La pandemia da Covid-19 è stata determinante nella riorganizzazione della sanità, della vita quotidiana di tutti noi oltre che accelerare la digitalizzazione dei servizi, vedi lo smart-working. Oggi sempre più spesso, si sente parlare o si legge del cosiddetto “cashback”, l’utilizzo di strumenti di pagamenti elettronici. In molti, come in ogni nuova riorganizzazione economica finanziaria, politica, legislativa e altro ancora, manifesta i propri dubbi, convinzioni e perplessità. Questo è anche il caso dell’utilizzo delle nostre carte elettroniche, riguardo l’ultima novità del nostro governo nazionale. Ma è veramente a beneficio del cittadino, oppure è “uno specchietto per le allodole della privacy?” Giuseppe Gorga è un socio Aidr (Association Italian Digital Revolution) il quale, nel merito, dichiara quanto segue: “Lo strumento digitale comprende al suo interno una suite completa di servizi per pagare direttamente con carta o smartphone i ticket per i bus, metro e parcheggi, con la garanzia della migliore tariffa. Il fenomeno ha assunto una rilevanza notevole e pertanto, come fenomeno massivo, non poteva non cadere nelle maglie della regolamentazione privacy quale fenomeno diffuso di cashback. In merito lo schema di regolamento – al vaglio dell’autorità Garante privacy – del Ministero dell’economia e delle finanze, recante le condizioni e i criteri per l’attribuzione delle misure premiali per l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, c.d. cashback, adottato ai sensi dell’articolo 1, commi dal 288 al 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disposizioni modificate e integrate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 all’art. 73 che ha aggiunto due commi il 289-bis e il 289-ter, (Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio) si innesta nella strategia, da tempo propagandata dal Governo Italiano, che vuole disincentivare l’uso del contante, nelle transazioni tra operatori economici e dei consumatori, prevedendo anche un rimborso in denaro sui pagamenti effettuati mediante strumenti elettronici, la cd. “lotteria” degli scontrini contenuta in quest’ultima legge di bilancio”. Per l’attuazione della misura premiale, il Ministero dell’economia e delle finanze dovrà utilizzare la piattaforma tecnologica dalla società PagoPA S.p.A.. Viene precisato poi che il Ministero dovrà affidare alla società PagoPA S.p.A. i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo strumentale al calcolo del rimborso. Continua spiegando che: “Inoltre con il comma 289-ter si prevede che il medesimo dicastero affidi a Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. – tutti i servizi inerenti alle operazioni di erogazione del rimborso e le ulteriori attività accessorie e strumentali compresa la gestione del contenzioso”. A tal proposito, è stato stilato un regolamento di 12 articoli che ne detta la disciplina delle condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l’attribuzione di un rimborso in denaro, ai soli soggetti maggiorenni. Il legislatore si è preoccupato di impedire che i minori possano partecipare a questa specie di “lotteria” e che vi possano partecipare i soggetti maggiorenni nell’esercizio di una attività di impresa, arte o professione. Gorga approfondisce gli articoli del regolamento: ”All’articolo 3 sono indicati in maniera dettagliata quali sono le modalità di adesione al Programma di rimborso, e viene sottolineato, in particolare, la volontarietà della partecipazione al programma stessa che comporta un rilascio di dati personali che vanno da quelli molto invasivi, come il codice fiscale a quelli bancari. La norma, infatti, prevede che il soggetto “aderente” è tenuto a registrare nell’APP IO, o nei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato, il proprio codice fiscale e uno o più strumenti elettronici di cui intende avvalersi per effettuare i pagamenti, dichiarando, al momento della registrazione, di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione (art. 3, commi 1, 2 e 3). La disciplina di dettaglio del cashback la troviamo all’articolo 6 dove sono anche stabilite le misura e i periodi di riferimento, mentre l’articolo 7 si prevede una fase sperimentale temporanea, valida dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020, volta a permettere un anticipazione dell’attuazione del programma di rimborso, esclusivamente per gli aderenti che abbiano effettuato un certo numero di transazioni. All’articolo 8, invece, si istituisce un rimborso speciale per i primi centomila aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici…..”. E così via con gli altri articoli che, regolamentano l’inserimento dei dati sensibili, coma l’IBAN, ed i loro utilizzo. Ma quanto è sicuro il “cashback? Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che si avvale di PagoPA S.p.A. e Consap S.p.A., società partecipate dallo Stato. In relazione al delirio della cd “lotteria degli scontrini” un flusso enormi di dati che corrono sulla rete internet saranno costantemente esposti alla possibilità di essere intercettati atteso che la stessa procedura di registrazione avviata ha già posto tanti e tali problemi che non è difficile pronosticare un vulnus nei conti correnti con conseguenti profili di responsabilità tra MEF, Banche e gestori della rete. “Ora acquisito che i cashback è su base volontaria in quanto l’utente deve quindi attivarsi per poterlo avere ed inserire, sempre su base volontaria quali, carte, bancomat o carta di credito con IBAN attivare sul quale fare i versamenti del “premio” tutto rimesso all’azione e alla responsabilità degli utenti. E’ però amaro segnalare che dopo la fallimentare app IMMUNI il cui destino è stato segnato dal pericolo alla privacy con l’app IO ossia con una operazione di cd. Cashback di stato per gli Italiani la privacy vale solo 150 euro”. Esatto, a voler fare una riflessione assieme a Gorga, in effetti sarebbe questo il valore della nostra privacy, per non parlare poi del fatto che, il progetto dell’eliminazione della circolazione di denaro contante, ci porterebbe, con elevate possibilità, alla drammatica situazione economica che è stata vissuta dalla Grecia, se mai dovessero fallire le nostre banche (cit). Purtroppo, la maggior parte dei cittadini Greci, possessori di conti correnti ed annesse carte elettroniche, furono impossibilitati al prelevamento del proprio denaro, niente più “sghei”. In questo modo è come se si stesse pian piano ledendo alla libertà di ogni cittadino, portato ad essere sempre più dipendente, sempre più controllato, sempre più controllabile sempre più debole, chissà se la Teoria dei bisogni e la piramide di Maslow non la stiano capovolgendo. Se non è uno specchietto per le allodole della nostra privacy, di certo non sembra essere neanche un specchiera di fine Ottocento.
Anna Zagara