibilità tra consigliere e assessore. La ratio dell’incompatibilità tra consigliere e assessore è all’evidenza sottesa alla complessiva forma di governo comunale delineata dal nuovo ordinamento degli enti locali, per cui la separazione dei poteri compensa la forte attribuzione di competenze in capo a un Sindaco eletto non più dal consiglio comunale ma direttamente dai cittadini. Come può la stessa persona far parte al contempo dell’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (controllore) e dell’organo esecutivo (controllato)? La mancata impugnativa da parte di un distratto Commissario dello Stato, non rende costituzionale una norma che viola manifestamente l’art. 97 della Costituzione. Nel nostro ordinamento, infatti, la separazione tra funzioni di controllo ed indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi assembleari, e funzioni di governo spettanti agli organi esecutivi costituisce ormai un principio di carattere generale che trova il suo fondamento nell’art. 97 della Costituzione.

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